Lavoro e Previdenza

Friday 08 September 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2006, n. 256 Regolamento di riorganizzazione dell’Istituto superiore di Polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 1 agosto 2006, n. 256 Regolamento di riorganizzazione dell’Istituto
superiore di Polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l’articolo 67 che prevede
l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, per l’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale
dell’Istituto superiore di polizia;

Sentite le organizzazioni
sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente
rappresentative;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze
del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con
il Ministro dell’università e della ricerca;

Emana

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Ambito di applicazione e
denominazione

1. Il presente regolamento
disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’Istituto superiore
di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso
demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata:
"Scuola".

2. La Scuola, con sede in Roma,
dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di
autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile
previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione
dell’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Articolo 2.

Compiti della Scuola

1. La Scuola è un’istituzione di
alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:

a) istituisce e realizza i corsi
di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonché di
aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’interno 24 dicembre 2003, n. 400[4], recante
disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al
personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

b) svolge le attività di
formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della
Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze
istituzionali;

c) organizza conferenze,
convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della
pubblica sicurezza e nell’ambito dei propri fini istituzionali, svolge attività
di ricerca, documentazione e consulenza per le esigenze dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza;

d) svolge, sulla base di
specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri,
attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze
di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici.

2. La Scuola persegue le proprie
finalità direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici
centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 3.

Autonomia didattico-istituzionale
rapporti con scuole, istituti ed

enti

1. In attuazione dell’autonomia didattico-istituzionale prevista
dall’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:

a) collabora, per lo sviluppo di
iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2,
con la Scuola
di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonché con la Scuola superiore
dell’Amministrazione dell’interno;

b) cura i rapporti con tutti gli
altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in
particolare per la promozione e l’interscambio culturale, scientifico e
didattico;

c) cura i rapporti con strutture
similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione
internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico
settore della formazione;

d) promuove forme di cooperazione
mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di
collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli
obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti.

Articolo 4.

Autonomia didattico-istituzionale
rapporti con le università

1. In attuazione
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5ottobre 2000, n. 334, e
successive modificazioni, la
Scuola stipula convenzioni con le università per la
programmazione, la gestione, l’organizzazione e lo svolgimento, nell’ambito del
corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei commissari, delle
attività didattiche finalizzate al conseguimento del master universitario di
secondo livello.

2. Le convenzioni di cui al comma
1 disciplinano la durata del master, l’offerta didattica e formativa, i piani
di studio e le modalità di erogazione e articolazione dell’insegnamento, cui
partecipano anche docenti appartenenti all’Amministrazione della pubblica
sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresì, regolati gli impegni
rispettivi e gli oneri a carico dell’Amministrazione.

3. In attuazione delle
disposizioni vigenti, la Scuola
stipula, inoltre, convenzioni con università ed enti di ricerca e formazione ai
fini del riconoscimento del credito formativo di cui all’articolo 5, comma 7,
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui
all’articolo 3 del medesimo decreto.

4. La Scuola, qualora ritenuto
necessario per il più efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, può,
altresì, stipulare convenzioni o accordi con le università per lo sviluppo di
forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della
ricerca nei settori di interesse dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Articolo 5.

Direttore della Scuola

1. Alla Scuola è preposto un
direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19maggio 2000, n.
139, e dalla tabella A allegata al decreto delPresidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.

2. Il direttore della Scuola ne
ha la rappresentanza ed assicura, nell’ambito della direttiva annuale adottata
dal Ministro dell’interno, l’attuazione dei programmi ed il perseguimento degli
obiettivi definiti dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli,
inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il più efficace
espletamento delle attività della Scuola, anche avvalendosi degli organi
collegiali di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 6.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico elabora
le proposte legate all’attività culturale, scientifica e didattica ed è organo
di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.

2. Fanno parte del consiglio
didattico, oltre ai dirigenti superiori preposti ai servizi di cui all’articolo
9, quattro componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato,
designati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza,
su proposta del direttore della Scuola, dotati di
comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di
metodologie didattiche, di studi e ricerche, nonché di organizzazione e
gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche.

3. Il consiglio didattico, oltre
ad esprimere un parere non vincolante sulle questioni sottoposte al suo esame
dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresì, proposte:

a) sul piano degli studi e
sull’organizzazione didattica dei corsi;

b) sull’introduzione di
specifiche metodologie interdisciplinari;

c) sull’acquisizione di
particolari strumenti didattici;

d) su eventuali ampliamenti
dell’offerta formativa.

4. Qualora, su
richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni che
attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, al
funzionamento della biblioteca, all’uso delle attrezzature didattiche, al
funzionamento dei servizi generali della Scuola, la composizione del consiglio
didattico è integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei
corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola.

5. Il consiglio didattico, che
dura in carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la
validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.

6. Le attività di supporto sono
assicurate da una apposita segreteria costituita
nell’ambito del servizio affari generali di cui all’articolo 9.

Articolo 7.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo,
costituito nell’ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, è organo
di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.

2. Fanno parte del comitato
direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui all’articolo 9, un direttore
di servizio della direzione centrale per le risorse umane, tre docenti
prescelti tra coloro che hanno svolto attività didattica nello specifico corso,
nominati con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.

3. Il comitato direttivo,
convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati
nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre
2003, n. 400, parere non vincolante, che deve risultare da apposito verbale,
per la formulazione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 3, all’articolo
17, comma 2, all’articolo 32, comma 4, e all’articolo 47, comma 4, nonché del
giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all’articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 5 ottobre2000, n. 334.

4. Il comitato delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute, è richiesta la
presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Le attività di supporto sono
assicurate da una apposita segreteria costituita
nell’ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui all’articolo 9.

Articolo 8.

Incarichi di docenza

1. Fatte salve le disposizioni
che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli
incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l’assegnazione del numero di
ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola
previa valutazione delle proposte formulate dal consiglio didattico in materia
di piano di studi ed organizzazione didattica dei corsi.

2. Per le esigenze di cui al
comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonché tra esperti
di comprovata professionalità.

3. Gli incarichi di docenza
possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o,
con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti
gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell’espletamento
dell’incarico.

Articolo 9.

Organizzazione della Scuola

1. La Scuola è ordinata in:

a) servizio affari generali, per
le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al
comma 2;

b) servizio studi, corsi e addestramento, per le esigenze di indirizzo,
coordinamento e controllo delle attività previste al comma 3.

2. Il servizio affari generali è
articolato in:

a) ufficio I: cura
la pianificazione generale, la valutazione del fabbisogno formativo, il
controllo di gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con
le università, con gli istituti di alta cultura, con le società ed enti di
ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, lo sviluppo delle ricerche e
degli studi occorrenti, la documentazione, nonché le relazioni esterne e il
cerimoniale. Nell’ambito dello stesso è incardinata la segreteria del consiglio
didattico;

b) ufficio II:
cura gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i
supporti didattici, la logistica; nell’ambito dello stesso è incardinato
l’ufficio sanitario;

c) ufficio III: cura gli affari
amministrativi per la gestione finanziaria e contabile.

3. Il servizio studi, corsi e addestramento è articolato in:

a) ufficio studi: cura i rapporti
con i docenti, l’attuazione del piano degli studi e l’organizzazione didattica
dei corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l’organizzazione dei
seminari;

b) ufficio corsi: cura lo
svolgimento dei corsi, lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai
piani di studio, l’amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari,
lo svolgimento dell’attività di tutoring del personale in formazione.

Nell’ambito dello stesso è
incardinata la segreteria del comitato direttivo;

c) ufficio addestramento: cura lo
svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo
e formale, la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza.

4. Ai servizi sono preposti
dirigenti superiori del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia. Quello preposto al servizio affari generali assolve anche
le funzioni di vice direttore della Scuola.

5. All’ufficio III del servizio
affari generali è preposto un dirigente di II fascia dell’Area I
dell’Amministrazione civile dell’interno. Agli altri uffici sono preposti primi
dirigenti del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia.

6. Oltre a quanto previsto dal
comma 5, al Servizio affari generali della Scuola è assegnato un primo
dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività
tecnico-scientifica o tecnica, esperto nel settore
della telematica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le
esigenze della promozione tecnologica.

7. Il direttore della Scuola
provvede con proprio atto all’organizzazione interna degli uffici.

8. Per particolari esigenze
didattico-formative la Scuola
può avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione
della Polizia di Stato, costituite a norma dell’articolo 9 del decreto del
Presidente dellaRepubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Articolo 10.

Autonomia finanziaria e contabile

1. Ai sensi dell’articolo 67 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio
funzionamento e lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento
con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di
amministrazione e contabilità vigenti per l’Amministrazione della pubblica
sicurezza, nell’ambito delle spese previste dal presente articolo.

2. Sono spese
per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attività previste
dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai
docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di
esame ed agli organi collegiali a norma dell’articolo 17, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo
all’articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonché quelle
concernenti ogni altra attività didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni
e gli addestramenti collettivi e le spese per l’attuazione dell’articolo 4;
quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le
attività formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche
estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di
appositi accordi e convenzioni; quelle relative all’ordinaria manutenzione dei
locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle
attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per
la pubblicazione di dispense, per l’acquisto di testi di studio per i
frequentatori dei corsi e per l’incremento del patrimonio della biblioteca, per
i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi
didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al
convitto e per le attività di rappresentanza.

Articolo 11.

Invarianza della spesa

1. Dall’attuazione del presente
regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2006

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell’interno

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Nicolais, Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Mussi, Ministro dell’università e
della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti
il 28 agosto 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142