Lavoro e Previdenza

Monday 27 October 2008

“Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – articolo 71 – as

Decreto legge n. 112 del 2008
convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria” – articolo 71 – assenze dal servizio
dei pubblici dipendenti – ulteriori chiarimenti. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, CIRCOLARE 5 settembre 2008, n. 8(GU n. 249 del 23-10-2008)

Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Con legge n. 133 del 2008,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del
21 agosto 2008, e’ stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge n.
112 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria».

A seguito delle modifiche
apportate all’originario provvedimento normativo e considerati i numerosi
quesiti pervenuti dalle amministrazioni circa l’applicazione della nuova
disciplina si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione
di quelle gia’ date con la precedente circolare n. 7 del 2008.

La materia e’ di estrema
delicatezza e di assoluta rilevanza, in quanto riguarda sia la sfera privata
dei dipendenti pubblici, sia la correttezza dei loro rapporti con
l’amministrazione, con i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua
complessita’, si pregano le amministrazioni di far conoscere le eventuali
criticita’ riscontrate nell’applicazione delle norme anche per consentire un
intervento finalizzato al loro riordino attraverso interventi legislativi.

1. Assenze per malattia.

Si segnala innanzi tutto che la
legge di conversione ha operato una modifica integrativa introducendo dopo il
primo comma dell’art. 71 in
esame un comma 1-bis. Tale disposizione stabilisce che: «Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le
malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita’ operative ed
addestrative.». Con la modifica pertanto e’ stata introdotta un’esclusione espressa
dall’ambito di applicazione della nuova disciplina. Tale esclusione riguarda
dal punto di vista soggettivo il personale del comparto sicurezza e difesa e
dal punto di vista oggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni
riportate in attivita’ operative ed addestrative. E’ rimasta per il momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in
altri casi doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa. In
proposito, si segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione pubblica si
adoperera’ in sede parlamentare per prevedere un’integrazione alla normativa
per quanto riguarda gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in
attivita’ operative ed addestrative.

Considerate le richieste di
chiarimento giunte all’attenzione del Dipartimento, si rende necessario dare
indicazioni circa le nuove modalita’ di decurtazione della retribuzione in caso
di assenza per malattia in applicazione dell’art. 71 comma 1. La disposizione
stabilisce che, salvo le eccezioni previste, «nei primi dieci giorni di assenza
e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennita’ o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento economico accessorio». La norma
prescrive una decurtazione «permanente» nel senso che la trattenuta opera per
ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni
anche se l’assenza si protrae per piu’ di dieci giorni.

Pertanto, nel caso di assenza
protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni
o piu) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il
regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le
assenze per malattia.

In sostanza, i dieci giorni non
sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le
regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo
giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale
(individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno,
ma il trattamento deve essere comunque «scontato»

relativamente
ai primi dieci giorni.

Si ribadisce inoltre che, per le
parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le
clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. La
decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 opera in tutte le fasce
retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. In proposito,
come noto, i vigenti CCNL gia’ disciplinano una
decurtazione retributiva che e’ di diversa entita’ a seconda dei periodi di
assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina
legale e permangono, cosicche’ la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71
opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo
alla retribuzione in caso di malattia.

1.2. Le assenze per visite
specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

Numerosi quesiti sono pervenuti
circa le modalita’ con cui considerare, alla luce della nuova normativa, le
assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie
effettuati dai dipendenti, se, cioe’, esse vadano considerate come assenza per
malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime.

In proposito, e’ opportuno
evidenziare che il decreto-legge n. 112 del 2008 non ha modificato le modalita’
di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l’entrata in
vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in
precedenza. Gli istituti cui il dipendente puo’ ricorrere
per la giustificazione dell’assenza sono: i permessi brevi, soggetti a
recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti
in decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le specifiche
normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i
CCNL di comparto, gli accordi recepiti in decreto del Presidente della
Repubblica ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni
all’anno); l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica,
nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l’orientamento della
giurisprudenza:

Cass. civ.,
n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del
14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti
da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende
dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle
valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o
la prescrizione).

Si precisa che, dopo l’entrata in
vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, in linea generale, se l’assenza per
effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici – ricorrendone i presupposti

– e’ imputata a malattia, si
applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalita’ di certificazione,
sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito
specificato, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione come
assenze per malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina. Esse
quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini
dell’art. 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 e debbono essere
calcolate quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione dell’art. 71, comma 2.

In proposito, si fa rinvio a
quanto gia’ detto nella circolare n. 7 del 2008.

Quanto alle modalita’ di
certificazione di queste assenze, nel caso in cui l’assenza venga a coincidere
con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza
per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o
voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata
dovra’ produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la
relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico
convenzionato con il S.S.N.

E’ opportuno evidenziare che, nel
caso di imputazione dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o
esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della
circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta
in volta, in relazione alla specificita’ delle situazioni, se richiedere la
visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso
possono ricorrere quelle «esigenze funzionali ed organizzative» di cui si deve
tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art.
71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di
effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della
struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di
spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non
avere lo scopo di convalidare la prognosi.

Si rammenta che la nuova
normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia
dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo
periodo del comma 1 dell’art. 71 stabilisce: «Resta fermo il trattamento piu’ favorevole eventualmente previsto dai contratti
collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia
dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi
che richiedano terapie salvavita.».

Al riguardo, si coglie peraltro
l’occasione per segnalare la previsione dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 61 del 2000, innovato da ultimo dalla legge finanziaria per il
2008 (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale.) a proposito del lavoro part-time dei
dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali
residui una ridotta capacita’ lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita. Tale disposizione accorda al dipendente del
settore pubblico o privato interessato un diritto alla trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e,
successivamente alla trasformazione, un diritto alla riconversione a tempo
pieno. Questa norma, in quanto lex specialis approvata in favore di una
specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente nonostante la
successiva entrata in vigore dell’art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008
(che ha innovato il regime della trasformazione da tempo pieno a tempo
parziale) dei rapporti di lavoro con le amministrazioni. Il medesimo art.
12-bis – alle condizioni previste – accorda poi anche una precedenza rispetto
agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che
assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro (comma
2) e per i genitori di figli conviventi di eta’ minore di tredici anni o
portatori di handicap (comma 3). Per queste ultime ipotesi la precedenza opera
in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate
dal citato art. 73.

Si raccomanda ai dirigenti
competenti di dare le opportune indicazioni al personale circa la necessita’
per i dipendenti di comunicare l’assenza per malattia con tempestivita’,
comunicando il domicilio di reperibilita’ e inviando il relativo certificato.
Si chiede quindi l’osservanza di quanto prescritto in materia dagli accordi
collettivi (es.: art. 21 commi 8 ss. CCNL del 16
maggio 1995 per il personale del comparto ministeri: «8. L’assenza per malattia
deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso
di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il
dipendente e’ tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada
in giorno festivo esso e’ prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
…10. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l’indirizzo dove puo’ essere reperito.»). Cio’ sia per permettere
all’amministrazione di organizzare l’attivita’ in maniera da non recare
detrimento alla funzionalita’ e all’offerta di servizi sia per consentire
l’effettuazione dei prescritti controlli.

2. Permessi retribuiti.

Altra questione su cui sono
pervenute numerose richieste di chiarimento riguarda la tematica dei permessi
per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla
legge n. 104 del 1992.

2.1. Le modifiche in sede di
conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.

Preliminarmente si segnala che la
legge di conversione e’ intervenuta a modificare il comma 5 dell’art. 71 del
decreto-legge n. 112 del 2008 sostituendo il riferimento al
comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 con quello al comma 6. In base al testo
attualmente vigente si prevede che: «5. Le assenze dal servizio dei dipendenti
di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di maternita’ compresa l’interdizione
anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste
dall’art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti
portatori di handicap grave, i permessi di cui all’art. 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.». Quindi, la disciplina
relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva
contenuta nel comma 5 dell’art. 71 prevede ora una deroga espressa per tutte le
tipologie di permesso fruibili dai portatori di handicap grave, sia quelli
giornalieri (previsti dal comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992) sia
quelli orari (previsti dal comma 2 del medesimo articolo), entrambi richiamati
nel testo del comma 6 dell’art. 33.

2.2. Permessi previsti in favore
delle persone con handicap in situazione di gravita’.

Per quanto riguarda le tipologie
e la fruizione dei permessi in questione, si ritiene opportuno precisare quanto
segue.

L’art. 33,
comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap
grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di
quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell’articolo
prevede per questi soggetti la possibilita’ di fruire di permessi orari
giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di
un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece la possibilita’ di fruire
di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Le due
modalita’ di fruizione sono alternative (comma 6
dell’art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti
cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3
nel corso dello stesso mese.

E’ importante chiarire che i
permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravita’ sono
istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per
quello privato.

Quindi, secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni
con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa («4. La
contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore …
definiscono i termini e le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo
di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti
collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o
in giorni.»).

Il trattamento giuridico di
queste agevolazioni non e’ stato innovato dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si
chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave
possono fruire alternativamente nel corso del mese di:

tre
giorni interi di permesso (a prescindere dall’orario della giornata);

o di due
ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

Si aggiunge poi che alcuni
contratti collettivi (ad es. comparto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art.
9; comparto regioni ee.ll., CCNL 6 luglio 1995, art.
19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza
Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, art. 44) le clausole prevedono la
possibilita’ di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di
permesso (di cui al comma 3 dell’art. 33), fissando allo scopo un contingente
massimo (18 ore). In tali casi e’ data facolta’ al dipendente di scegliere se
fruire di una o piu’ giornate intere di permesso
oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di
permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte
ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel
caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalita’ di fruizione dei
permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al
servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e
accordabili.

E’ importante chiarire che queste
previsioni non incidono sulla possibilita’ alternativa per il dipendente di
fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come
detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.

In buona sostanza, se i CCNL di
comparto prevedono la possibilita’ di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i
portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente
di:

due ore
di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell’art.
33);

tre
giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3
dell’art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative
secondo le esigenze, cioe’ con articolazione anche diversa rispetto a quella
delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la
frazionabilita’ ad ore dei permessi di tre giorni).

2.3. Permessi per coloro che
assistono le persone con handicap in situazione di gravita’.

In base al combinato disposto dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e
dell’art. 20 della legge n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di
permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che
assistono una persona con handicap in situazione di gravita’, conviventi o,
ancorche’ non conviventi, se l’assistenza e’ caratterizzata da continuita’ ed
esclusivita’.

Secondo l’art.
33, comma 3, della legge n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap
grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso
mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla
tipologia di permesso, che e’ giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti
collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano
assistenza, e’ stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere
fruiti anche in maniera frazionata, cioe’ ad ore, ed e’ stato fissato il
contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento
sopra esposto: poiche’ questi permessi giornalieri sono disciplinati
direttamente dalla legge, e’ la legge stessa che dovra’ stabilire un eventuale
monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel
caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso
giornaliero.

2.4. Permessi per documentati
motivi personali e familiari.

Diversamente, per quanto riguarda
i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e
famigliari disciplinati dai contratti collettivi (ad es.:
CCNL del 16 maggio 2001 del comparto ministeri, art. 9; CCNL del 28 maggio 2004
del comparto agenzie fiscali, art. 46; CCNL del 17 maggio 2004 del comparto
Presidenza del Consiglio) e dagli accordi negoziali recepiti in decreto del
Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del
4 aprile 2008 per il personale della carriera prefettizia; decreto del
Presidente della Repubblica n. 107 del 20 gennaio 2006), nel caso di previsione
da parte dei medesimi contratti della possibilita’ di fruizione frazionata
degli stessi con fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova
disciplina di cui all’art. 71, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come
chiarito nella circolare n. 7. (Art. 71, comma 4,
secondo periodo:

«Nel caso di fruizione
dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene
computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.»).

Per quanto riguarda il periodo
transitorio, il decreto legge non ha previsto una specifica disciplina per il
calcolo dei permessi. Un utile criterio per l’anno 2008 in corso puo’ essere il seguente: al fine di poter conteggiare le ore
di permesso fruibili in applicazione della nuova disciplina, le eventuali
giornate fruite per motivi personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2
gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6
ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto all’ammontare
di 18 ore annue previste dalla contrattazione collettiva non saranno soggette a
recupero in quanto fruite prima della vigenza dell’art. 71 del decreto-legge n.
112 del 2008.

2.5. Permessi per donazioni di
sangue e midollo osseo.

La legge 13 luglio 1967, n. 584,
all’art. 1, stabilisce che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto
di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera
giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione
per l’intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midollo
osseo, l’art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore
dipendente il diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di
degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonche’ per le
successive giornate di convalescenza che l’equipe medica che ha effettuato il
trapianto ritenga necessarie ai fini del completo
ripristino dello stato fisico del donatore stesso. La legge prevede inoltre il
diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari
concessi al lavoratore per il tempo occorrente all’espletamento di vari atti
preliminari alla donazione, fissati per legge.

Tali casistiche non sono state
contemplate specificamente dal decreto-legge e dalla legge n. 133, ma non sono
state neanche espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e
la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della funzione
pubblica intende promuovere delle iniziative normative per evitare
discriminazioni o compromissioni alle importanti attivita’ in questione che
sono il frutto di ammirevoli atti di solidarieta’.

3. La programmazione delle
presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalita’
dell’amministrazione.

Si raccomanda ai dirigenti
competenti di ciascuna amministrazione di verificare la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento dei permessi, di chiedere e di verificare la
documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto
dalla normativa vigente) e a giustificazione dell’assenza. Sara’ cura inoltre
dei dirigenti competenti organizzare l’attivita’ lavorativa in maniera tale da
evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento
della funzionalita’ e dell’offerta di servizi. In quest’ottica, e’
particolarmente rilevante l’attivita’ di programmazione da parte del dirigente
anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno
essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinche’ nei limiti del possibile
le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.

4. Il monitoraggio sui permessi
di cui alla legge n. 104 del 1992.

Si pregano infine le
amministrazioni in indirizzo di cooperare al monitoraggio sulla corretta
attuazione della legge n. 104 del 1992 in materia di permessi di assenza dal
lavoro che questo Dipartimento intende avviare, anche in previsione di un
eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed
efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia
ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessita’ di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap
in situazione di gravita’. Il monitoraggio, nel pieno rispetto della tutela
della riservatezza dei soggetti interessati, sara’ volto ad acquisire i dati
relativi alla consistenza delle situazioni di handicap grave certificate dalle
strutture competenti, la loro reale incidenza sull’organizzazione del lavoro, e
anche le difficolta’ riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di
permessi, nell’applicazione complessiva della legge. Il monitoraggio sara’ finalizzato al riconoscimento effettivo dei diritti di
accesso alla legge n. 104 del 1992, ad un corretto funzionamento della legge
nell’interesse degli aventi diritto e ad una maggiore efficienza della pubblica
amministrazione.

Roma, 5 settembre 2008

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Brunetta

Registrata alla Corte dei conti
il 19 settembre 2008

Ministeri istituzionali –
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 40