Lavoro e Previdenza

Thursday 09 November 2006

Criticare pesantemente in pubblico il datore di lavoro può portare al licenziamento.

Criticare pesantemente in
pubblico il datore di lavoro può portare al licenziamento.

Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 11 ottobre-7 novembre 2006, n. 23726

Presidente Ciciretti – Relatore
Monaci

Pm Fedeli –
conforme – Ricorrente Amistadi – Controricorrente Cfp-Upt

Svolgimento del processo

La prof. Amistadi Calia ha
convenuto dinanzi al Tribunale di Trento il Centro di Formazione Professionale ‑
Università Popolare del Trentino, di cui era stata dipendente in qualità di
insegnante, con le mansioni di direttrice di una unità
operativa, impugnando una sanzione disciplinare irrogatale il 19 aprile 2001 ed
il successivo licenziamento intimatole il 29 gennaio 2002.

Il primo giudice dichiarava la
nullità della sanzione disciplinare e respingeva le altre domande.

Questa decisione è stato
confermato dalla Corte d’appello di Trento con sentenza 351/04 in data 10
giugno 131 agosto 2004. notificato il 24 settembre
2004.

Per quanto ancora interessa ai
fini di questo giudizio, vale a dire la legittimità del licenziamento, il
giudice d’appello riteneva che il comportamento complessivo tenuto dalia
dipendente in occasione dell’affidamento di un nuovo incarico di insegnamento
di informatica ed, in particolare, le dichiarazioni che aveva fatte
pubblicamente al consiglio di classe, avessero superato i limiti del diritto di
critica e sconfinassero nell’area dell’illecito comportando la denigrazione
dell’istituzione da cui dipendeva.

Contro questa pronunzia la prof.
Amistadi ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, notificato, in
termine, il 23 novembre 2004.

Resisteva il Centro di Formazione
Professionale Università Popolare del Trentino con controricorso notificato, in
termine, il 30 dicembre 2004.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di
impugnazione la ricorrente denunzia l’insufficiente e contraddittoria
motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Cc circa gli
oneri probatori sui fatti che costituiscono una giusta causa di licenziamento.

Secondo il ricorso io sentenza,
pur affermando che le dichiarazioni della prof. Amistadi potevano in astratto
giustificarsi come espressione del diritto di critica, aveva ritenuto che la
divulgazione di esse a mezzo stampa avrebbe costituito
la dimostrazione che t’interessata non intendeva esercitare il diritto di
critica, ma denigrare l’istituzione sua datrice di lavoro.

li
ricorso argomentava che la signora Amistadi rispondeva, però, soltanto di
quello che aveva fatto o detto personalmente, e non di come la stampa riportava
le sue parole e le sue azioni.

L’articolo di stampa menzionato
dalla sentenza non poteva esserle ‑ riferito; l’ente datore non le aveva
contestato di avere messo a disposizione dei giornalisti le dichiarazioni che
questi ultimi avevano riportate, e, comunque, sarebbe stato onere
dell’Università Popolare di dare prova della circostanza.

2. Con il secondo motivo di
impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 7, comma 1, della legge 300/70.

Ricorda che non era stato affisso
preliminarmente il codice disciplinare, e contesta l’interpretazione della Ca
secondo cui in quei caso l’affissione preventiva non
sarebbe stato necessaria perché la sanzione espulsiva si basava sulla
violazione d’obblighi di carattere generale contenuti nel codice civile,
osservando che, in ogni modo, quelle violazioni avrebbero potuto comportare in
astratto sanzioni differenti, e che perciò dovevano essere specificate mediante
l’affissione le sanzioni effettivamente applicabili nei singoli casi.

La Ca, inoltre, avrebbe dovuto tenere conto del
comportamento della signora Amistadi alla luce dell’intera vicenda in cui era
maturato e, con riguardo al criterio di proporzionalità della sanzione,
valutare le attenuanti ed i motivi.

3. Il ricorso è infondato e non
può trovare accoglimento.

Deve essere esaminato
preliminarmente il secondo motivo di impugnazione, che propone una questione di
carattere pregiudiziale, quella della legittimità, o meno, dei procedimenti
espulsivi in caso di mancato preventiva esposizione disciplinare ai sensi del comma
1 dell’articolo 7 della legge 300/70.

Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, infatti, «il carattere ontologicamente disciplinare del
licenziamento, mentre implica la necessitò dello preventiva
contestazione degli addebiti (ancorché non espressamente previsti dalla
contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro)
e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere
di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (già
previsto dagli articolo 1 e 3 della legge 604/66) debbo essere esercitato in
ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed
affissione del medesima. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in
relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no
penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non
già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell’imprenditore». (Cass. civile, 13906/00, nello stesso senso, 3949/89; 2963/91;
1974/94, 5434/03; 12500/03; 12735/03; 13194/03: mentre le sentenze 17763/04 e
10201/04, estendono questo principio anche alle sanzioni conservative).

Nel caso di specie, secondo la
valutazione della sentenza impugnata, la lavoratrice avrebbe denigrato il
proprio datore di lavoro, e perciò di un comportamento, contestatole
formalmente e poi sanzionato con il provvedimento espulsivo, che risponde al
criterio indicato dalla giurisprudenza, consistendo nella violazione di regole
di convivenza civile, che impongono il reciproco rispetto e che sono radicate
nella coscienza sociale, e che come tali non necessitavano di essere portate
specificamente a conoscenza dei dipendenti.

4. Sempre nel secondo motivo la
ricorrente lamento anche che la Ca
non avrebbe valutato il comportamento della signora
Amistadi alla luce dell’intera vicenda e non avrebbe tenuto conto delle
attenuanti e dei motivi.

Questo profilo la censura è
inammissibile, perché si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei
fatti, del comportamento complessivo addebitato alla lavoratrice, mentre,
proprio perché non è giudice del fatto, non rientra nei poteri del giudice di
legittimità sostituire una proprio valutazione nel
merito dei fatti (e perciò anche dei comportamenti delle porti) o quella del
giudice del fatto, ove quest’ultimo sia stato motivata in modo coerente, così
come è avvenuto nel caso in esame: in particolare, il giudice di legittimità
non ha il potere di rivalutare i motivi del comportamento addebitato, e le
eventuali attenuanti.

5. Anche il primo motivo di
impugnazione è infondato.

Nel merito, sotto il profilo
della violazione di legge è parzialmente inammissibile, nella misura in cui
ripropone questioni di fatto, che in quanto tali (indipendentemente da
possibili vizi di motivazione) non possono essere riesaminate nel giudizio di
legittimità, mentre per il resto, appunto sotto il profilo del difetto di
motivazione, è infondato.

La ricorrente lamenta, infatti,
innanzi tutto che la sentenza impugnata avrebbe rinvenuto
la causa giustificativa del provvedimento espulsivo nel fatto che le gravi
critiche rivolte dalla lavoratrice all’Università Popolare di Trento avessero
trovato una forte risonanza sulla stampa locale e rileva che «la signora
Amistadi, come chiunque altro, risponde di ciò che personalmente ha detto e
fatto, e non di come io stampa riporto le sue parole e le sue azioni».

Questa critica è infondato perché
io lettura della sentenza impugnata dimostra che il giudice ha ritenuto
giustificato il licenziamento perché la dipendente aveva rivolto, in una
riunione pubblica, quelle gravi critiche all’Università Popolare, non perché
queste ultime erano state riportate sulla stampa locale.

È vero che la sentenza ha
ritenuto (a pag. 28) che sia stato la signora Amistadi ad informare dei fatti
la stampa, ma non si è basata su questo elemento nel valutare la gravità
dell’addebito, e la conseguente leg7ittimità del recesso, ritenendo piuttosto
che la divulgazione dei fatti alla stampa costituiva un indice della volontà
dello dipendente di denigrare la struttura, e valeva perciò ad escludere che i
fatti addebitati alla lavoratrice potessero costituire soltanto un esercizio, di per se legittimo, del diritto di critica, e che come tali
non fossero suscettibili di sanzioni.

Come giustamente rileva la
resistente a pag. 22 del controricorso, io sentenza non ha ritenuto affatto che
se il contenuto delle dichiarazioni della prof. Amistadi non fossero state
pubblicizzate, quest’ultima avrebbe potuto fruire dell’esimente dell’esercizio
del diritto di critica.

Secondo la sentenza, la
divulgazione dei fatti a mezzo stampa non era un
elemento costitutivo della fattispecie posta a base del recesso, e che il
giudice aveva ritenuto giustificativo del licenziamento, ma piuttosto un mezzo
di prova, riferito all’elemento psicologico che aveva motivato la condotta
della ricorrente, della volontarietà del danno che aveva cagionato (o che aveva
tentato di cagionate) alla datrice di lavoro.

6. Come in qualsiasi giudizio di
impugnazione di licenziamento. il giudice doveva
accertare se il provvedimento fosse legittimo, o meno, e perciò se fosse
fondato l’addebito contestato alla lavoratrice. ed
indicato dalia Università Popolare come giusta causa del licenziamento.

L’accertamento del giudice di
merito doveva essere riferito a quella specifica causa di
licenziamento esposta dalla datrice di lavoro, non poteva prescindere da
essa.

Nel caso di specie era stato
addebitato alla lavoratrice di avere espresso pubblicamente, ed in forma
polemica, aspre critiche allo struttura. non di averle divulgate a mezzo stampa, e perciò l’oggetto
dell’accertamento demandato al giudice, e cui il giudizio era circoscritto, era
costituito da quel comportamento, da quelle critiche, e non dalla comunicazione
dei fatti ai giornali, la sentenza, infatti, riporta per esteso, alle pagine da
21 a 25,
la lettera di contestazione, e quest’ultima, molto dettagliatamente, fa
riferimento agli avvenimenti del 7 gennaio 1970, e specificamente alle
critiche, alle polemiche ed alle ingiurie che la prof. Amistadi avrebbe
esternate pubblicamente nel corso di una riunione del collegio dei docenti.

La lettera di contestazione fa
riferimento alla pubblicazione (in particolare sul giornale “L’Adige” del
successivo giorno 9 gennaio, due giorni dopo gli eventi) soltanto come
ulteriore prova dei fatti, ma non come addebito.

La sentenza stessa, del resto,
riferisce in narrativa, a pagina 11, che nel ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado la ricorrente aveva allegato di essere
stata licenziata in tronco per i fatti avvenuti il 7 gennaio 2002, quando era
intervenuta nel corso di quella riunione.

7. La censura è infondata anche
sotto il profilo del difetto di motivazione perché la motivazione in fatto
della sentenza impugnata, è dettagliata (si snoda attraverso molte pagine
fitte, e riporta la trascrizione per esteso di alcuni documenti), completa e
puntuale.

La ricorrente, in realtà, non
formula critiche sulla completezza o sulla coerenza logica della ricorrente, e
neppure contesta sostanzialmente la ricostruzione dei fatti contenuta dal
giudice, ma contrappone a quella della Ca una propria valutazione di questi
stessi fatti.

8. Il ricorso perciò è infondato,
e deve essere respinto.

In applicazione del criterio
della soccombenza la ricorrente deve essere condannata alle spese del grado,
che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese che liquida in euro 40 oltre ad euro 2000 per onorari,
oltre ad Iva e Cpa.