Imprese ed Aziende

Friday 28 October 2005

Ddl Camera 6063 – Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (Ddl Ca

Ddl Camera 6063 – Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (Ddl Camera 27.10.2005)

Dis 1.1 Governo

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL’ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l’articolo unico del disegno di legge con il seguente:

1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola)

1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell’anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l’anno 2005, di cui 69 milioni di curo destinati ai produttori per le produzioni dell’anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, articolo 131, comma 2:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera a);

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera b).

3. L’AGEA provvede ad emanare le disposizioni per (attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l’erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destina ai produttori per le produzioni dell’anno 2004 non venga interamente utilizzata,

l’AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell’uva da tavola, l’AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Conseguentemente, per l’anno 2005, l’importo del limite dei pagamenti indicati all’articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro”.

7. II Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilanci occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all’AGEA, che provvede all’attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

Art.1-bis.

(Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi).

1. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attività di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l’AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) a 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;

b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

Art. 1-ter.

(Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud)

1. Nell’ambito delle disponibilità esistenti sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) e con l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di far fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento;

2. II commissario ad acta di cui al comma 1, nell’ambito delle disponibilità esistenti sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l’espandersi della patologia della flavescenza dorata;

b) con la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;

c) con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l’aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, ed in particolare siciliane.

Art. 1-quater.

(Piani produttivi per i formaggi a Denominazione di origine protetta).

1. Il ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell’alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, é sanzionato ai sensi dell’articolo 3, 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della Denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all’articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all’ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 forniscono annualmente al Ministero delle Politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-quinquies.

(Garanzie creditizie in agricoltura).

1. L’ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall’articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato contributo di 4 milioni di euro all’ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 1-sexies.

(Disposizioni per il superamento della crisi da Blue Tongue).

1. La somma di euro 18.750.000 di cui all’articolo 4, comma 250 della legge 24

dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie.

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

1. Al fine di contrastare l’andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi

nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:

a) la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai paesi comunitari ed extracomunitari. A tal fine all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: “con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con il Comando Carabinieri Politiche Agricole e con l’Agenzia delle Dogane”.

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all’articolo 5, comma 4, l’Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità . Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell’Area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell’Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell’Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell’attività istituzionale dell’Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell’ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2, al Presidente del Consiglio, formulando le proposte per l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali d’acquisto e, conseguentemente, a facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali strutturali e delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).

1. Al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All’articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il comune, sulla base delle disposizione emanate dalla regione, stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.

All’articolo 3, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previsto dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all’AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

5-ter. II beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante “bonifico domiciliato” presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d’ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione ed alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto Tesoriere delle somme ivi indicate.

5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l’accesso al pagamento unico disaccoppiato, sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.

5-sexies. In attuazione di quanto disposta nel presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l’ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro Nazionale Titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-octies. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-novies. I crediti degli Organismi Pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, della Commissione, del 7 luglio 1995 verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall’ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall’articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-decies. All’articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il comma seguente: “tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette Amministrazioni deve intendersi equiparato l’Ente Agenzia del Demanio e l’Ente Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Commissione Europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni”.

5-undecies. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle parole: “31 ottobre”.

5-duodecies. Il secondo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 è sostituito dal seguente: “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.

5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi pagatori presso la Banca d’Italia e presso gli Istituti Tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

All’articolo 5:

al comma 2, le parole: “All’articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71” sono sostituite dalle seguenti: “Al comma 7-bis dell’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71”;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e successive modificazioni, dopo le parole: “della legge 23 dicembre 2000, n. 388,” sono inserite le seguenti: “ovvero per effetto di ferite o lesioni riportare nell’espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale,”. Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all’articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l’anno 2006, si prescinde dal requisito dell’anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva”.;

nella rubrica sono aggiunte infine le parole: e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato.

Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga dei compiti dell’AGEA relativi alla Convenzione sull’aiuto alimentare).

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l’Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell’articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l’incarico all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all’articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l’anno 2005.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.