Penale
Convalida del provvedimento di espulsione e competenza del Giudice di Pace. I dubbi di costituzionalità del Giudice di Pace di Potenza
Convalida del provvedimento di espulsione e competenza del Giudice di Pace. I dubbi di costituzionalità del Giudice di Pace di Potenza
IL GIUDICE DI PACE
Ritiene che la legge di conversione del decreto-legge
n. 241/2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione,
affida ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di
espulsione dal territorio nazionale per ottemperare alle esigenze
richiamate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 222 e n. 223
del 15 luglio 2004, in alcuni punti permane la incostituzionalita’
della legge cosiddetta Bossi-Fini.
Al riguardo a questo giudice sembra che la legge di conversione
non ha risolto in forma definitiva ed esaustiva i problemi connessi
alla costituzionalita’ della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Il convincimento di questo giudice scaturisce dalla
considerazione, che ogni qualvolta e’ in discussione lo stato di
liberta’ di una qualsiasi persona (abbia essa la cittadinanza
italiana o si tratti di extracomunitari), devono essere adottati i
provvedimenti previsti nel rispetto dell’art. 13 della Costituzione e
finalizzati ad assicurare il massimo di garanzie necessarie ed
innanzitutto il rispetto assoluto delle leggi in vigore. In proposito
questo giudice ritiene dubbia la competenza che verrebbe riconosciuta
al giudice di pace ove si ritenesse che lo stesso possa convalidare
un provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso da
un’autorita’ amministrativa.
Dubbia e’ ancora la circostanza che il giudice di pace possa
muoversi sul piano penale al di la’ delle competenze rigidamente
fissate in via di principio dal decreto legislativo del 28 agosto
2000, n. 274.
L’art. 2, comma 1, lett. b) e c) di detto provvedimento ha
esplicitamente escluso che possa intervenire, in materie che in
qualche modo limitano la liberta’ personale.
Non sembra, infatti, a questo giudice, che la norma di principio
sopra richiamata sia stata modificata o annullata dai provvedimenti
di accompagnamento alla frontiera previsti in materia di
extracomunitari.
Va, infine rilevata la incostituzionalita’ nella parte in cui e’
previsto il ricorso in Cassazione senza la sospensione del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera.
Ritenuto, pertanto rilevante e non manifestatamene infondata la
questione di legittimita’ costituzionale nei termini sopraesposti
dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, cosi’ come modificato dalla
legge n. 189/2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini) in riferimento agli
art. 2, 13 e 27 della Costituzione, nonche’ la irragionevolezza della
medesima norma in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, comma
10 lett. b) e c), in virtu’ della quale e’ sottratto al giudice di
pace la competenza a pronunciarsi in materia di restrizione della
liberta’ personale di qualsivoglia soggetto sia esso cittadino
italiano o extracomunitario.
P. Q. M.
Sospende l’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera emesso dal Questore di Potenza in data 3 gennaio 2005 nei
confronti del cittadino straniero Feldman Michael nato a Bucarest il
19 maggio 1955 n. cat. A.1/2005/P.A.S./Imm (M.m) e pertanto non lo
convalida.
Dispone altresi’ che la cancelleria provveda agli adempimenti di
cui alla legge 9 febbraio 1958.
Potenza, addi’ 4 gennaio 2005
Il giudice di pace: firma illeggibile