Assicurazione ed Infortunistica

Monday 03 September 2007

Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione. MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento Pubblica sicurezza CIRCOLARE 3 agosto 2007

Decreto legge 3 agosto 2007
recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per
garantirne l’immediata applicazione. MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento
Pubblica sicurezza CIRCOLARE 3 agosto 2007

1) Disposizioni riguardanti la
guida senza patente

L’articolo 1 del decreto legge
apporta modifiche all’articolo 116, Codice della strada, in materia di patenti
di guida e, in particolare, novellando completamente il comma
13 dell’articolo 116 stabilisce che la guida di motoveicoli o
autoveicoli senza patente, con patente revocata o mai rinnovata, costituisce
nuovamente illecito penale di competenza del Tribunale in composizione
monocratica. La norma del decreto legge mantiene in vita le disposizioni del successivo
comma 18, dell’articolo 116, Codice della strada, che prevedono la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto dalla
persona sprovvista di patente o con patente revocata. Tuttavia, quando consegue
a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione
specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni dell’articolo
214, Codice della strada, che detta una procedura per il fermo amministrativo
conseguente all’accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili
con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova
formulazione dell’articolo 116, comma 13, Codice della strada. Pertanto, in
funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia giudiziaria di evitare
che il reato di guida senza patente sia portato a
ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di
procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato,
provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’articolo 321,
Codice di procedura penale.

2) Limitazioni nella guida da
parte dei neopatentati

L’articolo 2 del decreto legge
interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’articolo 117, Codice
della strada, stabilendo che: a) per la guida dei motocicli nel nostro Paese,
valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida
della categoria A ovvero della sottocategoria Al, secondo
le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i
titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal
rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla
normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di tali
limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando
il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore,
esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal
rilascio della patente; b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti
italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni
di velocità già previste dal comma 2 dell’articolo 117, Codice della strada, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con
potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà
applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di
persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’articolo 188, Codice
della strada, opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B. Occorre
precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente
lettera a) e introdotte nel comma 1 dell’articolo 117, Codice della strada,
sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono
contenute nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 117, Codice della strada, sono
destinate a operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente
dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto legge sulla «Gazzetta
Ufficiale». Il comma 5 dell’articolo 117, Codice della strada, è stato oggetto
di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l’entità della
sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o
velocità superiori alle consentite. Nonostante il comma 5 dell’articolo 117,
Codice della strada, contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida
veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della
patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato
comma 1 per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2
anni dal rilascio della patente A o Al, sempreché,
naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa
previsione della stessa norma dell’articolo 117, Codice della strada, possono
essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è
più richiesto che il titolare di patente abbia
comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori
a quelle richiamate.

3) Trasporto di bambini sui
motocicli o sui ciclomotori

L’articolo 2 del decreto legge,
modificando l’articolo 170, Codice della strada, stabilisce che sui ciclomotori
a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore
a 4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa
pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6-bis dell’articolo 170
che, tuttavia, non prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.

4) Disposizioni in materia di
velocità dei veicoli

Il decreto legge interviene sulle
disposizioni dell’articolo 142, Codice della strada, in materia di velocità dei
veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente
stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto legge
introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con
l’inasprimento delle sanzioni principali e accessorie per condotte
particolarmente pericolose. La modifica interessa sia l’apparato sanzionatorio
che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma. 4.1.
Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità. L’articolo 142, Codice della
strada è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle
sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più
graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato,
stabilendo: a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il
limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con
sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite
imposto (si veda articolo 3, comma 1, lettera c, del decreto legge); b)
l’aumento della durata della sospensione della patente di guida per le
violazioni correlate al comma 9 e una durata molto più
lunga per quelle previste dal nuovo comma 9-bis dell’articolo 142, Codice della
strada; c) la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi
che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come,
peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito
autostradale (si veda articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legge); d) un
significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della
patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di
oltre 40 km/h
e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni
dell’articolo 142, comma 9-bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (si veda articola
3, comma 1, lettera e, del decreto legge); e) un aumento dei punti sottratti
dalla patente in occasione dell’accertamento delle violazioni per eccesso di
velocità (si veda l’ articolo 3, comma 2, del decreto legge). 4.2. Sanzioni per
eccesso di velocità dei veicoli pesanti. Quando una delle violazioni previste
dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’articolo 142, Codice della strada, è commessa
alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dell’articolo 142, comma 3, lettere b), e), f), g), h), i)
ed 1), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente
previste per quelle violazioni è raddoppiata. La norma dell’articolo 142, comma
11, Codice della strada, come modificata dall’articolo 3,
comma 1, lettera d) del decreto legge stabilisce, inoltre, che, quando
l’accertamento dell’eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore
di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste dall’articolo 179,
Codice della strada, per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così
per "presunta" la violazione di tale norma. Occorre precisare,
tuttavia, che la nuova norma dell’articolo 142, comma 11, limita l’applicazione
delle sole sanzioni pecuniarie dell’articolo 179, comma 2-bis, Codice della
strada, con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per
effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9-bis
dell’articolo 142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste
dal comma 2-bis dell’articolo 179, Codice della strada. Resta salva la
possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all’articolo
179, commi 2-bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato
che lo stesso era stato effettivamente oggetto di
interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità. In
ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo
di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 179, Codice della strada,
deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell’autorizzazione per il
trasporto di cose o di persone. 4.3. Segnalazione delle postazioni di controllo
della velocità. La modifica dell’articolo 142
introdotta dal comma 1, lettera b), dell’articolo 3 del decreto legge, impone
che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalità di impiego
dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere
collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione
del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del ministro dei Trasporti,
di concerto con il ministro dell’Interno, in corso di approvazione e del quale
si fa riserva di trasmettere il testo al più presto. Nelle more della completa
attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro,
ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di
controllo della velocità, già collocata sulle strade e autostrade e avente
caratteristiche dimensionali e di installazione conformi
alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo
dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui
veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è
collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un
messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di
velocità» ovvero «rilevamento di velocità». Le segnalazioni di cui trattasi
dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da
consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la
tutela degli operatori di polizia.

5) Uso dei telefono cellulari
durante la guida

La norma che punisce chi utilizza
il cellulare durante la guida, valutata la notevole pericolosità del
comportamento, è stata oggetto di inasprimento della sanzione amministrativa
pecuniaria e di previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi
(paragrafo modificato dalla circolare del ministero dell’Interno, Dipartimento
pubblica sicurezza del 4 agosto 2007).

6) Guida in stato di ebbrezza
alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti

L’articolo 5 del decreto legge,
modifica gli articoli 186 e 187, Codice della strada, in materia di guida in
stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti e costituisce una
risposta immediata e incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della
guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti che
determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro
Paese. La nuova norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei
reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di
sostanze stupefacenti che non risultava più adeguato alla reale gravità del
fenomeno. La modifica consente, altresì, di completare e dare maggiore
incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003),
che avevano previsto la possibilità di effettuare
accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti
coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l’incremento del numero
dei controlli compiuti dalle Forze di polizia. La novella chiarisce in modo
definitivo che la competenza a giudicare dei reati sopraindicati appartiene
solo al Tribunale in composizione monocratica. 6.1.
Adeguamento delle sanzioni dell’articolo 186, Codice della strada.
L’intervento del decreto legge sull’articolo 186, Codice della strada: a)
adegua le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata
delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie; b) introduce 3 diverse
fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della circostanza
che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più pesante chi
è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5, gr/l
(si veda l’ articolo 5, comma 1, lettera a, del
decreto legge); c) distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo
potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate
quando l’illecito è accertato a seguito di un incidente stradale determinato
dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (si veda l’
articolo 5, comma 1, lettera a, del decreto legge che introduce l’articolo 186
comma 2-bis); l’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in
cui dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché,
spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano
gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri
fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del
conducente. Con riferimento al punto c) e alla nuova previsione normativa
introdotta dall’articolo 186, comma 2-bis, la novella precisa che, a seguito
dell’accertamento del reato, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo
con il quale il conducente in stato di ebbrezza alcolica ha provocato un
incidente. Si fa presente che, non trovando l’applicazione della sanzione
accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel Codice della
strada, essa deve essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna.
Pertanto, richiamando le considerazioni già svolte al punto 1 della presente
circolare, l’operatore di polizia che ha proceduto all’accertamento del reato,
ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il sequestro preventivo del
veicolo ai sensi dell’articolo 321 Codice di procedura penale.

6.2. Sequestro del veicolo
condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. La
nuova formulazione dell’articolo 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni
già contenute nell’ultima parte dello stesso comma abrogato dell’articolo 186,
Codice della strada, che consentivano agli organi di polizia procedenti di far
recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad
altra persona idonea a condurlo. La diversa previsione normativa, tuttavia, in
funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia giudiziaria e allo
scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia
portato a ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria
che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c’è altra persona che può
prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile
provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai
sensi dell’articolo 321, Codice di procedura penale. In analogia a quanto sopra
osservato per l’articolo 186, Codice della strada, è possibile prevedere che il
veicolo condotto da persona sotto l’effetto di stupefacenti e in assenza di
altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell’articolo 321,
Codice di procedura penale, ove non sia possibile provvedere diversamente. 6.3. Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai
controlli alcolemico o di uso di stupefacenti. Le
disposizioni dell’articolo 5, commi 1, letttera c) e 2 lettera d)
depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato
alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica
derivante dall’assunzione di stupefacenti. Conformemente ai principi ispiratori
di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli articoli 186, comma 7 e
187, comma 8, costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia
dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e
conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravita dell’illecito. Perciò, accanto alla sanzione
pecuniaria, si è prevista l’applicazione della sospensione della patente e del
fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il
veicolo non appartiene a persona estranea all’illecito. Gli illeciti
amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la
sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione
psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto
l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così
evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti
sanitari. 6.4. Modifiche al regime sanzionatorio dell’articolo 187, Codice
della strada. Come l’articolo 186, Codice della strada, anche l’articolo 187,
Codice della strada, è stato oggetto di un significativo inasprimento delle
sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato
di alterazione dopo avere assunto stupefacenti. Valgono le stesse considerazioni
svolte a proposito della modifica dell’articolo 186
anche per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo conseguente all’accertamento del reato in occasione
di un incidente stradale. 6.5. Ritiro cautelare della patente in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari.
L’accertamento dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di
sostanze stupefacenti richiede necessariamente l’effettuazione di esami di
laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili
con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli
in stato di alterazione. In tali circostanze, quando l’esito degli accertamenti
sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo
di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave
pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia
stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria
per effettuare gli esami necessari all’accertamento dello stato di alterazione,
possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all’esito
degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La misura cautelare del
ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all’articolo 216, Codice
della strada, può essere disposta solo quando lo stato
di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi
e per l’esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening. La
stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone
coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando
non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l’ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di
l’aboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del
ricovero.