Civile

Thursday 07 August 2003

Danno biologico di lieve entità : nuovi importi aggiornati. Decr. Min. Attività produttive 22.07.2003 – G.U. 30.07.2003.

Danno biologico di lieve entità: nuovi  importi aggiornati.

Decr. Min. Attività produttive 22.07.2003 –  G.U. 30.07.2003.

E stato  pubblicato sulla G.U. n. 175 del 30-7-2003 il decreto 22 luglio 2003, con cui il Ministero delle Attività Produttive ha provveduto ad aggiornare gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità ex legge 5 marzo 2001 n. 57.

Con decorrenza  aprile 2003 gli importi sono così stabiliti:

– Euro 650,49 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità;

– Euro 37,95 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta.

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DECRETO 22 luglio 2003

Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(G.U. n. 175 del 30-7-2003)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto in particolare l’art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall’art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT;

Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il quale gli importi di cui al comma 2 dell’art. 5 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2002;

Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003;

Ritenuto di applicare agli importi aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002 la maggiorazione del 2,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma 2 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002, sono ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:

Euro 650,49 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);

Euro 37,95 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

Il Ministro: Marzano