Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 01 November 2003

Dal 1 giugno 2004 entrerà in vigore la tessera sanitaria europea per le prestazioni mediche all’ estero.

Dal 1 giugno 2004 entrerà in vigore la tessera sanitaria europea per le prestazioni mediche all’estero.

DECISIONE N. 191 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione dei moduli E 111 ed E 111 B con la tessera europea d’assicurazione malattia. (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo UE/Svizzera) (2003/753/CE) (pubblicate sulla GUCE L 276/4 del 27.10.2003)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA,

vista la decisione n. 189 della commissione amministrativa, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d’assicurazione malattia ai moduli necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza,

vista la decisione n. 190 della commissione amministrativa, del 18 giugno 2003, concernente le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia,

vista la decisione n. 187 della commissione amministrativa, del 27 giugno 2002, relativa ai modelli dei

moduli necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 111 ed E 111 B),

considerando quanto segue:

Nella sua comunicazione del 17 febbraio 2003 relativa all’introduzione della carta europea d’assicurazione malattia, la Commissione ha previsto una procedura in tre fasi per la sostituzione progressiva dei moduli attualmente necessari per beneficiare delle cure in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo stato competente o di residenza. La prima tappa, prevista a partire dal 1° giugno 2004, si limita alla sostituzione con la tessera europea d’assicurazione malattia dei moduli E 111 ed E 111 B, di norma i maggiormente utilizzati dai cittadini europei che si spostano all’interno della Comunità.

Per non dovere ritirare i moduli E 111 ed E 111 B rilasciati prima dell’entrata in vigore della tessera europea e tuttora validi, è necessario prevedere che i moduli continuino ad essere accettati al medesimo titolo della tessera europea al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

Nella sua attuale versione il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio prevede diritti diversi per l’accesso alle cure sanitarie in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo stato competente o di residenza, a seconda della categoria alla quale appartengono le persone assicurate, distinguendo tra le “cure immediatamente necessarie” e le “cure necessarie”.

Finché esisterà ancora tale distinzione le tessere dovranno contenere la menzione “E 111” o “E 111 +”.

Alla luce della diversità delle situazioni nazionali per quanto riguarda l’utilizzo di tessere sanitarie o di assicurazione malattia, appare indispensabile consentire agli Stati membri che attualmente non dispongono di una tessera d’assicurazione malattia di beneficiare per le loro istituzioni di un periodo transitorio, che permetta loro di procedere all’introduzione della tessera europea nelle migliori condizioni possibili. Tuttavia, tali periodi transitori, che costringono le istituzioni degli altri Stati membri a continuare a trattare i moduli cartacei parallelamente alla tessera, devono essere limitati allo stretto necessario e, in ogni caso, termineranno al più tardi il 31 dicembre 2005.

I nuovi Stati membri possono beneficiare di un periodo transitorio in base alle stesse modalità .

Entro il 1° giugno 2004 essi informeranno la commissione amministrativa del proprio desiderio di beneficiare di tale periodo transitorio,

DECIDE:

Articolo 1

A partire dal 1° giugno 2004, la tessera europea d’assicurazione malattia (qui di seguito denominata “tessera europea”) sostituirà i moduli E 111 ed E 111 B contemplati dalla decisione n. 187 per potere beneficiare dell’assunzione delle spese per cure in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo stato competente o di residenza.

I moduli E 111 ed E 111 B rilasciati prima del 31 maggio 2004 rimangono validi al più tardi fino al 31 dicembre 2004, a meno che non rechino una scadenza anteriore.

Articolo 2

La tessera europea contiene la menzione “E 111 +” qualora il titolare abbia titolo per beneficiare delle cure necessarie durante il soggiorno temporaneo, o la menzione “E 111”, qualora il titolare abbia titolo per beneficiare solo delle cure immediatamente necessarie durante il soggiorno temporaneo.

Articolo 3

Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche e tecniche dell’introduzione della tessera europea a decorrere dal 1° giugno 2004.

Queste modalità possono comportare, ad esempio, la sostituzione progressiva delle attuali tessere nazionali d’assicurazione malattia con nuove tessere nazionali che incorporino la tessera europea.

Articolo 4

Gli Stati membri informano la commissione amministrativa prima del 1°marzo 2004 del loro piano d’introduzione della tessera europea.

Articolo 5

Nonostante l’articolo 1 gli Stati membri le cui istituzioni al momento dell’adozione della presente decisione non dispongono di tessera d’assicurazione malattia possono beneficiare di un periodo transitorio non prorogabile oltre il 31 dicembre 2005. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di un periodo transitorio ne informano la commissione amministrativa entro il 1°dicembre 2003. La commissione amministrativa redige l’elenco degli Stati membri le cui istituzioni potranno continuare a rilasciare moduli cartacei E 111 ed E 111 B e fissa il termine di scadenza del periodo transitorio da essi richiesto.

Fino alla scadenza del periodo transitorio previsto per lo Stato membro di cui fa parte l’istituzione competente o di residenza, i moduli E 111 ed E 111 B sono riconosciuti ed accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri alle medesime condizioni della tessera europea; esse ne informano i prestatori di cure presenti sul proprio territorio.

Articolo 6

La decisone n. 187 è abrogata a decorrere dal 1°gennaio 2006.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Theodora TSOTSOROU