Lavoro e Previdenza

Saturday 20 March 2004

Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’ anno 2004

Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2004

INPS CIRCOLARE N. 53 del 19.03.2004

SOMMARIO: 1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti… – 2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali.  – 3) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2004. – 4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438. – 5) Minimali di legge. – 6) Contributi apprendisti. – 7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004. – 8) Tabelle

1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     L’aliquota relativa alla contribuzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno 2004 è interessata alle seguenti variazioni:

1.a) Art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:

     Come è noto il citato comma recita:

       “a partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva prevista dall’ art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335 per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.

     Considerato che a partire dal 1 gennaio 2002 per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole interessate è stata già raggiunta l’aliquota contributiva, a loro carico, dell’ 8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri settori, l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 1 del Dlgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

     Per quanto sopra esposto, per la generalità delle aziende agricole, assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2004 l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta aumentata di 0,20 punti percentuali.

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004

Datore di lavoro

  Lavoratore

  Totale

17,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)

  8,54%

  26,29%

1.b) Art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:

     Il secondo comma in argomento recita:

       “per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.

     Considerato che il lavoratore dipendente delle predette aziende ha già raggiunto il 1 luglio 2001 l’aliquota contributiva dell’ 8,54% come per i lavoratori degli altri settori l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 2 del D.lgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

     Pertanto l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato risulta la seguente:

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Datore di lavoro

  Lavoratore

  Totale

20,55% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)

  8,54%

  29,09%

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 giugno 2004 al 31 dicembre 2004.

Datore di lavoro

  Lavoratore

  Totale

21,15% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)

  8,54%

  29,69%

2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: Riduzione degli oneri sociali.

     Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001, circolare n° 95 del 26 aprile 2001.

     Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti .

Assegni familiari

  0,43%

Tutela maternità

  0,03%

Disoccupazione

  0,34%

     Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti .

Assegni familiari

  0,01%

Tutela maternità

  0,03%

Disoccupazione

  0,37%

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole Legge 240/84

Assegni familiari

  Conguagliare con il sistema DM

Tutela maternità

  0,03%

Disoccupazione

  0,37%

     Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d’impiego non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d’impiego.

(contratto 10, circolare 153 del 27 ottobre 2002).

Assegni familiari

  0,43%

Tutela maternità

  0,03%

Cassa integrazione salari

  0,14%

Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto

  0,2%

3) Contributi INAIL.

     I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3, sono fissati nelle misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro

  10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro

  3,1185%

4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

     A decorrere dal 1 gennaio 2004 l’aliquota aggiuntiva 1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 37.883,00.

5) Minimali di legge.

     Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l’anno 2004, è pari a € 34,84.

     Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare 233 del 6 novembre 1998, punto 2 – Part-time orizzontale:

       ”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è data attuazione alla normativa fissata dal comma 5 art. 1 del decreto legge 28 marzo 1989 n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389.

        Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.”

     Nell’anno 2004, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la determinazione del minimale orario è pari a € 39,16 e pertanto il citato minimale è pari a € 6,02 (39,16 x 6/39)

6) Contributo apprendisti.

     Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 2004:

Apprendisti

Contributi settimanali

  Euro

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

  2,66

Quota base

  0,0816

Assegni familiari

  0,0334

Maternità

  0,0165

INAIL

  0,0930

Totale

  2,88

     L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54%.

7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.

     In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate, circolare n° 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2004, così determinate:

       a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge 537/1993;

       b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;

       c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.

     Relativamente al punto c) è utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo.

     Per la compilazione del modello DMAG- Unico si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 9 marzo 2001, n. 56.

     Pertanto nonostante con l’anno 2004 le aziende, ubicate nei territori oggetti del riordino previsto dalla delibera CIPE, raggiungano i valori previsti quali agevolazioni contributive per le zona montane (punto a) o svantaggiate (punto b), nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare i codici previsti per i territori oggetti del riordino.