Penale

Tuesday 27 May 2008

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.(G.U. n. 122 del 26-5-2008)

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.(G.U.
n. 122 del 26-5-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’
ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo
piu’ efficiente per contrastare fenomeni di illegalita’ diffusa collegati
all’immigrazione illegale e alla criminalita’ organizzata, nonche’
norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in
relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

E m a n a

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 235 e’ sostituito
dal seguente:

«Art. 235 (Espulsione od
allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione
dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.

Il trasgressore dell’ordine di
espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni»;

b) l’articolo 312 e’ sostituito
dal seguente:

«Art. 312 (Espulsione od
allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione
dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di
Stato dell’Unione europea sia condannato ad una pena
restrittiva della liberta’ personale per taluno dei delitti preveduti da questo
titolo.

Il trasgressore dell’ordine di
espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all’articolo 589 sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo
comma, la parola: «cinque» e’ sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, e’
inserito il seguente:

«Si applica la pena della
reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’ commesso con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo
comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni
quindici»;

d) al terzo comma dell’articolo
590, e’ aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle
norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due
anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei
mesi a quattro anni.»;

e) dopo l’articolo 590 e’
inserito il seguente:

«Art. 590-bis (Computo delle
circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo
589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma,
le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita’ di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all’articolo 61, primo comma,
dopo il numero 11 e’ inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto e’ commesso
da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura
penale

1. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L’autorita’ giudiziaria
procede, altresi’, anche su richiesta dell’organo
accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le
stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta
particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene
pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi
dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti.
L’autorita’ giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu’ campioni con
l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 364
e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei
procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di
tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo’ procedere alla
distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione
all’autorita’ giudiziaria. La distruzione puo’ avvenire
dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorita’
giudiziaria. E’ fatta salva la facolta’ di conservazione di campioni da
utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell’articolo
371-bis, dopo le parole:

«nell’articolo 51, comma 3-bis»
sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell’articolo 449
e’ sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando
l’arresto in flagranza e’ gia’ stato convalidato, procede al giudizio
direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno
dall’arresto, salvo che cio’ pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell’articolo 449,
il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede
inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio’ pregiudichi gravemente le
indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso
confessione.»;

e) al comma 1
dell’articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio
direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:

«Quando procede a giudizio
direttissimo,»;

f) al comma 1 dell’articolo 453,
le parole: «il pubblico ministero puo’ chiedere», sono
sostituite dalla seguente: «salvo che cio’ pregiudichi gravemente le indagini,
il pubblico ministero chiede»;

g) all’articolo 453, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero
richiede il giudizio immediato, anche fuori dai
termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni
dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona
sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la
richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al
comma 1-bis e’ formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini
per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all’articolo 455, dopo il
comma 1 e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui
all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza
che dispone la custodia cautelare e’ stata revocata o annullata per
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all’articolo
599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all’articolo 602, il comma 2
e’ abrogato;

m) all’articolo 656, comma 9,
lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche’ di
cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274

1. All’articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole:
«derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le
seguenti: «, nonche’ ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590,
terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

1. All’articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le
parole: «l’arresto fino a tre mesi»

sono
sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le
parole: «l’arresto fino a sei mesi»

sono
sostituite dalle seguenti: «l’arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la
sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2,
del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo’ essere
affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel
caso di cui al comma 2-bis.»;

c) dopo il comma 2-quater e’
inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia
disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al
luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato
in consegna al proprietario o al gestore di essa con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il
secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca
piu’ grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o
5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c)»;

e) al comma 7,
terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle
seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le
parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu’ violazioni
nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e’
commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni
precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1
dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:
«e’ punito con l’ammenda da euro 1000
a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi», sono
sostituite dalle seguenti: «e’ punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e
l’arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine e’ aggiunto il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo
186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche’ quelle di cui
al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

3. All’articolo
189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6,
le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei
mesi a tre anni»;

b) al comma 7,
le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno
a tre anni».

4. All’articolo 222, comma 2, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e’
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo
186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente.».

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286

1. All’articolo
12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5
e’ inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque cede a titolo oneroso
un immobile di cui abbia la disponibilita’ ad un cittadino straniero
irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga
a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati
sono destinate al potenziamento delle attivita’ di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

Art. 6.

Modifica del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. L’articolo 54 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Attribuzioni del
sindaco nelle funzioni di competenza statale). – 1. Il sindaco, quale ufficiale
del Governo, sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che
gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle
funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto
possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione
della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle
direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorita’
nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale
del Governo, sovrintende, altresi’, alla tenuta dei registri di stato civile e
di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e
di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’ pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui
ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle
popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita
conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della
provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici
e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.

6. In casi di emergenza,
connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessita’ dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo’ modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche’, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l’ordinanza adottata ai
sensi del comma 4 e’ rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all’ordine impartito, il sindaco puo’ provvedere
d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i
reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco
esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell’ambito delle funzioni di
cui al presente articolo, il prefetto puo’ disporre
ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche’ per
l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.

10. Nelle materie previste dai
commi 1 e 3, nonche’ dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al
prefetto, puo’ delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente
del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco puo’ conferire la
delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai
commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo’ intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell’interno puo’
adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente
articolo da parte del sindaco.».

Art. 7.

Collaborazione della polizia
municipale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio

1. I piani coordinati di
controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17
della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca
collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli
organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalita’, con decreto da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa,
determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in
flagranza di reato, l’immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per
il prosieguo dell’attivita’ investigativa.

Art. 8.

Accesso della polizia municipale
al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno

1. All’articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:
«schedario dei veicoli rubati operante»

sono
sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo
schedario dei documenti d’identita’ rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente:

«1-bis. Il personale di cui al
comma 1 puo’ essere, altresi’, abilitato all’inserimento, presso il Centro
elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti
autonomamente.».

Art. 9.

Centri di identificazione ed
espulsione

1. Le parole:
«centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza»
sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di
regolamento, dalle seguenti:

«centro di identificazione ed
espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Art. 10.

Modifiche alla legge 31 maggio
1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n.
575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 2 e’ sostituito dal
seguente:

«Art. 2. – 1. Nei confronti delle
persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore
nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore
della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e’ stato il preventivo
avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi e’ stato il
preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un
delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo’ imporre all’interessato sottoposto alla misura della
sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

si
applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del
medesimo articolo 4.»;

b) all’articolo 2-bis, comma 1,
dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto
in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale»;

c) all’articolo 2-ter, sono apportate
le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le
parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,»
sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

2) al sesto comma, dopo le
parole: «su richiesta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le
parole: «su proposta del procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

d) all’articolo 3-bis sono
apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le
parole: «su richiesta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

e) all’articolo 3-quater sono
apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1,
dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «,
il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto
in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale»;

2) al comma 5,
dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto
in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale»;

f) all’articolo 10-quater,
secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 11.

Modifiche alla legge 22 maggio
1975, n. 152

1. All’articolo
19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto
dall’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti
dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e’ anche il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la
persona.».

Art. 12.

Modifiche al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12

1. Dopo l’articolo 110-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e’ inserito il seguente:

«Art. 110-ter (Applicazione di
magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale
antimafia puo’ disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure
di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale,
l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia
alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di
prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello puo’, per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la
trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato
designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano