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Monday 29 February 2016

DASPO anche per le amichevoli ? Il tifoso diligente ne conosce certamente l’effettuazione ….

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7564/16; depositata il 25 febbraio 2016)

Non costituisce legittimo impedimento integrante nullità ex articolo 178 comma primo lett. C) c.p.p., lo stato di arresto in cui si trovi il destinatario del provvedimento questorile di divieto di assistere a manifestazione sportive; detta situazione infatti non impedisce lo svolgimento delle difese al destinatario medesimo.
Non ricorre alcun vizio motivazionale del provvedimento reso dal GIP in sede di convalida del provvedimento questorile in ordine ai requisiti di necessità ed urgenza allorché essa può desumersi dalla gravità del fatto e segnatamente dall’inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità del fatto ascritto o dalla sua pericolosità.
L’omessa motivazione sull’urgenza del provvedimento ne determina l’invalidità, impedendone la convalida, solo nei casi in cui il provvedimenteo medesimo ha avuto efficacia prima della sua convalida da parte dell’autorità giudiziaria
L’obbligo di presentazione al commissariato può essere esteso anche alle partite amichevoli posto che la norma non intende richiamare individuazioni specifiche di competizioni sportive ma, unicamente quelle manifestazioni che siano conoscibili dal destinatario usando la normale diligenza.

Il caso: previa emissione di provvedimento questorile di divieto ad assistere alle partite della squadra di cui il soggetto si professava tifoso e sua convalida da parte del G.I.P., il destinatario proponeva ricorso per Cassazione rilevando come il provvedimento fosse stato emesso in difformità dei requisiti di legge.
In particolare si doleva della notifica intervenuta nelle more della sua detenzione in stato d’arresto che, suo dire, avrebbe violato il proprio diritto di difendersi ex articolo 24 e Costituzione e 6 CEDU.
Si doleva altresì della mancanza di motivazione del medesimo provvedimento ed anche dell’estensione dell’efficacia del medesimo alle partite amichevoli.
La Corte ha rigettato il proposto ricorso.

L’articolo  6 comma  della legge 401/1989  la norma, qui citata per quanto di interesse a partire dal comma 2 e sino al termine del comma 3, recita:
“alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive “
Proprio sulla disposizione di cui al comma 2bis la difesa ha posto l’accento significando come, essendo intervenuta la notifica del provvedimento al destinatario allorché questi si trovava in stato di arresto, era stato violato il diritto di difesa Costituzionalmente garantito dagli articoli 24 della Costituzione 6 della CEDU.

La risposta della Corte: la risposta al quesito di diritto formulato reso dalla Corte non appare essere convincente.
Essa si limita ad osservare come la notifica sia stata effettivamente effettuata nel rispetto dei termini di legge e come, pertanto, non possa dirsi violato il diritto di difesa del destinatario.
Si potrebbe (dovrebbe?) obiettare che essendo il destinatario sottoposto alla misura degli arresti il diritto di difesa, riconosciuto e garantito, ben difficilmente poteva essere concretamente esplicato per le ben note difficoltà connesse allo status in cui versava il destinatario dello stesso, ovvero che detto diritto, fondamentale, non aveva potuto essere sostanzialmente esercitato.
La Corte sovranazionale ha più volte ribadito la necessità che il diritto di difesa non venga solo formalmente garantito e rispettato ma che esso possa e debba anche essere sostanzialmente garantito ed efficace.
Nel caso di specie v’è più d’un dubbio che così abbia potuto essere posta la evidente impossibilità per il destinatario di potersi avvalere concretamente del diritto alla difesa tecnica che, come è noto, è ormai, per consolidata giurisprudenza della corte sovranazionale, parte integrante ed inscindibile del diritto di difesa.

L’obbligo di motivazione: la corte ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione allorché il provvedimento faccia riferimento “alla gravità del fatto e segnatamente alla inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità del fatto ascritto o dalla sua pericolosità…”
Ora non è necessario essere fini filologi o semiologhi per accorgersi di come l’espressione, ridondante, racchiuda in sé natura assolutamente tautologica divenendo il fatto non solo l’elemento scaturigine del provvedimento, ma anche l’elemento su cui fondare, senza necessità d’alcuna altra valutazione, il provvedimento anche con riferimento ai criteri di urgenza ed agli indici idonei a stabilirne la durata.
Condivisibile o meno che sia il pensiero della Corte la pronuncia in commento segna in modo deciso una linea di interpretazione giuridica atta a considerare meritevole di provvedimento qualsiasi autore di un fatto rilevante commesso nell’ambito od in limine ad una manifestazione sportiva ed atto a turbarne lo svolgimento.

Obbligo di presentazione e amichevoli: di certo interesse è il principio dettato dalla pronuncia ai sensi del quale l’obbligo di presentazione presso il commissariato anche in occasione delle partite amichevoli della squadra per la quale batte il cuore dello pseudo tifoso.
La Corte ci dice che la normativa “quando fa riferimento a manifestazione sportive specificamente indicate non intende richiedere che esse siano individuate “nominatim” ma che siano conoscibili dal destinatario in base ad elementi inseriti nel provvedimento o usando la normale diligenza
Per ciò il requisito della determinabiità delle manifestazioni va valutato in concreto e non in astratto e, cdi conseguenza, il controllo sulla esigibilità dell’obbligo richiesto dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 136/1998 e 512/2002 si traduce nella conoscibilità dello svolgimento delle manifestazioni sportive amichevoli”.
Il che sta a significare che, vivendo in un mondo a connessione globale, in cui il semplice utilizzo di internet o di social network, concretamente ogni tifoso, o auto definitosi tale, è potenzialmente in grado di conoscere le amichevoli nelle quali la squadra d’elezione è impegnata.
Con l’inevitabile conseguenza che egli adempia all’obbligo impostogli.
Anche nel caso di amichevoli che si disputino, per avventura, agli antipodi.
Con buona pace dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze richiamate.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)