Penale

Monday 11 April 2005

Convalida del provvedimento di espulsione e competenza del Giudice di Pace. I dubbi di costituzionalità del Giudice di Pace di Potenza

Convalida del provvedimento di espulsione e competenza del Giudice di Pace. I dubbi di costituzionalità del Giudice di Pace di Potenza

IL GIUDICE DI PACE

    Ritiene   che   la   legge   di   conversione  del  decreto-legge

n. 241/2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione,

affida   ai  giudici  di  pace  la  convalida  dei  provvedimenti  di

espulsione  dal  territorio  nazionale  per ottemperare alle esigenze

richiamate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 222 e n. 223

del  15  luglio  2004, in alcuni punti permane la incostituzionalita’

della legge cosiddetta Bossi-Fini.

    Al  riguardo  a questo giudice sembra che la legge di conversione

non  ha  risolto in forma definitiva ed esaustiva i problemi connessi

alla costituzionalita’ della legge 30 luglio 2002, n. 189.

    Il    convincimento    di   questo   giudice   scaturisce   dalla

considerazione,  che  ogni  qualvolta  e’  in discussione lo stato di

liberta’  di  una  qualsiasi  persona  (abbia  essa  la  cittadinanza

italiana  o  si  tratti di extracomunitari), devono essere adottati i

provvedimenti previsti nel rispetto dell’art. 13 della Costituzione e

finalizzati  ad  assicurare  il  massimo  di  garanzie  necessarie ed

innanzitutto il rispetto assoluto delle leggi in vigore. In proposito

questo giudice ritiene dubbia la competenza che verrebbe riconosciuta

al  giudice  di pace ove si ritenesse che lo stesso possa convalidare

un   provvedimento   di  accompagnamento  alla  frontiera  emesso  da

un’autorita’ amministrativa.

    Dubbia  e’  ancora  la  circostanza  che il giudice di pace possa

muoversi  sul  piano  penale  al  di la’ delle competenze rigidamente

fissate  in  via  di  principio dal decreto legislativo del 28 agosto

2000, n. 274.

    L’art. 2,  comma  1,  lett.  b)  e  c)  di detto provvedimento ha

esplicitamente  escluso  che  possa  intervenire,  in  materie che in

qualche modo limitano la liberta’ personale.

    Non  sembra, infatti, a questo giudice, che la norma di principio

sopra  richiamata  sia stata modificata o annullata dai provvedimenti

di   accompagnamento   alla   frontiera   previsti   in   materia  di

extracomunitari.

    Va,  infine rilevata la incostituzionalita’ nella parte in cui e’

previsto   il   ricorso   in  Cassazione  senza  la  sospensione  del

provvedimento di accompagnamento alla frontiera.

    Ritenuto,  pertanto  rilevante e non manifestatamene infondata la

questione  di  legittimita’  costituzionale  nei termini sopraesposti

dell’art. 13  del  d.lgs.  n. 286/1998,  cosi’  come modificato dalla

legge  n. 189/2002  (cosiddetta legge Bossi-Fini) in riferimento agli

art. 2, 13 e 27 della Costituzione, nonche’ la irragionevolezza della

medesima  norma in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, comma

10  lett.  b)  e c), in virtu’ della quale e’ sottratto al giudice di

pace  la  competenza  a  pronunciarsi in materia di restrizione della

liberta’  personale  di  qualsivoglia  soggetto  sia  esso  cittadino

italiano o extracomunitario.

                                                 P. Q. M.

    Sospende  l’esecuzione  del provvedimento di accompagnamento alla

frontiera  emesso  dal Questore di Potenza in data 3 gennaio 2005 nei

confronti  del cittadino straniero Feldman Michael nato a Bucarest il

19  maggio  1955  n. cat. A.1/2005/P.A.S./Imm (M.m) e pertanto non lo

convalida.

    Dispone  altresi’ che la cancelleria provveda agli adempimenti di

cui alla legge 9 febbraio 1958.

        Potenza, addi’ 4 gennaio 2005

                Il giudice di pace: firma illeggibile