Penale

Thursday 20 February 2003

Corte di Giustizia Europea, sentenza 11.2.2003: l’ azione penale che è stata archiviata in uno Stato dell’ area Schengen non è riproponibile in un altro Stato membro della Convenzione di Schengen. Per la prima volta i giudici di Lussemburgo si esprimono s

Corte di Giustizia Europea, sentenza 11.2.2003: lazione penale che è stata archiviata in uno Stato dellarea Schengen non è riproponibile in un altro Stato membro della Convenzione di Schengen. Per la prima volta i giudici di Lussemburgo si esprimono sullinterpretazione di Schengen.

                           

SENTENZA DELLA CORTE.

«Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Campo di applicazione – Decisione mediante la quale il pubblico ministero chiude definitivamente il procedimento penale, senza l’intervento di un giudice, dopo che l’imputato ha soddisfatto determinate condizioni», 11 febbraio 2003          

Nei procedimenti riuniti C-187/01 e C-385/01,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’art. 35 UE, rispettivamente, dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) e dal Rechtbank van eerste aanleg te Veurne (Belgio), nei procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti a carico di

Hüseyin Gözütok (causa C-187/01) e

Klaus Brügge (causa C-385/01),

domande vertenti sull’interpretazione dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate:

per il sig. Gözütok, dal sig. N. Hack, Rechtsanwalt (causa C-187/01);

– per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente (cause C-187/01 e C-385/01);

– per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente (causa C-385/01);

per il governo francese, dai sigg. R. Abraham e G. de Bergues, nonché dalla sig.ra C. Isidoro, in qualità di agenti (causa C-187/01);

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente (cause C-187/01 e C-385/01);

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e C. Ladenburger (causa C-187/01) nonché dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters (causa C-385/01), in qualità di agenti,

vista la relazione d’udienza, sentite le osservazioni orali del sig. Gözütok, rappresentato dal sig. N. Hack, del governo tedesco, rappresentato dal sig. A. Dittrich, in qualità di agente, del governo belga, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, nonché dai sigg. J. Devadder e W. Detavernier, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dal sig. R. Abraham, del governo italiano, rappresentato dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato,del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, all’udienza del 9 luglio 2002,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Con ordinanze 30 marzo e 4 maggio 2001, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 30 aprile e l’8 ottobre successivi, l’Oberlandesgericht Köln (Corte d’appello di Colonia; causa C-187/01) e il Rechtbank van eerste aanleg te Veurne (Tribunale di primo grado di Furnes; causa C-385/01), in applicazione dell’art. 35 UE, hanno proposto ciascuno una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la “CAAS”), firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Tali questioni sono sorte nell’ambito di due procedimenti penali promossi, da un lato, in Germania a carico del sig. Gözütok e, dall’altro, in Belgio a carico del sig. Brügge, per reati commessi da questi ultimi, rispettivamente, nei Paesi Bassi e in Belgio, benché i procedimenti promossi in un altro Stato membro a carico dei due imputati per i medesimi fatti siano stati definitivamente chiusi a seguito del versamento, da parte di questi ultimi, di una determinata somma di denaro, stabilita dal pubblico ministero in applicazione di una procedura di estinzione dell’azione penale.

Ambito giuridico

  1. A norma dell’art. 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea in forza del Trattato di Amsterdam (in prosieguo: il “protocollo”), tredici Stati membri dell’Unione europea, tra i quali il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi, sono autorizzati ad instaurare una cooperazione rafforzata nell’ambito di applicazione dell’acquis di Schengen, quale definito nell’allegato al detto protocollo.

Fanno parte dell’acquis di Schengen così definito, in particolare, l’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controllialle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13; in prosieguo: l’”Accordo di Schengen”), nonché la CAAS.

L’Accordo di Schengen e la CAAS mirano a “giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni (…)” (secondo capoverso del preambolo della CAAS), dato che “l’unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri (…)” (primo capoverso del preambolo dell’Accordo di Schengen). Conformemente al primo capoverso del preambolo del protocollo, l’acquis di Schengen mira “a promuovere l’integrazione europea e, in particolare, a consentire all’Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia”. A norma dell’art. 2, primo comma, quarto trattino, UE, la conservazione e lo sviluppo di uno spazio siffatto, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, figurano tra gli obiettivi dell’Unione europea.

In forza dell’art. 2, n. 1, primo comma, del protocollo, a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’acquis di Schengen si applica immediatamente ai tredici Stati membri elencati nell’art. 1 del protocollo medesimo.

In applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo comma, seconda frase, del protocollo, il Consiglio ha adottato la decisione 20 maggio 1999, 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). Dall’art. 2 di questa decisione, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, risulta che il Consiglio ha indicato gli artt. 34 UE e 31 UE, che fanno parte del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, intitolato “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”, quali fondamento normativo degli artt. 54-58 della CAAS.

Gli artt. 54-58 della CAAS costituiscono il capitolo 3, intitolato “Applicazione del principio ne bis in idem”, del titolo III di quest’ultima, a sua volta intitolato “Polizia e sicurezza”. Essi prevedono, in particolare, quanto segue: “Articolo 54 Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.

Articolo 55

  1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione dichiarare di non essere vincolata dall’articolo 54 in uno o più dei seguenti casi: a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest’ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata; b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente; c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.

Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all’eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b) preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l’instaurazione del procedimento penale all’altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione. (…)

Articolo 58

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all’applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l’effetto ne bis in idem attribuito a decisioni giudiziarie straniere”. Cause principali e questioni pregiudiziali La causa C-187/01

  1. Il sig. Gözütok è un cittadino turco, residente da diversi anni nei Paesi Bassi, dove gestisce, nella città di Heerlen, utilizzando come ditta “Coffee- and Teahouse Schorpioen”, un esercizio di ristorazione rapida.

In occasione di due perquisizioni effettuate in tale esercizio il 12 gennaio e l’11 febbraio 1996, la polizia olandese ha ivi scoperto e sequestrato, rispettivamente, kg 1 di hashish, kg 1,5 di marijuana, 41 sigarette di hashish nonché g 56 di hashish, g 200 di marijuana e 10 sigarette di hashish.

Risulta dagli atti che i procedimenti penali avviati nei Paesi Bassi a carico del sig. Gözütok a seguito dei sequestri del 12 gennaio e dell’11 febbraio 1996 sono stati archiviati dopo che quest’ultimo ha accettato le proposte del pubblico ministero, formulate in applicazione di una procedura di estinzione dell’azione penale, e ha versato importi pari a, rispettivamente, 3 000 fiorini olandesi (NLG) e NLG 750 richiesti in tal sede da quest’ultimo.

A tale riguardo, l’art. 74, n. 1, del Wetboek van Strafrecht (codice penale olandese) così dispone: “Prima che inizi l’udienza, il pubblico ministero può stabilire una o più condizioni per evitare le sanzioni penali relative a delitti, fatta eccezione per quelli che la legge punisce con la reclusione superiore a sei anni, e a contravvenzioni. Il diritto di agire penalmente si estingue quando l’indagato ha soddisfatto tali condizioni”.

Tra tali condizioni può figurare il versamento allo Stato di una somma di denaro, il cui importo si colloca tra NLG 5 e il massimo della sanzione pecuniaria che può essere pronunciata per il fatto contestato.

14.E’ stata una banca tedesca che, il 31 gennaio 1996, ha attirato l’attenzione delle autorità tedesche sul sig. Gözütok, segnalando loro importanti operazioni effettuate sul conto bancario di quest’ultimo.

15.Dopo aver raccolto informazioni sulla condotta del sig. Gözütok presso le autorità olandesi, il 15 marzo 1996 la polizia tedesca ha proceduto al suo arresto in Germania e, il 1° luglio 1996, la Staatsanwaltschaft Aachen (Procura di Aquisgrana, Germania) ha accusato il sig. Gözütok di essersi dedicato nei Paesi Bassi, in almeno due occasioni nel periodo compreso tra il 12 gennaio e l’11 febbraio 1996, una volta delle quali per quantitativi rilevanti, al commercio di stupefacenti.

16.Il 13 gennaio 1997 l’Amtsgericht (pretore) Aachen ha condannato il sig. Gözütok a una pena detentiva pari a un anno e cinque mesi, con sospensione condizionale della pena.

17.A seguito di appello interposto sia dal sig. Gözütok sia dal pubblico ministero avverso tale sentenza, il Landgericht (Tribunale) Aachen, con ordinanza 27 agosto 1997, ha chiuso il procedimento penale promosso a carico del sig. Gözütok in quanto, in particolare, conformemente all’art. 54 della CAAS, la rinuncia definitiva all’azione penale da parte delle autorità olandesi vincolava le autorità penali tedesche. Secondo il detto giudice i procedimenti penali sono stati chiusi a seguito di una transazione proposta dal pubblico ministero (“transactie”), procedura di diritto olandese equiparabile a una condanna definitiva (“rechtskräftige Verurteilung”) ai sensi dellaversione tedesca dell’art. 54 della CAAS, benché una transazione siffatta non comporti la partecipazione di un giudice e non assuma le forme di una sentenza.

18. Il pubblico ministero ha impugnato questa ordinanza del Landgericht Aachen dinanzi all’Oberlandesgericht Köln il quale, ritenendo che la soluzione della controversia necessitasse di un’interpretazione dell’art. 54 della CAAS, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se per la Repubblica federale di Germania si verifichi l’estinzione dell’azione penale ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen nel caso in cui, secondo il diritto olandese, per la stessa fattispecie l’azione penale sia estinta sul piano nazionale. Se ciò valga in particolare anche nel caso in cui una decisione del pubblico ministero che ordina l’archiviazione del procedimento, previa esecuzione delle sanzioni imposte (nel diritto olandese, transactie), escluda la possibilità di esperire l’azione penale dinanzi ad un giudice olandese mentre, secondo il diritto di altri Stati membri, una tale decisione richiederebbe un’approvazione del giudice”. La causa C-385/01

19. Il sig. Brügge, cittadino tedesco residente in Rheinbach (Germania), è accusato dal pubblico ministero belga di avere dolosamente inferto alla sig.ra Leliaert, in Oostduinkerke (Belgio), in data 9 ottobre 1997, in violazione degli artt. 392, 398, n. 1, e 339, n. 1, del codice penale belga, lesioni volontarie che hanno causato una malattia o un’incapacità lavorativa.

20. Dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, in qualità di giudice penale, dinanzi al quale il sig. Brügge è stato citato in giudizio, la sig.ra Leliaert si è costituita parte civile e ha chiesto il risarcimento del danno morale sofferto, valutato pari a 20 000 franchi belgi (BEF), più gli interessi a decorrere dal 9 ottobre 1997.

21. Nell’ambito dell’indagine da esso disposta a carico del sig. Brügge relativamente ai fatti per i quali quest’ultimo era stato tratto dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, la Staatsanwaltschaft Bonn (Procura di Bonn) (Germania) gli ha proposto, con lettera 22 luglio 1998, un patteggiamento a fronte del versamento di un importo di 1 000 marchi tedeschi (DEM). Dopo che il sig. Brügge ha versato l’importo proposto il 13 agosto successivo, il pubblico ministero ha archiviato le azioni penali.

22. Risulta dagli atti che questo patteggiamento è avvenuto in base all’art. 153 bis, in combinato disposto con l’art. 153, n. 1, seconda frase, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco), in forza del quale il pubblico ministero può, a certe condizioni, chiudere i procedimenti penali senza l’intervento del giudice competente, in particolare dopo che l’imputato ha pagato una determinata somma di denaro a favore di un’istituzione d’interesse generale o del pubblico erario.

23. Poiché riteneva che la soluzione della controversia di cui è investito dipendesse dall’interpretazione dell’art. 54 della CAAS, il Rechtbank van eerste aanleg te Veurne ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se l’applicazione dell’art. 54 [della CAAS] consenta al pubblico ministero belga di rinviare a giudizio dinanzi al giudice penale belga e di far condannare in tale sede un cittadino tedesco, nell’ipotesi in cui a quest’ultimo per gli stessi fatti sia stata proposta dal pubblico ministero tedesco l’archiviazione della causa in cambio di una sanzione pecuniaria, ed egli abbia provveduto al pagamento”.

24. A causa della loro connessione la Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso di riunire le due cause ai fini della sentenza, conformemente all’art. 43 del suo regolamento di procedura. Sulle questioni pregiudiziali 25. Con le loro questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono in sostanza se il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della CAAS, si applichi anche nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali.

26. Dal dettato stesso dell’art. 54 della CAAS discende che nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato membro per i medesimi fatti per i quali è stato già “giudicat[o] con sentenza definitiva” in un altro Stato membro.

27. Orbene, una procedura di estinzione dell’azione penale, del tipo di quelle in essere nelle cause principali, è una procedura mediante la quale il pubblico ministero, legittimato a tal fine dall’ordinamento giuridico nazionale competente, decide di chiudere i procedimenti penali a carico dell’imputato dopo che quest’ultimo ha soddisfatto certi obblighi e, in particolare, ha versato una determinata somma di denaro, stabilita dal detto pubblico ministero.

28. Di conseguenza, occorre in primo luogo rilevare che, nell’ambito di una siffatta procedura, l’azione penale si estingue mediante una decisione emessa da un’autorità incaricata di amministrare la giustizia penale nell’ordinamento giuridico nazionale interessato.

29. In secondo luogo, è importante rilevare che una procedura di tale tipo, i cui effetti, quali previsti dalla legge nazionale applicabile, sono subordinati all’impegno dell’imputato di eseguire determinati obblighi prescritti dal pubblico ministero, colpisce il comportamento illecito contestato all’imputato.

30. Alla luce di ciò, è giocoforza concludere che quando, a seguito di un procedimento del tipo di quelli di cui trattasi nella causa principale, l’azione penale si estingue definitivamente, l’interessato dev’essere considerato “giudicat[o] con sentenza definitiva”, ai sensi dell’art. 54 della CAAS, per i fatti al medesimo contestati. Inoltre, una volta eseguiti gli obblighi a carico dell’imputato, la pena collegata alla procedura di estinzione dell’azione penale dev’essere considerata “eseguita”, ai sensi della medesima disposizione.

31. Il fatto che nessun giudice intervenga nel corso di una siffatta procedura e che la decisione presa al termine di quest’ultima non assuma le forme di una sentenza non è tale da inficiare questa interpretazione, in quanto siffatti elementi di procedura e di forma non possono avere la benché minima incidenza sugli effetti di questa procedura, descritti nei punti 28 e 29 della presente sentenza, i quali, in assenza di un’espressa indicazione contraria nell’art. 54 della CAAS, devono essere considerati sufficienti a consentire l’applicazione del principio del ne bis in idem, previsto da questa disposizione.

32. Peraltro, è importante rilevare che nessuna disposizione del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, i cui artt. 34 e 31 sono stati indicati come fondamento normativo degli artt. 54-58 della CAAS, né dell’Accordo di Schengen o della stessa CAAS assoggetta l’applicazione dell’art. 54 di quest’ultima all’armonizzazione o, quanto meno, al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore delle procedure di estinzione dell’azione penale.

33. Alla luce di ciò, il principio del ne bis in idem, sancito nell’art. 54 della CAAS, a prescindere dal fatto che sia applicato nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale che necessitino o meno dell’intervento di un giudice o di pronunce giudiziali, implica necessariamente che esiste una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di questi ultimi accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse.

34. Per i medesimi motivi l’applicazione da parte di uno Stato membro del principio del ne bis in idem, quale enunciato nell’art. 54 della CAAS, a procedimenti di estinzione dell’azione penale svoltisi in un altro Stato membro senza l’intervento di un giudice non può essere subordinato alla condizione che nemmeno l’ordinamento giuridico del primo Stato richieda un simile intervento giurisdizionale.

35. Questa interpretazione dell’art. 54 della CAAS acquista ancor più valore in quanto è la sola a far prevalere l’oggetto e lo scopo di questa disposizione su aspetti procedurali o meramente formali, che variano del resto secondo gli Stati membri interessati, e a garantire una proficua applicazione di detto principio.

36. A tale proposito, da un lato, occorre rilevare che, come risulta dall’art. 2, primo comma, quarto trattino, UE, con il Trattato di Amsterdam l’Unione europea si è prefissa lo scopo di conservare e sviluppare quest’ultima quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.

37. Inoltre, come si desume dal primo capoverso del preambolo del protocollo, l’attuazione nell’ambito dell’Unione europea dell’acquis di Schengen, di cui fa parte l’art. 54 della CAAS, mira a promuovere l’integrazione europea e, in particolare, a consentire all’Unione di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, che quest’ultima ha lo scopo di conservare e sviluppare.

38. Orbene, l’art. 54 della CAAS, che ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri, può validamente contribuire alla realizzazione compiuta di questo scopo solo se applicabile anche a decisioni che chiudono definitivamente i procedimenti penali in uno Stato membro, benché siano adottate senza l’intervento di un giudice e non assumano le forme di una sentenza.

39. D’altronde, gli ordinamenti giuridici nazionali che prevedono il ricorso a procedure di estinzione dell’azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali, lo fanno solo in determinate circostanze o per determinati reati tassativamente elencati o individuati, i quali, in linea generale, non sono tra i più gravi e sono punibili solo con sanzioni di limitata severità.

40. Alla luce di ciò, la limitazione dell’applicazione dell’art. 54 della CAAS alle sole decisioni di archiviazione dell’azione penale adottate da un giudice o emanate sotto forma di sentenza avrebbe il risultato di far beneficiare del principio del ne bis in idem previsto da questa disposizione, e pertanto della libera circolazione che quest’ultima mira ad agevolare, i soli imputati colpevoli di reati per i quali, a causa della loro gravità o delle sanzioni per essi applicabili, è impossibile far ricorso alla definizione semplificata di certi procedimenti penali, in cui consiste una procedura di estinzione dell’azione penale del tipo di quelle di cui trattasi nelle cause principali.

  41. I governi tedesco, belga e francese obiettano tuttavia che non solo il disposto dell’art. 54 della CAAS, ma anche la ratio di questa disposizione e, in particolare, i suoi rapporti con gli artt. 55 e 58 della detta convenzione, nonché la volontà delle parti contraenti di quest’ultima e certi altri atti internazionali aventi un oggetto analogo ostano a che il detto art. 54 sia interpretato nel senso di una sua applicabilità nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale, che non prevedano l’intervento di alcun giudice. Il governo belga aggiunge che, ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, una decisione presa al termine di un procedimento, quale quello di cui trattasi nella causa Brügge, sarebbe assimilabile a una sentenza definitiva solo qualora, in via preliminare, i diritti della vittima siano stati debitamente tutelati.

42. Per quanto concerne, in primo luogo, il disposto dell’art. 54 della CAAS, occorre ricordare, come risulta dai punti 26-38 della presente sentenza, che, in considerazione dell’oggetto e della finalità di questa disposizione, l’uso dei termini “giudicata con sentenza definitiva” non osta a che quest’ultima sia interpretata nel senso che essa è parimenti applicabile nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali, che non prevedono l’intervento di nessun giudice.

43. In secondo luogo, lungi dall’imporre che l’art. 54 della CAAS sia applicabile unicamente nell’ambito di sentenze o di procedure di estinzione dell’azione penale che prevedano l’intervento di un giudice, gli artt. 55 e 58 della CAAS sono compatibili con l’interpretazione di tale disposizione quale formulata nei punti 26-38 della presente sentenza.

44. Infatti, da un lato, l’art. 55 della CAAS, poiché consente agli Stati membri di derogare all’applicazione del principio del ne bis in idem per taluni fatti tassativamente elencati, oggetto di sentenze straniere, deve logicamente vertere sui medesimi atti e procedure di quelli mediante i quali, per i detti fatti, una persona può essere “giudicata con sentenza definitiva” ai sensi dell’art. 54 della CAAS. Questa conclusione appare tanto più valida se si tiene presente che gli artt. 54 e 55 della CAAS utilizzano, nella maggior parte delle versioni linguistiche, i medesimi termini per designare tali atti e procedure.

45. Dall’altro, l’applicazione dell’art. 54 della CAAS nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale quali quelle di cui trattasi nelle cause principali non è tale da privare l’art. 58 della CAAS della sua efficacia pratica. Secondo il suo dettato, infatti, questa disposizione consente agli Stati membri di applicare norme nazionali di portata più ampia di quelle contenute non solo nell’art. 54 della CAAS, ma anche in tutte le disposizioni di quest’ultima relative all’applicazione del principio del ne bis in idem. Inoltre, essa non consente loro soltanto di applicare quest’ultimo a decisioni giudiziali diverse da quelle rientranti nel campo di applicazione del detto art. 54, bensì riconosce loro, a livello generale, il diritto di applicare disposizioni nazionali che diano a questo principio una portata più ampia o assoggettino la sua applicazione a condizioni meno restrittive, senza nessun rapporto con la natura delle decisioni straniere in questione.

46. Per quanto concerne, in terzo luogo, la volontà delle parti contraenti, quale sarebbe desumibile da taluni lavori parlamentari nazionali riguardanti la ratifica della CAAS o della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee 25 maggio 1987, relativa all’applicazione del principio “ne bis in idem”, che contiene nel suo art. 1 una disposizione sostanzialmente identica a quella dell’art. 54 della CAAS, basti rilevare che questi lavori sono anteriori al’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, operata mediante il Trattato di Amsterdam.

47. In ultimo, per quanto concerne la tesi del governo belga secondo la quale l’applicazione dell’art. 54 della CAAS a transazioni penali rischierebbe di ledere i diritti della vittima di un reato, è importante rilevare che il principio del ne bis in idem, quale enunciato da questa disposizione, ha l’unico effetto di evitare che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro possa essere sottoposta a nuovi procedimento penali per i medesimi fatti in un altro Stato membro. Il detto principio non vieta alla vittima o a chiunque altro sia stato danneggiato dal comportamento dell’imputato di promuovere o di continuare un’azione civile diretta ad ottenere un risarcimento per il danno sofferto.

48. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni occorre rispondere alle questioni proposte dichiarando che il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della CAAS, si applica anche nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali, in forza delle quali il pubblico ministero di uno Stato membro chiude, senza l’intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo Stato dopo che l’imputato ha soddisfatto certi obblighi e, in particolare, ha versato una determinata somma di denaro, stabilita dal pubblico ministero.

Sulle spese

49. Le spese sostenute dai governi tedesco, belga, francese, italiano e olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Oberlandesgericht Köln e dal Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, con ordinanze, rispettivamente, 30 marzo e 4 maggio 2001, dichiara:

Il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, si applica anche nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali, in forza delle quali il pubblico ministero di uno Stato membro chiude, senza l’intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo Stato dopo che l’imputato ha soddisfatto certi obblighi e, in particolare, ha versato una determinata somma di denaro, stabilita dal pubblico ministero.

  Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 febbraio 2003.

Il cancelliere R. Grass

  Il presidente G.C. Rodríguez Iglesias