Civile

Thursday 19 May 2005

DECRETO COMPETITIVITA’ . Testo del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005),

DECRETO COMPETITIVITA’. Testo del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35 (in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005),

coordinato con la
legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 –
S.O. n. 91), recante: «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di
processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali.».

Avvertenza:- Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonchè dell’art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.

Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.

A
norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2005 si procederà alla ripubblicazione del
presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

SVILUPPO
DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI

Art. 1.

((Rafforzamento
del sistema doganale, lotta alla contraffazione

e
sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)).

1.
Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l’obiettivo di consentire
l’ingresso e l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione europea
in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonchè
per l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più
efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l’individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all’Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell’osservanza dei
principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e
della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione, dell’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, dell’adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del
più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di
circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2.
Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato
abilitato.

3.
Al comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le
seguenti: «e all’Agenzia delle dogane».

4.
Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all’Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un
elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al
terrorismo ed alla criminalità internazionale, l’Agenzia delle dogane utilizza,
entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto
all’esercizio precedente versate all’Italia dall’Unione europea e che, per
effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10
ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l’acquisizione di mezzi tecnici e
((strumentali nonché finalizzate)) al potenziamento delle attività di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

5.
È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per
l’anno 2005, di 39.498.000 euro per l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno
2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze connesse
all’istituzione del Sistema d’informazione visti, finalizzato al contrasto
della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo
scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti, di
cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al riparto
del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti. All’onere di cui al presente comma si provvede:

a)
quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000
per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro
1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ((ciascuno))
degli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno;

b)
a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3;

c)
quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per
il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al predetto Ministero.

6.
Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto
dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti
all’estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il
mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE
di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.

7.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l’acquisto o
l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi
titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o
per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme
in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà
intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si
applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a
qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza
averne prima accertata la legittima provenienza. ((In
ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente
comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70)).

8.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del
Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.

9.
All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole:
«fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10.
All’articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11.
((L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all’articolo 1-quater)) opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12.
I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n.
100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre
2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo
all’estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle
attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonchè
di una parte sostanziale ((delle attivita))
produttive.

13.
Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all’estero in data
antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono
accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla
base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle
delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.

14.
Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi
dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota
del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le
imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel
periodo di durata del contratto.

15.
I funzionari delegati di cui all’articolo 3 del ((regolamento
di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120,
possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro
favore su capitoli relativi all’acquisizione di beni e servizi nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Uffici
all’estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente
centro di responsabilità, all’ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei
conti, al fine della rendicontazione,
del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con
decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui
al presente comma.

((15-bis.
I fondi di cui all’articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati
dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati
dagli organi deliberanti.

15-ter.
Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell’ultimo quadrimestre
dell’esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni
dell’articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento
dell’intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo
missione.

15-quater.
Le erogazioni successive a quella iniziale sono
condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo
stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì
corredata da una relazione del capo missione, attestante l’effettiva
realizzazione dell’intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

15-quinquies.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei
procedimenti amministrativi di rendicontazione
e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull’ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo»,
sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell’articolo 4 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.

15-sexies.
Per la realizzazione degli interventi di emergenza di
cui all’articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il
capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative
che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse
applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di
programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.

Art.
1-bis.

(Modifiche
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1.
Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
all’articolo 13, il comma 6 è abrogato;

b)
all’articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso
con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di
età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche
pensionati»;

c)
all’articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il
sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista
diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

d)
all’articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) dell’impresa familiare di cui all’articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi»;

e)
all’articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2.
Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con
riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare;

2-bis.
Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un
importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro»;

f)
all’articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4.
Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il
versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del
valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui
al comma 1, a
titolo di rimborso spese;

4-bis.
Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70,
comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato».

g)
all’articolo 72, comma 5, la parola: «metropolitane» è soppressa.

Art.
1-ter.

(Quote
massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

1.
In attesa della definizione delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per
esigenze di carattere stagionale per i settori dell’agricoltura e del turismo,
anche in misura superiore alle quote stabilite nell’anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Art.
1-quater.

(Alto
Commissario per la lotta alla contraffazione)

1.
È istituito l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in
materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.

2.
L’Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
attività produttive.

3. L’Alto Commissario si avvale per il proprio
funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.

4.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di
funzionamento dell’Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

5.
Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 145 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30)).

Art. 2.

(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia
di libere professioni, di cartolarizzazione dei
crediti e relative alla Consob).

1.
Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
l’articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). –
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato
d’insolvenza del debitore:

1)
gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2)
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di
pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e
le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.

Sono
altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato
d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all’azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;

b)
le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto
in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria
del fallito nei confronti della banca;

c)
le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il
terzo grado;

d)
gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;

e)
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché
dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;

f)
i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate
da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g)
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere
la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le
disposizioni di questo articolo non si applicano
all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;

b)
l’articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. (Effetti della
revocazione)». – La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari
specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società
previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e
produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che,
per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito
quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale
credito.

Qualora
la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per
il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un
credito d’importo corrispondente a quanto restituito.»;

c)
nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte,
in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;

d)
l’articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

«Art. 160 (Condizioni per l’ammissione alla procedura). –
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può
prevedere:

a)
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonchè
a società da questi partecipate, di azioni, quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari
e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi
come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d)
trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse.»;

e)
l’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

«Art. 161 (Domanda di concordato). – La domanda per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della
individuazione della competenza.

Il
debitore deve presentare con il ricorso:

a)
una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b)
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo
dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il
piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all’articolo 28
che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo.

Per
la società la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell’articolo 152.»;

f)
l’articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

«Art. 163 (Ammissione alla procedura). – Il tribunale,
verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove
siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente
previa valutazione della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi.

Con
il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1)
delega un giudice alla procedura di concordato;

2)
ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;

3)
nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e
29;

4)
stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la
somma che si presume necessaria per l’intera procedura.

Qualora
non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma.»;

g)
l’articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 177 (Maggioranza per l’approvazione del concordato). –
Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove
siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il
tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può
approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di
creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.

I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla
terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.

Sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di
concordato.»;

h)
l’articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito al seguente:

«Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione). – Il tribunale fissa un’udienza in camera
de consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo
del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e
agli eventuali creditori dissenzienti.

Il
debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione
dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il
tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio
tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno
dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.

Il
tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo
177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono
previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il
decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e
affisso a norma dell’articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale,
che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.»;

i)
l’articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 181 (Chiusura della procedura). – La procedura di
concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione
ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione
deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai
sensi dell’articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni,»;

l)
dopo l’articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:

«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). – Il
debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità
dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L’accordo
è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
pubblicazione.

Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di
consiglio con decreto motivato.

Il
decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello
ai sensi dell’articolo 183,
in quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L’accordo
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle
imprese.».

2.
Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

((2-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si
applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

3.
Al codice di procedura civile,)) sono apportate le
seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 133 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«L’avviso
di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi. ((A tal
fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso»;))

b)
all’articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’avviso
di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. ((A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso»;

b-bis)
all’articolo 164, ultimo comma, la parola: «ultimo»" è sostituita dalla
seguente: «secondo».

b-ter) all’articolo 167, secondo comma, dopo le parole: «le
eventuali domande riconvenzionali» sono inserite le
seguenti: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d’ufficio»;))

c)
all’articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. ((Al fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.;

c-bis)
l’articolo 180 è sostituito dal seguente:

«Art. 180 (Forma di trattazione). —
La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige
processo verbale.»;

c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione
della causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la
regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i
provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164,
secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167, secondo e terzo comma,
dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.

Quando
pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa
una nuova udienza di trattazione.

Il
giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la
comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La
mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento
valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando
è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.

Nell’udienza
di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma,
il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione.

Nella
stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale
o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma,
se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se
richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte,
e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè
un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare
alle domande ed eccezioni nuove o modaicate
dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande
e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva
l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle
richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un
termine non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di
cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti
ammissibili e rilevanti.

L’ordinanza
di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il
numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonchè
a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione
dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel
primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli
atti.

Art. 184
(Udienza di assunzione dei mezzi di prova). — Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto
comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi
di prova ammessi.

Nel
caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova,
ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primi.»;))

d)
all’articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L’intimazione
al testimone ammesso su richiesta delle parti private
a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio
di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il
difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la
conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.»;

((e) al
libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

1)
l’articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474 (Titolo esecutivo). – L’esecuzione forzata non può
avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono
titoli esecutivi:

1)
le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;

2)
le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli
atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3)
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L’esecuzione
forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che
in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.»;

2) all’articolo 476, quarto comma, le parole: «non
superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000»;

3) all’articolo 479, secondo comma, le parole da: «ma
se esso» fino a: «a norma dell’articolo 170» sono soppresse;

4)
all’articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1)
il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In
caso di espropriazione di beni mobili registrati, per
un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima
redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto.»;

4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito»
sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.»;

5)
l’articolo 492 è sostituito dal seguente:

«Art. 492 (Forma del pignoramento). – Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il
pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione
la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in
mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L’ufficiale
giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono
insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore
ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della
dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso
sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore,
questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli
effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora,
a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può
richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi
e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, terzo comma.

In
ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da
sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del
creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere
richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati
pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti
procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di
ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti e gli
estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L’ufficiale
giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica,
ove da lui ritenuto necessario.

Quando la
legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia
munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo
488, secondo comma.»;

6)
all’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.1)
al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono
sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita
o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

7)
all’articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1)
il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono
intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui
beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici
registri o un diritto di pegno.»;

7.2)
è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Ai
creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha
facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per
l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di
invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o,
altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori
intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni
indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il
creditore pignorante ha diritto di essere loro
preferito in sede di distribuzione.»;

8)
all’articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: «e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari,
pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo»;

9)
l’articolo 512 è sostituito dal seguente:

«Art. 512 (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i
creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o
circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione,
sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.

Il
giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto
o in parte, la distribuzione della somma ricavata.»;

10) all’articolo 524, secondo comma, le parole:
«nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo
525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525,
primo comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525»;

11)
all’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

11.1)
il primo comma è abrogato;

11.2)
il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora
il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi
20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver
luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista
dall’articolo 529.»;

12) all’articolo 526, le parole: «a norma del secondo
comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «a norma dell’articolo 525»;

13)
l’articolo 527 è abrogato;

14)
all’articolo 528, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I
creditori chirografari che intervengono successivamente
ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata
che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei
creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.»;

15) all’articolo 530, quinto comma, le parole: «terzo
comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

16)
all’articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il
giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad
altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinchè
proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello
stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se
necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale
in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa
il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del
quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una
cauzione.»;

17)
l’articolo 534-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). – Il
giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli
interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente
nel circondano o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto
contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni
di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei
pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle
disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le
previsioni della presente sezione.»;

18)
all’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le
seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della
meta»;

18.2)
è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Nel
caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la
riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di
essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall’istanza.»;

19) all’articolo 557, secondo comma, le parole:
«cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

20)
all’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

20.1)
al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile
non sia occupato dal debitore.»;

20.2)
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Il
giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza
degli obblighi su di lui incombenti.

Il
giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità,
dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

Qualora
tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito,
è nominato custode altro soggetto.»;

21)
all’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

21.1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del
custode. Modo della custodia)»;

21.2)
al primo comma è anteposto il seguente:

«I
provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonchè
l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza
non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza
costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere
sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485.»;

21.3)
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Il
giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui
il custode deve adoperarsi perchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Il
custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell ’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla
legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.»;

22)
l’articolo 563 è abrogato;

23)
l’articolo 564 è sostituito dal seguente:

«Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti). I creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della
vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile
pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli
atti.»;

24)
agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell’articolo 563,
secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’articolo 564»;

25)
l’articolo 567 è sostituito dal seguente:

«Art. 567 (Istanza di vendita). –
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.

Il
creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto e delle
mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella
vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione può
essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il
termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato,
per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi
giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice
dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata
depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con
ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562,
secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo
se non vi sono altri beni pignorati.»;

26)
l’articolo 569 è sostituito dal seguente:

«Art. 569 (Provvedimento per l’autorizzazione della
vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’articolo
567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo
davanti a sè per prestare il giuramento e fissa
l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo
498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata
per l’udienza non possono decorrere più di novanta
giorni.

All’udienza
le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita,
e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
proporle.

Se
non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita,
fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a
centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi
dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza
per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non
siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per
il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572,
terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se
vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con
la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto
la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che
non sono comparsi.»;

27)
gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 571 (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il
debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto
dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a
norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo
del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente,
l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L’offerta
non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo
569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo
568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite
nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo
del prezzo da lui proposto.

L’offerta
deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a
cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi
materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del
professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che
la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere
inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572
(Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente
le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se
l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo
568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.

Se
l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita
se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero
se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il
sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle
condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi
dell’articolo 569.

Si
applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Art. 573
(Gara tra gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione
invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

Se
la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni
degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore
offerente oppure ordinare l’incanto.»;

28)
l’articolo 575 è abrogato;

29)
all’articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5)
l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo
del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere
prestato dagli offerenti»;

30)
l’articolo 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 580 (Prestazione della cauzione). – Per offrire
all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.

Se
l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita
dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la
cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la
restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione.»;

31)
gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 584 (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto,
possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro
il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo
offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.

Le
offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle
forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio
della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.

Il
giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il
cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione
all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono
essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo
comma.

Alla
gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi
precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che,
entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato
la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel
caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione
diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al
primo comma la perdita della cauzione, il cui importo
è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

Art. 585
(Versamento del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine
e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a
norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento
comprovante l’avvenuto versamento.

Se
l’immobile è stato aggiudicato a un creditore
ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito
garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto,
il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la
soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se
il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore
della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato
tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la
trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione
dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.»;

32)
all’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Il
giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del
pignoramento.»;

33)
gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai
seguenti:

«Art. 588 (Termine per l’istanza di
assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data
dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a
norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia
luogo per mancanza di offerte.

Art. 589
(Istanza di assegnazione). – L’istanza
di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non
inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma
dell’articolo 568.

Fermo
quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta
che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono
intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta
di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea
capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Art. 590
(Provvedimento di assegnazione). – Se la vendita
all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi
sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il
termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

Avvenuto
il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.

Art. 591
(Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di
nuovo incanto). – Se non vi sono domande di assegnazione
o se non crede di accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone
l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure
pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perchè si proceda a nuovo
incanto.

In
quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse
condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità,
fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice,
se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna
altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a
novanta, entro il quale possono essere proposte
offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.

Si
applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.

1/2
3-bis.

DELEGA
DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

Art.
591-bis (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con
l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di
vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati,
delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondano o a un
avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei
relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità
indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo
di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si
procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge
l’incanto.

Il
professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell’immobile a
norma dell’articolo 568, terzo comma, anche tramite l’ausilio dell’esperto
nominato dal giudice ai sensi
dell’articolo 569, primo comma;

2) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;

3)
sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo
comma;

4)
alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla
istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5)
alla esecuzione delle formalità di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonchè all’espletamento delle formalità di cancellazione
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti
al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina
di cui all’articolo 583;

7)
alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell ’articolo
596.

In
caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il
professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui
all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui
all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli
altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va
specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono
effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo
da lui indicato. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni
di attuazione del presente codice.

Il
professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto,
che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto si
svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle
attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con
l’identificazione dell’aggiudicatario.

Il
verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di
cui all’articolo 579, secondo comma.

Se il
prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto
il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il
professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette
senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto
dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica
dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista
delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione
nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad
ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel
presente comma è proponibile l’opposizione di cui
all’articolo 617.

Le
somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal
giudice.

I
provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice
dell’esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.

Art.
591-ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando,
nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista
delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con
decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il
predetto decreto nonchè avverso
gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo
che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano
ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.»;

34) all’articolo 596, primo comma, dopo le parole:
«dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a
norma dell’articolo 591-bis»;

35) all’articolo 598, dopo le parole:
«dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma
dell’articolo 591-bis»;

36)
all’articolo 600, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile,
il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile,
salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.»;

37)
all’articolo 608, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’esecuzione
inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario
comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare
l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.»;

38)
dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:

«Art. 608-bis (Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della
parte istante). – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si
estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con
atto da notificarsi alla parte esecutata e da
consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.»;

39) all’articolo 611, secondo comma, dopo le parole:
«giudice dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91
e seguenti»;

40)
all’articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il
giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza
di parte l’efficacia esecutiva del titolo.»;

41)
all’articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

42)
l’articolo 624 è sostituito dai seguenti:

«Art. 624 (Sospensione per opposizione all’esecuzione). – Se
è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo
comma, e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende,
su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro
l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è
ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all’articolo 512, secondo comma.

Art.
624-bis (Sospensione su istanza delle parti). – Il
giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i
creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il
processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta.
L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su
richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro
dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo
deve proseguire.»;

43) all’articolo 630, al terzo comma, dopo le parole:
«è ammesso reclamo» sono inserite le seguenti: «da parte del debitore o del
creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine
perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza
e»; dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis)
al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni:

1)
all’articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in
arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non rituali";

2)
all’articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1)
al primo comma, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2.2)
al secondo comma, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2.3)
dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

"Le
disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo
669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei
ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile
o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a
seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo
688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L’estinzione
del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al
primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di
causa.

L’autorità
del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo";

3)
all’articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Salvo
che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo
669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di
merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il
provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano
fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del
momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando
il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato
dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento,
esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo
669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto
sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si
allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del
momento in cui ne è venuto a conoscenza.";

4)
all’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1)
il primo comma è sostituito dal seguente:

"Contro
l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il
provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.";

4.2) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:

"Le
circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del
contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.";

5)
all’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

5.1)
al primo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"L’accertamento
tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere
disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla
persona nei cui confronti l’istanza è proposta.";

5.2)
dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L’accertamento
tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della
verifica.";

6)
dopo l’articolo 696 è inserito il seguente:

"Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via
preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice
procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti.

Se le
parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il
giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo
verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il
processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la
conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione
depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di
merito.

Si
applicano gli articoli da 191
a 197,
in quanto compatibili.";

7)
all’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1)
il secondo comma è sostituito dal seguente.

"Il
giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto
compatibili.";

7.2)
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"L’ordinanza
che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo
669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento
che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo
comma, il giudice fissa dinanzi a sè l’udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito.
Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma.";

8)
all’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La reintegrazione nel possesso può essere
tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà
i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire
il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo
703.";

e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli
706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 706 (Forma della domanda). – La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere
l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora
il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a
qualunque tribunale della Repubblica.

Il
presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con
decreto la data dell’udienza di comparizione dei
coniugi davanti a sè, che deve essere tenuta entro
novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può
depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva
sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel
ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707
(Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono
comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.

Se il
ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si
presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata.

Art. 708
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di
comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i
coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della
conciliazione.

Se la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed
i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il
giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Art. 709
(Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza con la
quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero.

Tra
la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui
la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all’articolo 163-bis ridotti a metà.

Con
l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve
avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5)
e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli
articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonchè per
la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno
più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio.

I
provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di
cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere
revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art.
709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore).
– All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184.";

3-bis.
L’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente
all’estero o risulti irreperibile, la domanda si
propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se
anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La
domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

2.
La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili dello stesso è
fondata.

3.
Del ricorso il cancelliere dà comunicazione
all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l’annotazione in calce all’atto.

4.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del
ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il
termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e
documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando
il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6.
Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni
dei redditi rispettivamente presentate.

7.
I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o
rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si
presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.

8.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti
i coniugi e i rispettivi difensori nonchè, qualora lo
ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli
minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il
giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a
questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente
può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo
189 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.

9.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro
cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10.
Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna
altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma,
numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, dello stesso codice nonchè per
la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di
cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine
stesso non potranno più essere proposte le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

11.
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì
l’articolo 184 del medesimo codice.

12.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo
appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si
applica la previsione di cui all’articolo 10.

13.
Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione
dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento
della domanda.

14.
Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

16.
La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente
le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con
ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i
coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la
rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai
figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura
di cui al comma 8".

3-ter.
Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
dopo l’articolo 70-bis è inserito il seguente:

"Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). –
La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163,
terzo comma, numero 7), del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in
caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la
comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla
notificazione della citazione, ma inferiore di almeno
dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis
del codice.

Se tutti
i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma,
il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.";

b)
l’articolo 169-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 169-bis
(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo 179-bis è stabilita la misura
dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le
operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.";

c)
l’articolo 169-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita). – Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter
sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori
commercialisti e esperti contabili disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici
registri.";

d)
dopo l’articolo 173, sono inseriti i seguenti:

"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti
dell’esperto). – L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima
dalla quale devono risultare:

1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini
e dei dati catastali;

2)
una sommaria descrizione del bene;

3)
lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale è occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al
pignoramento;

4)
l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di
natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla
attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere
storico-artistico;

5)
l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non
opponibili all’acquirente;

6)
la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonchè l’esistenza della dichiarazione di
agibilità dello stesso.

L’esperto,
prima di ogni attività, controlla la completezza dei
documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando
immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L’esperto,
terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e
al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima
dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a
mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le
parti possono depositare all’udienza note alla
relazione purchè abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità
fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per
rendere i chiarimenti.

Art.
173-ter (Pubblicità degli avvisi tramite internet). – Il Ministro della
giustizia stabilisce con proprio decreto i siti
internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del
codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi
disponibili.

Art. 173-quater – (Avviso delle
operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato). – L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo
591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica
del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui
all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di
cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza
di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma
1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della
citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con
avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi
delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di
cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n.
47.";

e) gli
articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179-bis. – (Determinazione e
liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell’esecuzione). – Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio
nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il
Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai,
avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili
per le operazioni di vendita di beni immobili.

Il
compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con
specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le
successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di
liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Art.
179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).
– Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e
il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e
esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli
elenchi, distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei notai, degli
avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi
contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno
dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze
maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il
presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione
unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al
termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la
cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato
rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a
norma dell’articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I
professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono
essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio
successivo.";

f)
l’articolo 181 è sostituito dal seguente:

"Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). – Il giudice
dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso,
provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del
codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del
codice, fissa l’udienza davanti a sè per la
comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a
sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la
notifica del l’ordinanza".

3-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),
c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter),
3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.))

4.
Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici,
la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto
dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso.»;

b) all’articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per
telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;

c)
all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)
il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere
il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero
se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è
depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al
destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere
l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e
del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e
dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito
al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante
ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla
data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei
mesi, l’atto sarà restituito al mittente.»;

2)
il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale,
della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della
data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato
depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data
dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione
"non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di
restituzione.»;

3)
il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro
del piego, se anteriore.»;

4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio
postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

5)
il sesto comma è abrogato.

((4-bis.
I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di
ricevimento di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente
indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tarffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione
dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

4-ter.
Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l’articolo 7 sono
aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). – 1. Le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo
6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente
articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e
ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti
dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè
di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima
natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia
l’acquisto ditali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti
concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia
per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2.
I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al
soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice
civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti
dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti
e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento
degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei
finanziamenti di cui al comma 1.

3.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma
2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4.
Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell’affidamento o
trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonchè
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti
concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime
società si applica l’articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.

5.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, adotta
disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le
attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti
profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonchè le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6.
Ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione
del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle
banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione
dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione,
nonchè i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di
società di revisione allo scopo incaricate.

7.
Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che
hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca
cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di
iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al
comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

Art.
7-ter (Norme applicabili). – 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi
ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all’articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione
dei relativi proventi, effettuate ai sensi
dell’articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori
delle obbligazioni emesse da banche di cui all’articolo 7-bis, comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 5 e 6».

4-quater.
Il primo comma dell’articolo 4 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, e sostituito dal seguente:

«L’assemblea
per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti
giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione,
per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata.
Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. E posto a carico
dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo
invio delle comunicazioni.».

4-quinquies.
All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’assemblea
per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni
precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi
i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax
o a mezzo di posta elettronica certjicata. Della
convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico
dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo
invio delle comunicazioni.».

4-sexies.
All’articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I
componenti del Consiglio durano in carica tre anni e
l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di
novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata.
Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico
dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo
invio delle comunicazioni».

4-septies.
Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89,
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun
distretto è determinato con decreto del Ministro della
giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo
conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del
territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni
posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un
reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000
euro di onorari professionali repertoriali.

2.
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai
dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni
sette anni, e potrà essere modaicata parzialmente
anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità.».

4-octies.
In via transitoria e in sede di prima applicazione:

a)
la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma
4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b)
è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle
disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio
1913, 89, l’adozione
delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

4-novies.
Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto d atti di
disposizione a titolo gratuito, nonchè di ribadire la corretta interpretazione della normativa in
materia di esecuzione forzata:

a)
al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti:

«I
pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni
dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del
donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente
minor valore dei beni, purchè la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della
successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in
pubblici registri.»;

2)
all’articolo 563, primo comma, dopo le parole: «Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli
immobili donati» sono inserite le seguenti: «e non sono trascorsi venti anni
dalla donazione»;

3)
all’articolo 563, secondo comma, dopo le parole: «Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta» sono inserite le seguenti: «,
entro il termine di cui al primo comma,»;

4)
all’articolo 563 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Salvo
il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al
primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei
confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano
notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è
personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima
che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.»;

b)
alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo
l’articolo 187 è inserito il seguente:

«Art. 187-bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli
effetti degli atti esecutivi compiuti). – In ogni caso
di estinzione o di chiusura anticipata del processo
esecutivo avvenuta dopo 1’aggiudicazione, anche provvisoria, o 1’assegnazione,
restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza
dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il
compimento degli stessi atti, l’istanza di cui
all’articolo 495 del codice non è più procedibile».

4-decies.
L’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende
riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.

4-undecies.
La CONSOB è
autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di
urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per
chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici
persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino
idonee all’immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del
personale così assunto è stabilita con deliberazione
adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.

4-duodecies.
Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed
organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo
determinato, che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto siano in servizio,possono essere
inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento
nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione
presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti
universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.
L’esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti
dei dipendenti interessati.

4-terdecies.
Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei commi 4-undecies e
4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse
previste dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;

5
– 8. (Soppressi).

Art.
2-bis.

(Misure
relative all’attuazione della programmazione cofinanziata
dall’Unione europea per il periodo 2005-2006).

1.
Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Azioni di
sistema» 2000-2006 a
titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei
programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 3, di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare,
nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le
politiche per l’orientamento e la formazione, le quote dei contributi
comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.

2.
Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute
e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in
favore dei medesimi programmi nell’ambito delle procedure previste dalla citata
legge n. 183 del 1987.))

Capo
II

SEMPLIFICAZIONE
DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 3.

(Semplificazione amministrativa)

1.
L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Dichiarazione di inizio
attività).

1.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità,
del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti
imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione
dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e delle attestazioni normativamente
richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità
soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.

2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività,
l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione
competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti
legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai
sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i
quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione
all’interessato.

4.
Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da
parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.

5.
Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi
1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

2.
La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) ((può anche essere effettuata per istanza
dell’acquirente,)) attraverso lo Sportello telematico
dell’automobilista (STA) di cui all’articolo 2 ((del regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le
modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del ((regolamento di cui al)) decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.
Alla rubrica dell’articolo 8 ((del regolamento di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono
soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis,
3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l’allegato 1 del
((citato regolamento)), sono abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le
dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e
rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi è necessaria l’autenticazione
della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche
dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai
funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè dai
funzionari dell’Automobile Club d’Italia competenti.

5.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
((delle infrastrutture)) e dei trasporti, con il
Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con
il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete
modalità applicative dell’attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi
elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime
disposizioni.

6. L’eventuale estensione ad altre categorie della
possibilità di svolgere l’attività di cui al comma 4 è demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro ((delle infrastrutture)) e dei trasporti, con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell’interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti
necessari, le modalità di esercizio dell’attività medesima da espletarsi
nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della
finanza pubblica.

((6-bis.
L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2.
Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti
per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti,
i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della
loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e
della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3.
Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine è di novanta giorni.

4.
Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un
provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi
o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non
superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere
altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni
o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 14, comma 2.

5.
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto
anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

6-ter.
L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Silenzio assenso). – 1. Fatta salva l’applicazione
dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte
per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo
2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto
delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3.
Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché
agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri competenti.

5.
Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».

6-quater.
I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo,
sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quinquies.
Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli
enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.

6-sexies.
Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli
interessati di presentare nuove istanze.

6-septies.
Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte,
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non
comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta
giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine
più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai
commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.

6-octies.
Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:

«2.
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio
quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti».

6-novies.
All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis.
Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività
soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche
amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio
all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20».

6-decies.
Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

6-undecies.
All’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole
volte».

6-duodecies.
Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la
funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre
2007 presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta
dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti
scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed
ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti
delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità . Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo
le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita
da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo
ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.

6-terdecies.
La nomina dei componenti della Commissione e della
segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica
da lui delegato, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento.
Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con
successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6-quaterdecies.
Per l’attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa
massima di 750.000 euro per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di
1.500.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quinquiesdecies.
Al comma 8 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: «al Ministero dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione
della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di
soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari».))

Art. 4.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre 2002, n.
289)

1.
Nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:

((a) il
comma 82 è abrogato;

a-bis) al
comma 180, dopo le parole: «commi 174 e 176», sono inserite le seguenti:
«nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti»;

a-ter) al comma 209, nell’ultimo periodo, dopo le parole:
«con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività
produttive» sono inserite le seguenti: «e del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie»;

a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole: «22
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro» e le
parole: «36 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di
euro»; )) b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a
decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione
del modello per la comunicazione previsto dal presente comma»;

c)
al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e
quelle relative a residui passivi perenti»;

((c-bis)
al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di
versamento effettuato con modalità telematiche, l’Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello di riscossione»;

c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da:
«irregolarità» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20
novembre 2004»;

c-quater) dopo il comma 426 è inserito il seguente:

«426-bis.
Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le
irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per
inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche
delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli
consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20
novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni
il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, decorre dal 1o novembre 2006.»;

c-quinquies) il comma 471 è sostituito dal seguente:

«471.
A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i contribuenti individuati con regolamenti
di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24
ottobre 2000, n. 366, che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul
valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro,
l’acconto di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.
405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei
versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i
precedenti trimestri dell’anno in corso»;

c-sexies) al comma 534, dopo le parole: «amministrazioni
regionali» sono inserite le seguenti: «della Federazione Italiana Gioco
Calcio»;

d)
il comma 540 è abrogato.

1-bis.
All’articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto
previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall’articolo
2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25».

Art.
4-bis.

(Trasferimenti erariali alle regioni)

1.
All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2006».

2.
Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2.
Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui
all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a
decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la
copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto
ordinario di cui al comma 1».

3.
All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole:
«Entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
settembre 2005».

Art.
4-ter.

(Indicazione
del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria)

1.
Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad
indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice
fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il
versamento presso i propri sportelli.

2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui
conti correnti postali delle Tesorerie)).

Capo
III

POTENZIAMENTO
DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Art. 5.

(Interventi
per lo sviluppo infrastrutturale)

1.
Per le finalità di accelerazione della spesa in conto
capitale di cui al comma 1 dell’art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall’art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili ((per effetto delle))
modifiche dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

2.
Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le
priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree
metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

3. L’individuazione degli interventi strategici di cui al
comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla
base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell’economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto
dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre 2004.

4.
Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di
project financing possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((possono essere))
dichiarati interventi infrastrutturali strategici e
urgenti, ai sensi dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell’ambito
delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo
programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera
n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento
sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

((6.
Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono
alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto
concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle
opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che
le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione
dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento
ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

7.
Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario
straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni.
I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere
pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
Commissari straordinari eventualmente già nominati.))

8.
I Commissari straordinari seguono l’andamento delle opere, svolgono le funzioni
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2,
comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i
poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e
genere, o comunque si verifichino circostanze tali da
determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle
opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

9.
È fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma
4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

((10.
Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento
dei terminali di rigassificazione in possesso di
concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi
dell’art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n.
443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle
attività produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e con le
ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina
di un commissario ad acta per gli adempimenti di
competenza.))

11.
Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del
presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite
dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento e ((della normativa))
comunitaria.

12.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, l’appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando
all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.

((12-bis.
In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato
la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

12-ter.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino
al quinto migliore offerente in sede di gara.

12-quater.
In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i
soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla
normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19,
20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della
normativa comunitaria. L’affidamento con procedura negoziata avviene mediante
gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o
integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel
frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci
concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.

12-quinquies.
Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorchè i lavori siano già stati realizzati per una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e l’importo netto residuo dei lavori
non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater.))

13.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà
fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

14.
Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto
dall’art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione
di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito
ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene
a tale fine integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro
per quindici anni a decorrere dall’anno 2005.

15.
I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del
piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi
delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all’aggiornamento dello stesso
piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

16.
Il contributo di 10 milioni di euro di cui
all’articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere
utilizzato anche per la realizzazione di incubatori
per imprese produttive.

((16-bis.
I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato
in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei
progetti di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24
dicembre 1985, n. 808, e di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche
disposizioni recate dall’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni.

16-ter.
All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
il comma 24, è aggiunto il seguente:

«24-bis.
La SACE S.p.a. può destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa
emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE S.p.a. ai
sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice
civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura
gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni».

16-quater.
Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre
2004, n. 312, è abrogato.

16-quinquies.
Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

16-sexies.
All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2.
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonchè l’obbligo di applicazione
da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto
regolamento.

2-bis. All’atto del deposito del lodo va
corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila del
valore della relativa controversia.

2-ter.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della
parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del
presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398».

16-septies.
Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, purchè risultino rispettate le
disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o
nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 16-sexies del presente articolo.

Art.
5-bis.

(Incentivazione della logistica)

1.
Nell’ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia
prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione
di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per
l’integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici
e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2.
Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della
incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle
risorse del Fondo rotativo di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato
art. 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme
tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa,
localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico
nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3.
Nell’ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le
misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e
all’intermodalità, con l’adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale
interconnessa.

4.
Per la definizione di adeguati procedimenti
amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un
sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale,
nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed
efficienza, nonchè utilizzo di tecnologie
informatiche.))

Capo
IV

AUMENTO
E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E
SVILUPPO

Art. 6.

((
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca
svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per
altre finalità di pubblico interesse) ))

1.
Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di
rafforzare le azioni dirette a promuovere un’economia basata sulla conoscenza,
una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è
destinata al sostegno di attività, programmi e
progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche
congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonchè gli IRCCS trasformati in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2.
Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta
di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204

3.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e gli investimenti in ricerca», ((e, al
secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «,
anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi
dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura,»;))

b)
al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a)
interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di
prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
delle attività produttive;

b)
programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui
alla ((comunicazione della Commissione europea)) 2001/C 37/03, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive;

c)
realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonchè delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate».

4.
Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai
seguenti obiettivi:

a)
favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano
prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno
sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della
attrazione di investimenti dall’estero e che comprendano attività di formazione
per almeno il dieci per cento delle risorse;

b) favorire la realizzazione o il potenziamento di
distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri
enti nazionali e territoriali;

c)
stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare
riferimento alle imprese di piccola e media
dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.

5.
Il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative
realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto
tecnologico nell’ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il
CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell’intervento
e i requisiti soggettivi dei soci ((delle imprese
proponenti)), anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e
imprese, nonchè le modalità di accesso preferenziale
ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

6.
Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente
articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ((nonchè quelle stipulate dal
Ministero delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione
degli interventi di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni,)) possono essere prorogate, dalla data di scadenza
delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all’originaria
durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del
corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.

((6-bis.
Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di
incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai
sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi
corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni.))

7.
Il fondo di cui all’articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti
fiduciari, nonchè alla corresponsione agli studenti
meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti
stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, ((le regioni e le
province autonome)) di Trento e di Bolzano

8.
Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione
e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi
e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si
costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del
proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche
in deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato
con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
199 del 27 agosto 1998.

9.
Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle
tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta
dei Ministri delle attività produttive, ((per lo sviluppo e la coesione
territoriale,)) delle politiche agricole e forestali, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, per l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle
finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le
priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali
interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino
e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in
infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso
alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.

10.
Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di
rafforzare l’innovazione e la produttività delle imprese che, ((anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali
e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,)) si associano
con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione
promuove, d’intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e
l’attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e
tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206,
della citata legge n. 662 del 1996.

11.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato
orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio ((e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e
nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,)) di cui agli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

12.
Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l’attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con
particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il
CIPE si costituisce in Comitato per l’attrazione delle risorse in Italia senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del
Comitato, anche in deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno del
CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.

13.
Per l’attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la
strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia
S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, facendo
in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere
CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003. ((Per
l’attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare in convenzione con le università, le
associazioni imprenditoriali e le camere di commercio.))

14.
Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61
della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di
localizzazione e in generale dell’intervento di Sviluppo Italia per
l’attrazione degli investimenti.

((14-bis.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una relazione
semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e
sul loro stato di attuazione.

Art.
6-bis.

(Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo dell’industria per la difesa)

1.
Per consentire l’avvio del programma di sviluppo e di acquisizione
delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione)
e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 275 milioni di euro
per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle
unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi, ai fini del
completamento del programma, si potrà provvedere ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.))

Capo
V

SVILUPPO
DELL’INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

Art. 7.

((
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali) ))

1.
Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per
la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13
novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004,
possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate.
Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e
telecomunicazioni per l’Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per il tramite della società
Innovazione Italia S.p.a.

2.
Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni
previsto dall’articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è
rinnovato, per il triennio 2005 2007 per l’importo di 5.165.000 euro annui. ((La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà
conto delle attività svolte nell’anno precedente.))

3.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito
dal seguente:

«502.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle
schede di gioco, intese come l’insieme di tutte le componenti hardware e
software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla
osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è
preposto alla lettura dei dati e l’apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter
garantire l’effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla
osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione.
Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico
dei richiedenti».

((3-bis.
All’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il
seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque,
in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e
lotterie, da chiunque accettate all’estero».

3-ter.
La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto
di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio
della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento,
se attuata da imprese o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società,
in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul
reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

3-quater.
Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le
imprese, sono tenute a ricevere, nonchè inviare se
richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la
corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento
amministrativo, utilizzando all’uopo le risorse finanziarie già disponibili per
le esigenze informatiche. L’obbligo di cui al presente comma
decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita
con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.))

Capo
VI

RAFFORZAMENTO
DELLA BASE PRODUTTIVA

Art. 8.

(Riforma
degli incentivi)

1.
Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l’effetto degli incentivi sulla
competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle
agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ((e
successive modificazioni,)) e dell’articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:

a)
il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a
tasso di mercato;

b)
il CIPE, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione
e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

c)
il tasso di interesse da applicare al finanziamento
pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;

d)
è previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso
unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal
comma 4;

e) gli
indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel
numero, univocamente rappresentativi dell’obiettivo misurato, pienamente
verificabili e tali, tra l’altro, da premiare il minore ricorso al contributo
in conto capitale.

2.
Con decreto ((di natura non regolamentare)) del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per
quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l’altro:

a)
le attività e le iniziative ammissibili;

b)
i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;

c)
i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura
valutativa a graduatoria, ((ad eccezione della misura
di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.
662;))

d) gli indicatori per la formazione di graduatorie
settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);

e)
la misura dell’intervento agevolativo, assicurando
che l’intensità di aiuto corrispondente sia contenuta
nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell’Unione
europea;

f) il rapporto massimo fra contributo in conto
capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a);

g)
le modalità e i contenuti dell’istruttoria delle domande, prevedendo la stipula
di apposite convenzioni, ((anche con la eventuale modifica))
di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.

((3.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alla concessione di incentivi disposta in
attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle
attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di
adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della
delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
215 del 16 settembre 2003.))

4.
Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione
agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi ((del testo unico di cui al)) decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

5.
I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono
essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di
cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita
con le delibere CIPE di cui al medesimo art. 1, comma 355. Si applica la
disposizione dell’articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

6.
Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ((e
successive modificazioni,)) si conforma all’indirizzo di assegnare per il
finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di
cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con
quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati
equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella
prima fase di attuazione, nel rispetto di tale
indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti
pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto
capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una
disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di
euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli
interventi di cui all’articolo 5, comma 1.

7.
Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
all’articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente:

«1-bis.
Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali
previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani
imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni »;

b)
all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2,
le parole: « composte esclusivamente da soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni » sono sostituite dalle seguenti: « composte
prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni »;

c) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2,
all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: « alla
data del 1° gennaio 2000 » sono inserite le seguenti: « ovvero da almeno sei
mesi, all’atto della presentazione della domanda, »;

d)
all’articolo 9, comma 1, le parole: « gli agricoltori di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « i giovani
imprenditori agricoli »;

((e) nel
titolo I, è aggiunto il seguente articolo:))

«Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). – 1. Gli incentivi di
cui ai capi I e II ((del presente titolo)) possono
essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da
società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni
prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l’attività di impresa
da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società
richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di
cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato
l’originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre
anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con
il pagamento delle rate di mutuo»;

f) all’articolo 17, comma 1, le parole: « nei sei mesi
antecedenti la » sono sostituite dalla seguente: «alla»;

g)
all’articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis.
I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8,
10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con
delibera del CIPE».

Art.
8-bis. (( (Ulteriori interventi per i Giochi olimpici
invernali «Torino 2006») ))

((1.
Lo stanziamento di cui all’articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni
di euro per l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di
euro per l’anno 2007.

2.
All’articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento
il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi
»;

b)
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, » sono inserite
le seguenti: « nonchè per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui
all’articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,»;

c)
al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

d)
al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,»
sono inserite le seguenti: « nonché a quelli di cui al comma 2 del presente
articolo, »;

e)
al comma 6, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « In
relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di
cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonchè i
soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga
alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno
individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
adottata in attuazione dell’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401».

3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006
e 30 milioni di euro per l’anno 2007. Conseguentemente, per l’anno 2005 il
limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro.))

Art. 9. (Dimensione europea per la piccola impresa e premio di
concentrazione)

1.
Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di ((microimprese,))
piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione ((n. 2003/361/CE della Commissione,))
del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è
attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n.
70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di
credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi
e consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione e comunque in caso di
effettiva realizzazione dell’operazione, secondo le condizioni che seguono:

a)
il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti
civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b)
l’impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata, ((ovvero l’aggregazione fra singole imprese,)) deve rientrare nella
definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003;

c)
tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver
esercitato ((attività omogenee nel periodo d’imposta
precedente)) alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o
aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero
dello Spazio economico europeo.

((1-bis.
Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:

a)
la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione
di più imprese mediante fusione;

b)
l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra
impresa;

c)
la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra
imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

d)
la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi
rilevanti delle rispettive imprese;

e)
ulteriori forme che favoriscano la crescita
dimensionale delle imprese.

1-ter.
La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre
anni.

1-quater.
Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese
l’avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo.))

2.
Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione
interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche
delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ((e successive
modificazioni.))

3.
Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria
inoltra, ((a decorrere)) dalla data di ultimazione del
processo di concentrazione, un’apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via
telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia
delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine
cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza, il riconoscimento del contributo
ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili
dall’istanza ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro
per l’anno 2007.

4.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il
modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e
sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonchè i
termini di presentazione delle istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei
fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della
medesima Agenzia.

5.
Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ((e
successive modificazioni.))

6.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito
d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ((e successive modificazioni.))

7.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ((e successive modificazioni.))

Art. 10.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1.
All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ((e successive modificazioni,)) sono apportate le
seguenti modificazioni:

a)
al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla
seguente:

«c)
le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano
cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello
stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci. »;

b)
il comma 3 è ((abrogato));

c)
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il
cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;

d)
il comma 10 è ((abrogato));

e) il
comma 11 è sostituito dal seguente:

«11.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al
comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari
dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalità ((previste dal
regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442 .

2.
All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ((e successive modificazioni,)) sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro
1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b)
le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro
62,33 per ettolitro»;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 730,87 per
ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro
765,44 per ettolitro anidro».

3.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre
2005, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le
percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di
assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro
annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le
nuove aliquote di accisa di
cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da
assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006 ((rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle
aliquote stabiliti nel medesimo comma 2.))

5.
All’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di
distretto».

6.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l’attivazione di contratti
di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la
possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari
di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

7. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia
di cui all’articolo 45 del ((testo unico di cui al))
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è soppresso.

8.
All’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo », sono inserite le
seguenti: «, ((nonchè di
quelle previste in attuazione dell’articolo 1,)) comma 512, della legge 30 dicembre
2004, n. 311»;

b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi
del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si
provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».

9.
Il Fondo ((per il risparmio idrico ed energetico)) di
cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le
disponibilità finanziarie accertate alla data di
entrata in vigore del presente decreto sul ((fondo per lo sviluppo della))
meccanizzazione dell’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910,
già destinate al ((Fondo per il risparmio)) idrico ed energetico, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite
all’ISMEA per le finalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.

10.
Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche
agricole e forestali promuove un programma di azioni
al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con
particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali si avvale, per l’attuazione del programma di cui al
presente comma, della società « Buonitalia » S.p.a., di cui all’articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata,
per l’anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro,
delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 42, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, con riferimento all’attuazione degli interventi di cui
alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalità e le procedure per l’attuazione del presente comma, ivi inclusa
l’individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo
scopo.

((Art.
10-bis.

(Modifica
all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)

1.
Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3.
L’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i
requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle
partecipazioni assunte nonchè dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001,
n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria
delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l’80 per cento
delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per
l’attività di formazione e consulenza alle cooperative nonchè
di promozione della normativa, le società finanziarie
ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in
misura non superiore all’1 per cento, risorse equivalenti agli interventi
previsti dall’articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati
nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del
presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione
del presente comma».

Art.
10-ter.

(Disposizioni per il settore agroalimentare)

1.
Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE,
il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può
affidare all’Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare
(ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione,
ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66, commi 1
e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All’ISA S.p.a. è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai
contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale
stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali.

2.
Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE,
il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può
trasferire alla società ISA S.p.a. le funzioni di
propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali
relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che
prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

3.
Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio
di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di
partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e la
ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari
e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4.
Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti
di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita
conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n.
88.

5.
Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle
imprese che concludono contratti di coltivazione e
vendita di cui al comma 3.

6.
Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso
anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita
conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n.
88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli
accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è
riconosciuta priorità nell’erogazione degli aiuti supplementari diretti
previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.

8.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento
tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di
coltivazione e vendita.

9.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da
Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi
possedute nell’ISA S.p.a., nonchè ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista.
All’acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole
e forestali provvede nell’ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli
investimenti del Ministero medesimo, di cui all’articolo 46
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 11.

(Sostegno
e garanzia dell’attività produttiva) ))

1.
Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui
all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato
per l’anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2.
Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le
risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a
condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad
introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie
digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in
tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti
di cui all’articolo 4, commi da 106
a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3.
È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l’anno 2005.

4.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.
Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3
sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((che opera sulla base
degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti.)) Le
amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a.
per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.

6.
Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i
criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e
5.

7.
All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
il comma 28 ((è abrogato;))

b)
dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«61-quater.
Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie
e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea
recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni &mi;dalla
((data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b-bis) al
comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai
commi 20, 21,» è inserita la seguente: «23,»;

b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti
complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie
concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;

b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno
2004». ))

8.
Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di
reindustrializzazione e di promozione industriale di
cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, ((nei
limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di
crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche))
al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti
territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui
all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9.
Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario
pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il
2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati
dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti
strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10.
( ((Abrogato).))

11.
Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle
imprese interessate, l’applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto
l’anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.

((11-bis.
La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al
regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni
in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi
attraverso lo strumento convenzionale di cui all’articolo 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica.))

12.
Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni
dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda,
con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei
nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da
alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente
comma vengono riconosciute a fronte della definizione
di un protocollo d’intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto
dalle parti con l’amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13.
Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano ((a decorrere dal 1° gennaio 2005)) e vengono aggiornate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i
valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest’ultimo valore risulti più elevato, dell’incremento
percentuale del prezzo medio dell’energia elettrica all’ingrosso registrato
nelle principali borse dell’energia ((elettrica europee, segnatamente di
Amsterdam e di Francoforte.))

14.
Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle imprese
e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
ed ai sensi del ((decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9
marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorità
del sistema energetico regionale,)) assegna una concessione integrata per la gestione
della miniera di carbone del Sulcis e la produzione
di energia elettrica. ((Al concessionario è assicurato
l’acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell’energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo
le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994.)) La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e
delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di
gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994
esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all’entrata in esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli
elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo
esame dell’adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto,)) ai fini dell’assegnazione della concessione sono:

a)
massimizzazione del rendimento energetico complessivo
degli impianti;

b)
minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al
contenimento ((delle polveri e degli inquinanti
gassosi,)) in forma di gassificazione, ciclo supercritico
o altro equivalente;

c)
contenimento dei tempi di esecuzione ((del progetto;))

d)
presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la
realizzazione e l’esercizio della centrale di produzione di energia
elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico
dell’area del Sulcis Iglesiente,
avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le
imprese localizzate nell’Isola;

e)
definizione e promozione di un programma di attività
finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi
della legge 27 giugno 1985, n. 351.

((14-bis.
La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis,
prevista a termine dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del
concessionario di cui al comma 14, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2006. A
tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14-ter.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 14-bis pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro
per l’anno 2007 e a 65 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata
dalle tabelle D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo
1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65
milioni di euro.

14-quater.
Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè quelle di trasformazione del tabacco greggio, con
esclusione delle attività di commercializzazione al minuto
si intendono non più riservate o comunque attribuite all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ovvero all’Ente di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione
di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla
predetta amministrazione.

Art.
11-bis. (Sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas)

1.
Alle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto
previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il
finanziamento di iniziative a vantaggio dei
consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento
forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione
e funzionamento del fondo nonchè di erogazione delle
relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le
competenti Commissioni parlamentari.

Art.
11-ter.

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)

1.
All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che
incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore
a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile
nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi
lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione
spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d’imposta a partire da
quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego»;

b)
il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:))

«4-quinquies.
Per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l’importo deducibile determinato ai sensi del
comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ((e
triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo».

2.
Al maggior onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettera b), valutato in
15 milioni di euro per l’anno 2005, 183 milioni di
euro per l’anno 2006, 282 milioni di euro per l’anno 2007 e 366 milioni di euro
per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono
ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29
settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al
finanziamento degli interventi per l’attribuzione di un ulteriore contributo
per le assunzioni di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di
spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della
citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione
dei benefici previsti dall’articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma
15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3.
Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono
soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito
superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione
degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la
modificazione di delibere già adottate.

4.
Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l’approvazione da parte della
Comunità europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.

5.
Il comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito
dal seguente:

«361.
Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso.
La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota
relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed
all’onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».

Art.
11-quater.

(Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro
Stato dell’Unione europea)

1.
La locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita
alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a
nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto.

2.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di
destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul
corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto
nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione
dell’imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di
notifica dell’atto impositivo da parte della
competente autorità estera. Su richiesta del
contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il
riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle
entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art.
11-quinquies.

(Sostegno
all’internazionalizzazione dell’economia italiana)

1.
All’articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole
da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del comma sono soppresse.

2. L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell’economia italiana, si interpreta nel senso che SACE
S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione
prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e
coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a
finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al
comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o
da loro controllate.

3. L’attività di sostegno all’internazionalizzazione di
cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in
relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di
piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte
rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250
milioni di euro.

4.
Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della
garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte
dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture
assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi
dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l’anno
2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al
20 per cento dei limiti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre
2004, n. 312, che restano invariati.

5.
SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all’operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento
all’attività di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4,
le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività e i risultati
conseguiti.))

Art. 12.

(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

1.
Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la
sua promozione all’estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti
di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di
indirizzo per l’attività dell’Agenzia ((nazionale del turismo di cui al comma
2.)) Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri,
indicati nel citato decreto, ((ed il sottosegretario con delega al turismo)) il
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli
assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali
associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, ((e un rappresentante
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,)) secondo
modalità indicate nel citato decreto.

2.
Per promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e per
favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale del
turismo (ENIT) è trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di seguito
denominata: «Agenzia», sottoposta all’attività di indirizzo
e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente,
il consiglio di amministrazione, il collegio dei
revisori dei conti.

4. L’Agenzia assume la denominazione di ENIT
– Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi
e passivi, dell’ENIT, che prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino
all’adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a)
contributi dello Stato;

b)
contributi delle regioni;

c)
contributi di amministrazioni statali, regionali e
locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività
promozionali;

d)
proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti
pubblici e privati, nonchè dalle attività di cui al
comma 8, ((al netto dei costi inerenti alla gestione
della piattaforma tecnologica ivi indicata;))

e) contribuzioni
diverse.

6.
Per l’anno 2005, all’ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7.
Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari
regionali, ((se nominati,)) sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all’organizzazione e alla disciplina dell’Agenzia, con
riguardo anche all’istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e
dell’Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi
dell’agenzia di rappresentanti delle regioni, ((dello Stato, delle associazioni
di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,)) anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell’Agenzia ((sono in particolare previsti)) lo
sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale ((e del turismo congressuale.))

8.
Per l’iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo,
sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell’iniziativa,
alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle
modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti
interessati pubblici e privati, in raccordo con l’Agenzia, con il Ministero
delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il
Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli
aspetti relativi ai contenuti e alla promozione
turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore
del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività
culturali.

((8-bis.
Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT
– Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le
proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo
sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il
Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia
nazionale per il turismo ed alle società da essa
controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti.))

9.
Al finanziamento dell’iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le
somme già assegnate al ((progetto Scegli Italia)) con
decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell’ambito
delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel
settore informatico, di cui all’articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, nonchè gli eventuali proventi
derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico
della piattaforma tecnologica.

10.
È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio al ((progetto Scegli Italia.))

11.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 10 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito ((dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» )) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.

Capo
VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO

AMMORTIZZATORI
SOCIALI

Art. 13.

((
(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego
nonchè conferma dell’indennizzabilità
della disoccupazione nei casi di sospensione dell’attività lavorativa) ))

1.
Al fine di sostenere l’apparato produttivo anche attraverso la graduale
attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare
previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è
autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
di 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200 milioni di
euro per l’anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2005, 200 milioni di euro per l’anno 2006 e 506 milioni di euro per
l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per
l’anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2.
In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione, per gli anni 2005 e
2006, (( con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto,)) sono adottati i seguenti interventi:

a)
per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre
2006 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272
e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione
alla retribuzione della predetta indennità è elevata al cinquanta per cento per
i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e
al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
percezione del trattamento nel limite massimo di sei
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si
applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L’indennità di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, è
istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale evidenza contabile a cui
affluisce per l’anno 2005 l’importo
di 307,55 milioni di euro e per l’anno 2006 l’importo di 427,23
milioni di euro;

b)
all’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005»
sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre
2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le
seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale
territoriale»;

c)
gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione,
o all’utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi
del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero,
((in caso di cessazione di attività,)) dell’articolo 1, comma 5, della citata
legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai
predetti lavoratori l’applicazione del citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla
fruizione per il lavoratore e all’ammissione per l’impresa ai trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l’applicazione ivi prevista
delle riduzioni connesse con l’entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di
euro per l’anno 2005 a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non
si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di
diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa
integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume o utilizza, ovvero risulti con quest’ultima in
rapporto di collegamento o controllo;

d)
nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità
territoriale finalizzati al reimpiego presso ((datori
di lavoro privati ed)) al mantenimento dell’occupazione, ai lavoratori in
mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino
una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è
erogata una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di
contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato
o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui
all’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede
di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al
lavoratore interessato viene erogata, nell’ambito
delle risorse finanziarie di cui al ((primo periodo,)) una somma pari a una
mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a
dodici mesi o pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di
distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le relative modalità attuative.

3.
Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2005.
Il predetto Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007.

4.
All’articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2005 la
dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro»;

b)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l’occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono
indicati i criteri di priorità per l’attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonchè i criteri di selezione dei ((soggetti
a cui è attribuita la gestione)) dei programmi di sviluppo locale connessi».

5.
Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l’anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l’anno 2006
e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede quanto a
456,05 milioni di euro per l’anno 2005, ((402,23 milioni)) di euro per l’anno
2006 e ((0,35 milioni)) di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l’anno
2005, 17 milioni di euro per l’anno 2006 e un milione di euro per l’anno 2007,
mediante utilizzo, per l’anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dell’articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 7, comma 3, e quanto a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

6.
L’I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni
introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze,
anche ai fini dell’adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al
comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione
dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali di cui all’articolo 19, ((primo
comma,)) del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, ((ovvero determinate da situazioni
temporanee di mercato,)) e che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48 milioni di euro
annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione
figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per
assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura
di cui al comma 2, lettera a).

8. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro
annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione
figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per
assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato,
sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori,
((ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato,)) che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente
ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla
somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e
qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

9.
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti
da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a
tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennità di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro.

10.
La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può
superare sessantacinque giornate annue di indennità.
Per l’indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente
precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di
prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l’impiego e alla sede dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione
dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonchè
i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l’impiego.

11.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ((ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato,)) per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè
le procedure di comunicazione all’I.N.P.S. dei lavoratori aventi titolo alle
prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.

12. L’I.N.P.S. provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l’erogazione dei
medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

13.
All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, ((il sesto periodo è sostituito dai
seguenti:)) «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti
sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. ((I progetti relativi ai piani individuali ed alle
iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed
alle province autonome territorialmente interessate, affinchè
ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni;»; ))

b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle
regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle
regioni».

((13-bis.
All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis.
Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal
comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa
ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».

Art.
13-bis.

(Modifiche
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180)

1.
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 1:

1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni
stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre
disposizioni di legge»;

2)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I
pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di
quote della pensione fino al quinto della stessa,
valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci
anni.

Possono
essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che
tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i
capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I
prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di
decesso del mutuatario»;

b)
all’articolo 52:

1)
al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; e sono
soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale,
almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di
servizio utile per l’indennità di anzianita»;

2)
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nei
confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo
determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del
trattamento di fine rapporto posta in essere dai
soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.

I
titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo
409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni
di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non
inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di
tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono
sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile»;

c)
all’articolo 55:

1)
al primo comma, la parola: «13,» è soppressa;

2)
al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola: «Non» e le parole:
«Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’Amministrazione pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso
divieto vale per» sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».

2.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori
professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per
l’attuazione del presente articolo.

Art.
13-ter.

(Contributi
agricoli)

1.
Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2005 sono sospesi i
termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento
e per le procedure di riscossione relative ai
contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i
lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei
relativi importi entro il 20 dicembre 2005.))

Capo
VIII

INCREMENTO
DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL

SISTEMA
SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI

LAVORATORI

Art. 14.

(ONLUS e
terzo settore)

1.
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè
quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, ((e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) sono deducibili dal reddito complessivo
del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2.
Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo di gestione,
nonchè la redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.

4.
Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità
siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate
in violazione dei presupposti di deducibilità di cui
al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5.
Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in
ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario
dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai
soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le
maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità
di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni
di legge.

7.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è
aggiunta, in fine, la seguente:

«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie
di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero
degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco
regionali e nazionali »;

b)
all’articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)
le erogazioni liberali a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ((delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca,)) ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e
nazionali;».

8.
Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a
favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e
nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul
valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti
del novanta per cento.

((8-bis.
Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è abrogato.

8-ter.
La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno 2005.

Art.
14-bis.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano)

1.
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.

Art.
14-ter.

(Abrogazione
di norme)

1.
Sono abrogati l’articolo 2, commi 8 e 9, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, l’articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l’articolo 10 del decreto del Ministero
delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14
aprile 1999.

2. L’attività di raccolta e accettazione delle scommesse
ippiche e sportive può essere esercitata dal
concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.))

Capo
IX

DISPOSIZIONI
FINALI

((Art. 15.

(Copertura
finanziaria)

1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e
3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25
milioni di euro per l’anno 2005, 472,750 milioni di
euro per l’anno 2006, 378,75 milioni di euro per l’anno 2007 e 316,55 milioni
di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a)
quanto a 15,75 milioni di euro per l’anno 2006, 15,25
milioni di euro per l’anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni
dell’accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e
dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75
milioni per l’anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall’anno 2007;

b)
quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio;

c)
quanto a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 319
milioni di euro per l’anno 2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

d)
quanto a 4,25 milioni di euro per l’anno 2005, 133
milioni di euro per l’anno 2006 e 65 milioni di euro per l’anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2.
L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3,
e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal
presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l’anno 2006,
20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008.

3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))

Art. 16.

(Entrata
in vigore)

1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.