Imprese ed Aziende

Wednesday 23 May 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 Febbraio 2007 Incentivazione dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1228, della legge 27 d

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 Febbraio 2007 Incentivazione dell’adeguamento
dell’offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di
turismo ecocompatibile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400 recante la disciplina dell’attività di Governo e dell’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell’organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

Visto l’art. 1, comma 19-bis del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall’art.
15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per
l’esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in
materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
sono state delegate al vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco
Rutelli;

Vista la legge 29 marzo 2001, n.
135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Vista la legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l’art. 1,
comma n. 1228, che, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per
il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, prevede, per l’anno 2007,
l’autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro
destinati all’incentivazione dell’adeguamento dell’offerta delle imprese
turistico-ricettive e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile;

Ritenuto di dover attivare le
procedure di intervento ai sensi dell’art. 1, n. 1228 della citata legge 27
dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge del 27 dicembre
2006, n. 298 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
2007 con la quale è stata attribuita alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo la somma di 48 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 1228 della
legge finanziaria;

Sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2007,
con osservazioni recepite nel presente decreto

Decreta:

Articolo 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le finalità degli interventi
di cui al presente decreto sono quelle di favorire una più ampia e migliore
prestazione dei servizi resi dalle imprese del comparto turistico nonché
consentire la realizzazione di iniziative di eccellenza per lo sviluppo e la
promozione del sistema turistico nazionale, volte in particolare a
destagionalizzare e diffondere i flussi turistici sul territorio nazionale.

Articolo 2.

Individuazione degli interventi e
ripartizione delle risorse

1. La disponibilità finanziaria, per
lo sviluppo del settore del turismo ed il suo posizionamento competitivo quale
fattore produttivo di interesse nazionale, di cui all’art. 1, comma n. 1228
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così ripartita:

a) in quanto al 70% delle risorse
disponibili, per il miglioramento e la diversificazione dell’offerta
turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti
finalizzati all’adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di
qualità, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del
patrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e l’eventuale assunzione della proprietà delle strutture medesime in capo
ai soggetti che ne hanno la gestione. Le risorse, integrate anche da altre
disponibilità finanziarie nazionali e comunitarie, saranno utilizzate per
l’erogazione di finanziamenti agevolati che potranno essere assegnati a:

1. imprese turistiche che
intendano adeguare i loro impianti ed i loro servizi anche al fine di aderire a
circuiti di prenotazione di rilievo internazionale già esistenti;

2. imprese turistiche che
intendano costituire forme associate di promozione e/o commercializzazione di
servizi caratterizzati dalla attribuzione di un marchio, anche specialistico
per segmenti di clientela, destinato ad essere diffuso in ambito
sopranazionale.

b) in quanto al 30 % delle risorse disponibili, per il cofinanziamento di
progetti di eccellenza volti alla promozione e allo sviluppo di forme di
turismo ecocompatibile. In particolare, le risorse dovranno essere
prioritariamente destinate a cofinanziare, nella misura massima del 70%,
iniziative presentate dalle regioni o d’intesa con le regioni da enti locali ed
altri soggetti pubblici e privati, attraverso la conclusione di appositi
accordi di programma, in favore del:

1. turismo montano;

2. turismo
in bicicletta;

3. turismo
legato all’attività sportiva e ricreativa del golf.

2. Con atti del Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
adottati in raccordo con le regioni, sono attuate le misure di cui al
comma 1, lettere a) e b), con la definizione della tipologia di agevolazione,
con l’individuazione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la
valutazione delle domande e per l’erogazione delle agevolazioni,
prioritariamente attraverso la conclusione di appositi accordi di programma con
le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Il processo di
valutazione dei criteri, e delle proposte di cui all’art. 2,
comma 1, lettere a) e b) è assolto da un apposito comitato paritetico
tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo e le regioni.

Articolo 3.

Clausola di salvaguardia

1. Le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono, alle finalità del presente decreto nell’ambito delle
competenze alle stesse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle
relative norme di attuazione, e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.

Il presente decreto sarà
trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il vice Presidente del Consiglio
dei Ministri con delega al turismo

Rutelli

Registrato alla Corte dei conti
il 2 aprile 2007

Ministeri istituzionali –
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 246