Civile

Thursday 27 January 2005

Contratti. Il criterio ermeneutico che si rifà al dato letterale è in posizione di preminenza rispetto agli altri criteri SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE II CIVILE – Sentenza 3 dicembre 2004, n. 22781

Contratti. Il criterio ermeneutico che si rifà
al dato letterale è in posizione di preminenza rispetto agli altri criteri

SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE – SEZIONE II CIVILE – Sentenza 3 dicembre 2004, n. 22781

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19/4/1997
Angiola N. conveniva in giudizio la s.r.l. Residenza Villa G. esponendo: che, con contratto 5/9/1994. aveva
ceduto alla convenuta la metà indivisa di area adiacente alla propria
abitazione; che il contratto prevedeva, tra l’altro, l’impegno della società
acquirente di lasciare inedificata una fascia di
terreno di dieci metri intorno ai confini della proprietà di essa N.; che la
Villa G. aveva violato il vincolo di inedificabilità
avendo costruito autorimesse nella fascia di terreno gravata da servitù altius non tollendi. L’attrice,
quindi, chiedeva la condanna della convenuta alla demolizione delle autorimesse
erette in violazione della detta servitù.

La s.r.l. Villa G., costituitasi,
chiedeva il rigetto della domanda che l’adito tribunale di Verbania.
con sentenza 3/5/1999, accoglieva condannando la
convenuta ad abbassare la copertura del corpo di fabbrica costituito dalle
autorimesse sino al piano del terreno della N..

Avverso la detta sentenza la Villa G.
proponeva appello sostenendo che il tribunale aveva errato
nell’interpretare la volontà delle parti e, in particolare, aveva violato il
criterio ermeneutico di cui all’articolo 1363 c.c. in
quanto aveva interpretato la clausola di cui all’articolo 4 del contratto
trascurando il valore delle successive clausole di cui agli articoli 5 e 6 che
richiamavano la convenzione attuativa del PRC e la
delega conferita dalla N. ad essa appellante per la richiesta al comune di Verbania delle concessioni necessarie per l’attuazione del
piano esecutivo.

La
N.
resisteva al gravame che la corte di appello di
Torino, con sentenza 17/7/2001, rigettava osservando: che la clausola di cui
all’articolo 4 del contratto era di solare chiarezza nel senso di consentire la
realizzazione di autorimesse nell’area da rimanere inedificata
"purchè completamente interrare"; che
l’appellante aveva invocato l’articolo 1363 c.c. per attribuire al citato
articolo 4 un significato antiletterale in violazione del fondamentale canone ermeneutico di cui all’articolo 1362 c.c.:
che non sussisteva totale antinomia fra la clausola contrattuale n. 4 e quelle
n. 5 e 6contenenti il richiamo della convenzione esecutiva del PEC e la delega
conferita dalla N.; che il PEC, quale strumento urbanistico, non atteneva agli
aspetti esecutivi dell’intervento quale la dislocazione del livello delle
autorimesse rispetto al piano di campagna; che il contenuto della convenzione
urbanistica di attuazione del PEC era stato recepito nel contratto al solo fine
di trasferire a carico della Villa G. gli oneri ed i pagamenti previsti in
detta convenzione; che. come testualmente precisato
nel contratto in esame, con la clausola n. 6 la N. aveva rilasciato alla Villa G. delega per la
richiesta di ogni concessione necessaria per l’attuazione del piano esecutivo
convenzionato limitatamente però "ai sedimi ed
alle opere di reciproco impegno decritti nel presente atto"; che quindi la
clausola n. 5 si poneva come disposizione subordinata e residuale rispetto al
tenore della clausola n. 4 che conteneva il regolamento della costituita
servitù di non edificazione; che la clausola n. 6 fungeva da norma di carattere
esecutivo ed attuativo della disciplina convenuta, sicchè la delega ivi conferita era circoscritta al rispetto
delle disposizioni contenute nel negozio; che i contratti preliminari stipulati
dalle parti non indicavano sbilanci e variazioni di quote per cui non era
possibile desumere che la N.
avesse voluto autorizzare in via preventiva l’inadempimento della controparte;
che, inoltre, i boxes oggetto del trasferimento non
si trovavano nella zona interessata alla demolizione, ma a livello inferiore;
che soprattutto gli atti di trasferimento non erano stati compiuti dalla
appellata la quale, pertanto, rispetto ad essi era terza.

La cassazione della sentenza della corte
di appello di Torino è stata chiesta dalla s.r.l.
Residenza Villa G. con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. N.
Angiola ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo articolato motivo di ricorso la società Villa G. denuncia violazione degli
articoli degli articoli 1362. 1363 c.c., 43. 44 e 45 LR. 56/1977. 1.2.2 N.A.
del vigente piano regolatore generale e delle
previsione del PEC. nonchè
travisamento e vizi di motivazione.

Sotto un primo profilo la ricorrente sostiene
che uno dei presupposti decisivi su cui è fondata la decisione
impugnata è errato e dimostra che la corte di appello non ha compreso la
portata della questione sottopostale da essa Villa G. e che non era una
questione puramente interpretativa dell’articolo 4 del contratto in esame. Si
trattava invece di accertare se l’espressione "completamente
interrata" dovesse essere letta con riguardo alla quota naturale del
terreno N.. ovvero alla quota del terreno sistemato – in conformità al PRO ed
al PEC – in proprietà di essa società: a tal fine erano stati invocati quali
elementi interpretativi di supporto i riferimenti contenuti negli articoli 5 e
6 del contratto stesso.

Sotto un secondo profilo la
ricorrente deduce che, al contrario di quanto affermato dalla corte di merito,
il criterio ermeneutico di cui all’articolo 1363 c.c.
non è alternativo o eventuale rispetto a quello letterale ma è concorrente –
unitamente a quello di cui all’articolo 1362 c.c. – ai fini della ricerca della
comune volontà dei contraenti. Il giudice di secondo
grado ha invece privilegiato solo il criterio
letterale senza ricercare la comune volontà delle parti alla luce dei loro
comportamenti e del tenore complessivo delle pattuizioni contenute nel
contratto.

Sotto un terzo profilo
la Villa G.
lamenta l’errore commesso dalla corte territoriale nell’affermare che
"il PEC quale strumento urbanistico non attiene agli aspetti più
strettamente esecutivi dell’intervento, quale la dislocazione del livello delle
autorimesse rispetto al piano di campagna". Invece l’articolo 1.2.2. delle
norme di attuazione del PRO, nel disciplinare i
parametri edilizi, prevede che gli stessi vadano considerati con riferimento
alla quota del terreno sistemato a seguito dell’intervento e non alla quota
naturale del suolo. Il PEC, poi, ha la funzione di disciplinare l’intervento
nei suoi profili planovolumetrici e.
quindi, anche di prevedere la distribuzione dei volumi, le loro altezze e le loro distanze: tale disciplina è nella specie contenuta nel
PEC in questione.

Con il secondo motivo la ricorrente
denuncia violazione degli articoli 1362 e 1363 ex. e vizi di motivazione per
aver la corte di appello ritenuto non rilevante quanto
dedotto da essa Villa G. in ordine al comportamento della N. la quale nulla aveva
opposto alla concessioni edilizie rilasciate in conformità al PEC ricevendo poi
in permuta unità immobiliari site all’interno del manufatto oggetto della
domanda di arretramento. Al riguardo sono prive di logica le considerazioni
della corte di appello relative all’estraneità della
N. ai regolamenti negoziali di permuta rispetto ai quali la stessa non poteva
essere considerata terza.

La
Corte
rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate
congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza in quanto,
pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si
risolvono tutte, quale più quale meno e sotto profili diversi, nella pretesa di
contrastare il risultato dell’attività svolta dalla corte di appello
(ed alla stessa affidato) relativa all’interpretazione del contenuto dei
contratti stipulati dalle parti il 5/8/1994 (contratti preliminari) e il
5/9/1994 (definitivo) ed all’individuazione dei diritti e degli obblighi
derivanti per i contraenti da tali negozi. In particolare la ricorrente ha
fatto riferimento alle clausole di cui agli articoli 4, 5 e 6 del contratto e
ad asserite violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..

Al riguardo è sufficiente il richiamo
al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’interpretazione degli atti di autonomia privata si
traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale
accertamento è incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione
sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato
di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica
contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. 1/identificazione della
volontà contrattuale – che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed
obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al
giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno
della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano
insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

La giurisprudenza di questa Corte ha
anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta
da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all’accertamento della comune
intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del
gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi
sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e
collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti
all’individuazione della comune intenzione stessa.

In particolare, nella ricerca della
comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del
contratto, il primo e principale strumento
dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del
contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto
contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto
sufficientemente preciso, che l’interprete possa ricercare un significato
diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici,
il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell’insufficienza del
mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà
contrattuale (tra le tante, sentenze 5/2/2004 n. 2153; 8/1/2003 n. 83;
20/11/2000 n. 14974).

Nella specie, come sopra ampiamente
riportato nella parte narrativa che precede, il giudice di secondo grado ha proceduto all’interpretazione del contratto in
questione – e delle indicate clausole contrattuali il cui testo, nelle parti
essenziali, e stato riprodotto nella decisione impugnata – ed alla va-lutazione
del significato letterale e logico dell
"espressione "completamente interrate" contenuta nella clausola
concordate dalle parti con l’articolo 4 del contratto. La corte di merito è
quindi pervenuta alla conclusione che il senso della riferita espressione era
"di solare chiarezza" e non si poneva in contrasto con le clausole
contrattuali di cui ai successivi articoli 5 (contenente disposizione
subordinata e residuale rispetto alla clausola n. 4) e 6 (contenente
disposizione di carattere esecutivo ed attuativo
della disciplina complessivamente dettata dal contratto) aventi ad oggetto,
rispettivamente, la convenzione esecutiva PEC e la delega conferita dalla N.
alla Villa G. per la richiesta delle concessioni necessarie per l’attuazione pratica del piano edilizio.

Il procedimento logico-giuridico
sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in
quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il
risultato dell’interpretazione del contenuto del detto contratto e della citata
clausola è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di
ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata e corretta, immune dai vizi
denunciati.

Nella sentenza impugnata sono
evidenziati i punti salienti della decisione e risulta
chiaramente individuabile la "ratio decidendi"
adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione
cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che
le censure in proposito mosse dalla ricorrente devono ritenersi rivolte non
alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente,
al convincimento stesso e, cioè all’interpretazione del contratto e delle
clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: la Villa G. contrappone
all’interpretazione del contratto ritenuta dalla corte di merito la propria
interpretazione.

E’ da ritenere corretta l’operazione
ermeneutica compiuta dalla corte territoriale la quale non è incorsa nella
denunciata violazione dei criteri interpretativi di cui agli art. 1362 e 1363
c.c. non avendo trascurato di esaminare il senso letterale delle parole usate
dai contraenti, nè di indagare sulla
loro comune intenzione, nè tantomeno di
ricercare il significato risultante alla connessione delle clausole. Pertanto, anche se la ricorrente lamenta la violazione delle citate
norme codicistiche. svolgendo al riguardo
generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei canoni
interpretativi da parte della corte di appello, rende manifesto che è stato
investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il
che è inammissibile in questa sede.

Va inoltre aggiunto che alcune delle
censure mosse dalla ricorrente sono inammissibili sia per la
loro genericità, sia per essere relative solo a limitate e non esaustive
argomentazioni sviluppate nell’impugnata sentenza e poste a base del
convincimento del giudice di secondo grado.

Sotto il primo aspetto va evidenziato
che la Villa G.
ha lamentato (in particolare con il terzo profilo del primo motivo di ricorso)
la violazione delle norme di attuazione del PRO e
delle norme della L.R. 56/1977 senza precisare quali
parti di tali norme sarebbero state erroneamente applicate dalla corte di
appello, perchè e come si sarebbe realizzata la detta violazione, l’avvenuta
deduzione nel giudizio di gravame della questione relativa alla corretta
applicazione delle norme regolamentari e legislative genericamente richiamate
in ricorso.

Sotto altro aspetto va segnalato che.
come già sottolineato, nella sentenza impugnata la
corte di appello ha espressamente affermalo a sostegno della propria decisione:
a) in relazione alle previsione del PFC, che le parti avevano richiamato e recepito
nel contratto (all’articolo 5) il contenuto di tale PEC al solo fine "di
trasferire a carico della Residenza Villa G. tutti gli oneri e i pagamenti
previsti" nella detta convenzione urbanistica; b) in relazione alla
clausola di cui all’articolo 6 del contratto, che la delega rilasciata dalla N.
alla Villa G. aveva una funzione limitata e circoscritta in quanto
oggettivamente finalizzata "al rispetto delle disposizioni contenute nel
negozio"; c) in relazione ai contratti preliminari, che in tali contratti:
1) non erano indicati "sbilanci e variazioni di quote"; 2) i boxes da trasferire erano ubicati in zona diversa da quella
in questione; 3) il trasferimento sarebbe avvenuto in adempimento del rapporto
complessivo.

La società ricorrente, con i motivi
in esame, non ha mosso alcuna censura contro le riferite argomentazioni poste a
base delle riportate parti della decisione impugnata (interpretazione degli
articoli 5 e 6 del contratto in esame e contenuto dei contratti preliminari)
idonee in via autonoma (a prescindere dalla loro fondatezza) a sorreggere sul
piano logico e giuridico la detta decisione in relazione alla
questione concernente la valutazione del comportamento complessivo della N.
anteriore e posteriore alla stipula del contratto definitivo.

Soccorre pertanto il consolidato
principio giurisprudenziale secondo cui se una sentenza è sorretta da una
molteplicità di ragioni giuridiche. tra loro
indipendenti, tutte devono essere investite da)ricorso: in mancanza, poichè anche soltanto una di esse è idonea a giustificare
la decisione, l’impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile
posto che la sua eventuale fondatezza non varrebbe comunque a scalfire la
pronuncia di cui si chiede l’annullamento.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato
con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata
in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi E. 100.00. oltre E. 3.000.00 a titolo di onorari.

Così deciso in Roma, il 4 novembre
2004.

Depositato in Cancelleria il 3
dicembre 2004.