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Thursday 13 September 2007

DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 144 Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l’obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto
2007, n. 144 Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l’obbligo per i
vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la direttiva 2004/82/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare
i dati relativi alle persone trasportate;

Visto l’articolo 1 della legge 25
gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria 2005), che ha delegato il Governo a recepire la
citata direttiva 2004/82/CE, compresa nell’elenco di cui all’allegato B
della medesima;

Vista la legge 30 settembre 1993,
n. 388, recante "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del
Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b)
dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19
giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate
due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia,
nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato
firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la
dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione
summenzionato; c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di
cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990";

Vista la legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC);

Visto il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati
personali;

Visto il decreto-legge 8
settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice
della navigazione;

Vista la deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 13 febbraio
2007;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee, del Ministro dei trasporti e del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia
e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Obiettivi

1. Al fine di migliorare i
controlli alle frontiere e combattere l’immigrazione illegale, il presente
decreto stabilisce le condizioni e le modalità per la trasmissione anticipata,
da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate nel territorio
dello Stato italiano, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia
di frontiera.

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto
si intende per:

a) vettore: ogni persona fisica e
giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;

b) frontiere esterne: le
frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi terzi;

c) controllo alla frontiera: il
controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla
richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi
altra considerazione;

d) valico di frontiera: ogni
valico di frontiera presidiato dagli uffici di polizia, nonché dagli uffici
doganali e dalla Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei
controlli di polizia di frontiera;

e) uffici incaricati dei
controlli di polizia di frontiera: le autorità responsabili delle attività
relative ai controlli di polizia di frontiera.

Articolo 3.

Trasmissione dei dati

1. Il vettore ha l’obbligo di
raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su
specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia
di frontiera, nonché dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza,
laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le
modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all’articolo 7, le informazioni relative alle persone
trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato
italiano.

2. Le informazioni di cui al
comma 1 comprendono:

a) il numero, il tipo e la data
di scadenza del documento di viaggio utilizzato;

b) la cittadinanza;

c) il nome completo;

d) la data e il luogo di nascita;

e) il valico di frontiera di
ingresso nel territorio italiano;

f) il numero del volo, la data di
partenza e di arrivo;

g) l’ora di partenza e la durata
del volo;

h) il numero complessivo dei
passeggeri trasportati con tale volo;

i) il primo punto di imbarco.

3. Le informazioni di cui al
comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo
impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei
controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui
all’articolo 1, l’immediato
utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera
del valico, nonché dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza,
laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso
il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato.

4. La trasmissione delle
informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore
dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.

5. Restano fermi l’obbligo per il
vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, e le sanzioni previste dall’articolo
161 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 4.

Trattamento dei dati

1. I competenti uffici incaricati
dei controlli di polizia di frontiera, nonché dell’Agenzia delle dogane e della
Guardia di finanza, laddove incaricati normativamente dei controlli di polizia
di frontiera, registrano i dati comunicati, su
richiesta ai sensi dell’articolo 3,
in via provvisoria e, dopo l’ingresso dei passeggeri,
cancellano entro ventiquattro ore dalla ricezione, i dati che non sono
necessari per il contrasto dell’immigrazione illegale.

2. In deroga a quanto
previsto al comma 1, quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si
rendano indispensabili in relazione alla prevenzione di un pericolo per
l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività d’indagine in corso, i
medesimi dati possono essere conservati, con modalità strettamente correlate a
tali attività, per un periodo non superiore a sei mesi, ferma restando l’applicazione dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981,
n.121, qualora si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro
elaborazioni dati, previa comunque cancellazione, entro il predetto periodo,
degli stessi dati conservati temporaneamente ai sensi del presente comma.

3. Il vettore è obbligato a
cancellare entro ventiquattro ore dall’arrivo del volo i dati trasmessi ai
competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le modalità previste
nel decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 7.

4. Resta fermo l’obbligo di
trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con
modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato rispetto alle
finalità di cui ai commi 1 e 2 e per il tempo
strettamente necessario.

Articolo 5.

Sanzioni

1. Ferma restando l’applicazione
dell’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, e salvo
che il fatto costituisca reato, al vettore che non provveda a trasmettere i
dati richiesti dall’autorità ai sensi dell’articolo 3 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il
quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati.

2. La stessa sanzione
amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti
o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o
errati.

3. Nei casi più gravi o in caso
di recidiva, può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la
revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità
amministrativa italiana, inerente all’attività professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato.

4. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi
dell’articolo 3, entro le ventiquattro ore dall’arrivo del volo, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.

Articolo 6.

Organismo responsabile
dell’irrogazione delle sanzioni

1. Le violazioni di cui
all’articolo 5 sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto
dall’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato
all’ENAC ovvero, limitatamente alla violazione di cui al comma 4 del medesimo
articolo 5, al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 7.

Disposizioni transitorie

1. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalità tecniche ed operative per
la comunicazione, da parte del vettore, delle informazioni di cui all’articolo
3.

Articolo 8.

Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate
svolgono i compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche
europee

Bianchi,
Ministro dei trasporti

Amato, Ministro dell’interno

D’Alema, Ministro degli affari
esteri

Mastella, Ministro della
giustizia

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Nicolais, Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella