Civile

Thursday 17 April 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 25 gennaio 2008 Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (GU n. 86 del 11-4-2008 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI – 25 gennaio 2008 Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli istituti tecnici superiori. (GU n. 86 del
11-4-2008 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

VISTA la legge 17
maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di
Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO il decreto
interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme
di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTA la legge 27 dicembre 2006,
n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici
superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione;

VISTO il regolamento adottato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante
norme in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione;

VISTI gli Accordi in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2
marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile
2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee
guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000,
n. 436;

CONSIDERATI gli indirizzi di
programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e
rilancio della competitività;

CONSIDERATA l’esigenza di
assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità Il Presidente del Consiglio
dei Ministri all’offerta formativa del sistema dell’IFTS nonché una sua
maggiore

articolazione
rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

CONSIDERATA la necessità di
procedere alla riorganizzazione del sistema dell’IFTS nell’ambito della quale
procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui
all’articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

ACQUISITA l’intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 21 gennaio 2008;

SULLA proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

ADOTTA

le
seguenti linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Capo I

Profili generali della
riorganizzazione

Articolo 1

Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze
esclusive delle regioni in materia di programmazione
dell’offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione
economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 69[1],
è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dallalegge n. 296/06, articolo
1, comma 631[2]e dalla legge 2 aprile2007, n. 40, articolo 13, secondo le linee
guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli
allegati a), b) e c).

2. Allo scopo di contribuire alla
diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo
sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di
cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal
triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

a) rendere più stabile e
articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una
specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere
organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più
specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico
e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai
settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione
dei mercati;

b) rafforzare l’istruzione
tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica
attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2
aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;

c) rafforzare la collaborazione
con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e
tecnologica, il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli
tecnico-professionali di cui all’articolo13, comma 2, della legge n. 40/07;

d) promuovere l’orientamento
permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di
informazione delle loro famiglie;

e) sostenere l’aggiornamento e la
formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e
tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f) sostenere le politiche attive
del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del
lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori
nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Articolo 2

Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui
all’articolo 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con
riferimento ai piani territoriali di cui all’articolo 11:

a) l’offerta formativa e i
programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al
capo II;

b) l’offerta formativa
riguardante i percorsi di cui al capo III;

c) le misure per facilitare lo
sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

Articolo 3

Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare
l’integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 nel quadro
della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto
con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il
31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla
quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle
province

autonome
di Trento e Bolzano, dell’UPI e dell’ANCI, del ministero del lavoro e della
previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero
dell’università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e
delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente
articolo, il Comitato nazionale per l’IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n.
144, articolo 69, comma 2, è integrato con un rappresentate
del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento
tecnico delle regioni per l’istruzione e la formazione.

Articolo 4

Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti
all’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati
in relazione all’esigenza di:

1 assicurare un’offerta
rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di
flessibilità e modularità;

2 consentire percorsi formativi
personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della
durata del percorso individuale;

3 favorire la partecipazione
anche degli adulti occupati;

b) rispondono, in relazione alle
figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al
raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di
spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche
nell’ambito dell’Unione europea.

2. I percorsi di cui al comma 1
rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

a) ciascun semestre, in cui i
percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di
laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per
il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche
all’estero;

b) i percorsi possono non
coincidere con le scansioni temporali dell’anno scolastico. Per i lavoratori
occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo
da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell’articolazione dei tempi e nelle
modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno
riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche,
giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di
differente livello, nonché a competenze tecnicoprofessionali riguardanti la
specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell’Unione
europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in
moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente
significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale
risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non
meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale
maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati
da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi
riconoscibili a norma dell’articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali
e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di
ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai
rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli
istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e
gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla
classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata
dall’Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti
dall’Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche
in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello
della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con

decisione
del Consiglio 85/368/CEE.

3. Con decreto adottato ai sensi
dell’articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99 sono determinati i diplomi di
tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di
specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, con l’indicazione
delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi
di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2,
lettera c, da considerare anche ai fini di quanto previsto dall’articolo

52 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

Articolo 5

Certificazione e riconoscimento
dei crediti formativi

1. Nel quadro dell’apprendimento
permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi
realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di
cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che
favoriscono l’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello
post-secondario e facilitano il riconoscimento e l’equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli.

2. Per credito formativo
acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l’insieme di
competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute
nell’ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al
riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui
accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti
opera:

a) al momento dell’accesso ai
percorsi;

b) all’interno dei percorsi, allo
scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri
percorsi realizzati nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 1, comma 1;

c) all’esterno dei percorsi al
fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze
acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia
e di altri sistemi formativi.

4. Per il riconoscimento dei
crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto
come crediti formativi universitari nell’ambito della laurea triennale, da
parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione
dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell’articolo 4 del
decreto del ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007.

5. Per il riconoscimento dei
crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente
articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell’articolo 6
del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

6. Per quanto riguarda i crediti
utili ai fini dell’accesso all’esame di Stato per le professioni di
agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, articolo 55, comma 3.

7. I diplomi di tecnico superiore
di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica
superiore di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a)
costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.

Capo II

Istituti tecnici superiori (ITS)

Articolo 6

Standard organizzativi delle
strutture

1. Nel rispetto delle competenze
esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa,
gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, possono
essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all’articolo
11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati
secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, con una
offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione
regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli
elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio
nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’associazione tra i
soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo 69, comma 2,
nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di
"Istituto Tecnico Superiore", con l’indicazione del settore di

riferimento,
è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida
contenute nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard
organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli
14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto
nell’allegato b).

4. Gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2,
ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli ITS acquistano la
personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, articolo 1.

6. Gli ITS realizzano, nel
rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito della
programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli
standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate
nell’allegato a).

7. Il Prefetto della provincia in
cui ha sede legale l’ITS esercita il controllo sull’amministrazione della
fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal
capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo
23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Articolo 7

Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi
finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle
figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, allo scopo di
rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento
alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;

2. mobilità sostenibile;

3. nuove tecnologie della vita;

4. nuove tecnologie per il made
in Italy;

5. tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali;

6. tecnologie della informazione
e della comunicazione.

2. Ferme restando le
caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il conseguimento del
diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di
quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali
percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei
semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti
accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore.

Articolo 8

Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della
certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte dell’istituto tecnico o
professionale, ente di riferimento dell’ ITS, i percorsi
si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da
commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la presenza di
rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle
commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica
finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1
e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti
a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.

Capo III

Percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS)

Articolo 9

Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono
programmati dalle regioni nell’ambito delle loro competenze esclusive in
materia di programmazione dell’offerta formativa, con riferimento a quanto
previsto all’articolo 4, rispondono ai seguenti standard: a) hanno, di regola,
la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica

superiore;

b) sono progettati e gestiti dai
soggetti associati di cui all’articolo 69 legge n. 144/99, per rispondere a
fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni
triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 10

Modalità di accesso e certificazione
dei percorsi

1. I giovani e gli adulti
accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il
possesso di uno dei seguenti titoli:

– diploma di istruzione
secondaria superiore;

– diploma professionale di
tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 20, comma 1, lettera c).

2. L’accesso ai percorsi IFTS
è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno
dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e

lavoro
successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento
adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.
139.

3. Ai fini del rilascio, da parte
delle regioni, della certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. a), i
percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite,
condotte da commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la presenza di
rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le
modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le
indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte
delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della
spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito
nazionale e dell’Unione europea.

CAPO IV

Piani territoriali

Articolo 11

Adozione

1. I piani territoriali si
riferiscono alle tipologie di intervento di cui all’articolo
2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell’ambito della
programmazione dell’offerta formativa di loro esclusiva competenza, con
riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di
sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri
europei.

2. I piani di cui al comma 1 sono
oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte
formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché
di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo
dei comitati regionali per l’IFTS.

3. I piani di cui al comma 1 sono
sostenuti dall’insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a
disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione europea.

Articolo 12

Finanziamento

1. Alla realizzazione dei piani
di cui all’articolo 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione
dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

2. Ai fini dell’ammissibilità
alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di
cui al capo III, resta fermo l’obbligo del
cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo
medesimo.

3. Il contributo del ministero
della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e
avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani
territoriali di cui all’articolo 11, sulla base del criterio del numero dei
giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato
dall’ultimo censimento ISTAT.

4. I piani di cui all’articolo
11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel
presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all’articolo 16, sono sostenuti dal
contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della
pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

– provvedimento delle regioni e
delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie
messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della
pubblica istruzione;

– indicazione dei criteri di
selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici
superiori;

– indicazione dei criteri di
selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di
cui al Capo III;

– trasmissione del piano
triennale in formato elettronico anche all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica.

5. Per la realizzazione delle
misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è
riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente
disponibili sul fondo di cui al comma 1.

6. Le risorse iscritte sul fondo
di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5,
sono destinate a sostenere i seguenti interventi:

a) per il 70% alla realizzazione
degli istituti tecnici superiori di cui al capo II

b) per il 30% alla realizzazione
dei percorsi di cui al capo III.

CAPO V

Monitoraggio e valutazione di
sistema

Articolo 13

Banca dati

1. Presso l’Agenzia nazionale per
lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) è attivata, con l’assistenza
tecnica dell’ISFOL e dell’ISTAT, la banca dati relativa al sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali
contenuti nell’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da
assicurare l’integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1. A livello nazionale, il
ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e
della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione
dei piani di intervento di cui all’articolo 11, integrato con le attività
svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi

finanziati
dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l’accordo in
sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte
con le risorse del fondo di cui all’articolo 12, comma 1; vi concorrono anche
eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti

occupazionali
dei percorsi di cui al presente decreto.

2. A conclusione di ogni
triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero
del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e
con l’assistenza tecnica dell’ANSAS e dell’ISFOL, presenta al Parlamento un
rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al
capo IV.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15

Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si
attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale
e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata
citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al
riconoscimento dei crediti.

2. In fase di prima
applicazione del presente decreto, con l’accordo di cui all’articolo
9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento
a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell’IFTS che
vanno ricondotte nelle aree di cui all’articolo 7, comma 1, nonché
l’articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.

3. Sino all’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 40/07, le misure
per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) hanno carattere
sperimentale.

4. Per il triennio 2007/2009, le
risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono
determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

5. Gli standard qualitativi e le
modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi
degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica
istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 16

Province autonome

1.Le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente
decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.