Lavoro e Previdenza

Tuesday 07 October 2003

D.Lgs. 19.6.1999, n. 229, art. 3, co. 3. Trattamento previdenziale degli amministratori delle aziende sanitarie locali . INPS CIRCOLARE N. 160 del 06.10.2003

D.Lgs. 19.6.1999, n. 229, art. 3, co. 3. Trattamento previdenziale degli amministratori delle aziende sanitarie locali

INPS CIRCOLARE N. 160 del 06.10.2003

SOMMARIO: Per i lavoratori dipendenti nominati a direttore amministrativo e sanitario di unità sanitaria locale il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è effettuato dalle amministrazioni di appartenenza ed è calcolato sul trattamento economico corrisposto per lincarico conferito nei limiti dei massimali di cui allart. 3, co. 7, del D. Lgs. 24.4.1997, n. 181, salvo il rimborso dellonere sostenuto da parte dellunità sanitaria locale o dellazienda ospedaliera interessata. Per i direttori generali e per tutti i soggetti iscritti allAGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima la contribuzione, calcolata con riferimento alla stessa base imponibile, é versata direttamente dalla unità sanitaria locale o dallazienda ospedaliera di appartenenza

     Larticolo 3, co. 3 del D.Lgs. n. 229/1999, recante Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dellarticolo 1 della legge 30.11. 1998, n. 419 ha inserito nel dettato del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, un articolo 3bis che, ai commi 11 e 12, innova la disciplina in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti nominati a ricoprire nellambito delle Aziende sanitarie locali lincarico di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario. Si riporta di seguito il testo delle disposizioni:

     Art. 3bis, co.11: La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Laspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente calcolati sul trattamento economico corrisposto per lincarico conferito nei limiti dei massimali di cui allarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto lonere da esse complessivamente sostenuto allunità sanitaria locale o allazienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dellinteressato.

     Art. 3bis, co. 12: Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti allassicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dallart. 3, comma 7, del decreto legislativo 24.4.1997, n. 181, è versata dallunità sanitaria locale o dallazienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dellinteressato.

Destinatari.

     La prima norma (art. 3bis, co. 11) disciplina la situazione dei lavoratori dipendenti, senza distinzione tra pubblici e privati, per i quali la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario comporta il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     La seconda norma (art. 3bis, co. 12) disciplina la situazione di quei soggetti che vengono nominati a ricoprire lincarico di direttore generale ovvero gli stessi incarichi di cui al co. 11 a prescindere da una situazione di collocamento in aspettativa (quindi a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro in stato di sospensione a causa del conferimento di uno degli incarichi in esame) e che siano iscritti allassicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Trattamento previdenziale.

a) Nel caso di lavoratori dipendenti collocati in aspettativa a seguito del conferimento di uno degli incarichi in oggetto, è previsto che le amministrazioni di appartenenza (datori di lavoro dei dipendenti pubblici e privati) continuino ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente. I contributi devono essere calcolati con riferimento al trattamento economico corrisposto per lincarico conferito tenendo conto dei massimali di cui allart. 3, co. 7, del D.Lgs. 24.4.1997, n. 181 ai quali la norma rimanda espressamente (1). Le stesse amministrazioni – datori di lavoro provvedono a richiedere il rimborso di tutto lonere da esse complessivamente sostenuto allunità sanitaria locale o allazienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dellinteressato.

     Le forme assicurative previste sono quelle del settore di appartenenza dellinteressato e che sarebbero state versate in caso di prosecuzione della sua attività di lavoro.

b) Nel caso della nomina a direttore generale (sia dipendente pubblico che privato), ovvero nel caso della nomina a direttore amministrativo o sanitario di soggetti iscritti allassicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a prescindere dalla sussistenza in atto di situazioni di aspettativa le norme dispongono un onere contributivo, commisurato al trattamento economico corrisposto, nei limiti dei massimali di cui allart. 3, co. 7, del D.Lgs. 24.4.1997, n. 181, a carico dell unità sanitaria locale o dallazienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dellinteressato.

     In tale fattispecie deve ritenersi che la copertura assicurativa sia limitata alla contribuzione pensionistica, in considerazione del fatto che non sussiste una situazione di aspettativa da lavoro dipendente e che lart. 8 del D.Lgs. n. 229/1999 richiama, quale disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, amministrativo e sanitario degli enti in questione il titolo terzo, libro quinto del codice civile, disciplinante la materia del lavoro autonomo.

(1) Il massimale di cui al D.Lgs. n. 181/1997, art. 3, co. 7, rimane applicabile, in quanto espressamente richiamato dalle norme in oggetto, anche dopo la soppressione dellINPDAI disposta dallart. 42 della legge n.289 del 2002. Lo stesso massimale è infatti venuto meno dall1.1.2003 per effetto del co. 3 dellart. 42 predetto solo nei confronti dei dirigenti di aziende industriali già iscritti allINPDAI.