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Tuesday 25 February 2020

Contestazione a catena e misura cautelare. A volte ritornano.

Per la ricorrenza della contestazione a catena tra fatti di reato tra i quali sussiste connessione occorrono due presupposti costituiti dall’anteriorità dei fatti di reato giudicati dalla seconda delle due ordinanze di custodia cautelare e dalla desumibilità degli atti posti a fondamento dello stesso provvedimento restrittivo al momento dell’emissione della pregressa misura custodiale. 
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 6936/20; depositata il 21 febbraio)

La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, ed ove non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo, anche se riferito allo stesso reato per cui è stato emanato l’altro; ciò in quanto l’art. 297, comma 3, c.p.p. è inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di specifica disposizione di legge.

L’articolo 297 comma 3 c.p.p.. La norma recita «gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l’ordinanza che le dispone è notificata a norma dell’articolo 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave.
La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma – omissis».
Il tenore della norma a me par chiaro: gli effetti della misura custodiale, che nel nostro sistema è misura da applicarsi in via residuale posto che essa interviene privando il cittadino della libertà, bene dotato di protezione Costituzionale di grado massimo, decorrono dal momento della sua esecuzione, ed il termine inziale da computarsi ai fini della decadenza della misura per effetto della scadenza del termine di fase è da computarsi, nel caso di indagato o imputato attinto da più misure, dall’esecuzione della prima misura, sia che il fatto sia il medesimo, anche se diversamente circostanziato o qualificato, sia che esso sia differente, purché commesso anteriormente al fatto per il quale è stata emessa misura cautelare personale, sempre che esso sia connesso ex art. 12, comma 1, lett. b) e c).
La disposizione non si applica nel caso di fatti che non siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione (ovviamente connessione relativa al disposto dell’articolo 12 lettere b) e c).
Dunque ai fini di negare l’applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 297 comma 3 c.p.p., sempre a mio modestissimo avviso, dovrebbero ricorrere questi presupposti: fatti differenti, non collegati da connessione, nel senso indicato dal Legislatore, impossibilità di desumere dagli atti inerenti il primo procedimento la esistenza di fatti, differenti, atti a richiedere ed ottenere misura custodiale compiuti anteriormente al momento della richiesta della misura custodiale in essere.
Il tutto, nel caso concreto, rapportato ad un’ipotesi di reato contestata ex articolo 416 bis c.p. che, francamente, pare essere il caso più eclatante della possibile ricorrenza di contestazioni a catena.

Il contenuto del ricorso. Il ricorrente si doleva dell’esistenza degli indici sufficienti e necessari a richiedere l’applicazione del disposto dell’articolo 297 terzo comma c.p.p. che il Giudice aveva invece ritenuto quale inesistenti, ponendo in luce vizio di motivazione in riferimento alla mancanza di percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi indiziari che giustificavano l’emissione dell’ordinanza custodiale censurata e delle connotazioni di novità che caratterizzavano la stessa, nonché dell’incongruità del percorso argomentativo seguito dal giudice emittente il provvedimento che non forniva esaustive ragioni atte ad imporre l’esclusione di  ipotesi di contestazione a catena.

La risposta della Corte. La lettura della sentenza è tutt’altro, almeno per me, che agevole.
L’esito della pronuncia, rigetto del ricorso, si fonda sulle due massime che sono state indicate in apertura al presente commento.
Si tratta, con riferimento alla prima delle due massime, di un approdo giurisprudenziale pacifico che però si scontra con due dati che non possono essere sottaciuti: il primo è relativo alla necessità di effettuare una verifica approfondita in fatto di quali siano i fatti desumibili dagli atti già in possesso dell’autorità procedente al momento dell’emissione della seconda ordinanza cautelare, ed il secondo dato dall’inesistenza di simile richiesta nel tenore dell’articolo 297 comma 3 c.p.p.
La seconda massima richiamata, espressamente indicata nel corpo della motivazione della Suprema Corte, risale ad un precedente del 1998, individuato quale genesi di un “filone giurisprudenziale consolidato”, “insuperato principio di diritto”.
Un premio a chi saprà trovarne la diretta ed incontestabile derivazione dal tenore della norma positiva.

Avv. Claudio Bossi