Tributario e Fiscale

Friday 15 July 2005

Contenzioso tributario. Illegittimo che la cessazione della materia del contendere inibisca la statuizione sulle spese SENTENZA della Corte costituzionale N. 274 dell’ ANNO 2005

Contenzioso tributario. Illegittimo che la cessazione della materia del
contendere inibisca la statuizione sulle spese

SENTENZA della Corte costituzionale
N. 274 dell’ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente

– Guido NEPPI MODONA Giudice

– Annibale MARINI "

– Franco BILE "

– Giovanni Maria FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfonso QUARANTA
"

– Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso
con ordinanza del 14 ottobre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di
Napoli sul ricorso proposto da Costruzioni Cerimele S.p.a. in liquidazione contro l’Ufficio delle Entrate di
Napoli 1, iscritta al n. 1021 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 4
maggio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 9 dicembre 1997
la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), "nella parte in cui preclude ai giudici, nella
declaratoria di estinzione della controversia per
cessazione della materia del contendere, di condannare l’Amministrazione
virtualmente soccombente al pagamento delle spese".

Con successiva ordinanza del 14
ottobre 2003 il medesimo giudice ha rinnovato l’ordine di trasmissione degli
atti a questa Corte, rimasto precedentemente ineseguito.

1.1.– Il giudizio a quo ha ad oggetto
l’impugnativa di una cartella di pagamento emessa nell’anno 1996 dal I Ufficio IVA di Napoli nei confronti di una società in
liquidazione, per l’importo di £. 1.401.962.497.

In punto di fatto, il giudice adito
ha accertato che, successivamente all’instaurazione
del giudizio, l’Ufficio impositore aveva disposto lo sgravio, in sede di autotutela, dell’intera somma iscritta a ruolo.

Cessata di conseguenza la materia del
contendere, rileva il rimettente che andrebbe dichiarata l’estinzione del
giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del
1992, con conseguente applicabilità della disposizione di cui
al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui "le spese del
giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha
anticipate, salvo diverse disposizioni di legge".

Si tratta – continua il rimettente –
di una disposizione che preclude l’applicabilità, nel processo tributario,
della disciplina propria del processo civile, secondo
la quale il regolamento delle spese, nel caso di cessazione della materia del
contendere, consegue invece alla valutazione della soccombenza virtuale rimessa
al giudice della causa.

1.2.– Ad avviso del medesimo
rimettente, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi
costituzionali sotto un duplice profilo.

In primo luogo – tenuto conto che,
per la particolare natura del processo tributario, solo il contribuente può
assumere la veste di ricorrente e d’altro canto la cessazione della materia del
contendere consegue, normalmente, ad atti compiuti
dall’amministrazione convenuta in via di autotutela –
sarebbe leso il principio di uguaglianza di trattamento tra le parti del
processo, esonerandosi irragionevolmente l’amministrazione dall’onere del
pagamento delle spese anticipate dalla controparte.

In secondo luogo,
considerata l’esistenza dell’obbligo di difesa tecnica per le cause di valore
superiore a £.
5.000.000, la norma di cui si tratta costituirebbe un indubbio ostacolo
all’esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela
giurisdizionale di cui all’art. 24 della Costituzione.

Considerato in diritto

1.– La Commissione tributaria
provinciale di Napoli dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 46,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), secondo cui, in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze
tributarie o per qualsiasi altra ipotesi di cessazione della materia del
contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo
diverse disposizioni di legge.

La norma impugnata violerebbe il principio
di eguaglianza, favorendo ingiustamente
l’amministrazione finanziaria nei confronti della controparte, e si porrebbe
altresì in contrasto con il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 della
Costituzione, operando in funzione obiettivamente dissuasiva rispetto
all’esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela
giurisdizionale.

2.– L’art. 46, comma 3, del decreto
legislativo n. 546 del 1992 è stato più volte oggetto di scrutinio di
legittimità costituzionale, in riferimento a diversi parametri
ed anche all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’asserita
violazione del principio di eguaglianza rispetto al tertium
comparationis rappresentato dalla disciplina del
processo civile. Le relative questioni sono state dichiarate non fondate
(sentenza n. 53 del 1998), manifestamente infondate (ordinanze n. 465 del 2000,
n. 265 e n. 77 del 1999, n. 368 del 1998) o manifestamente inammissibili
(ordinanza n. 68 del 2005).

La questione di legittimità
costituzionale della stessa norma deve essere ora esaminata sotto il diverso
aspetto, anch’esso evocato dal rimettente, della irragionevolezza
della norma censurata.

Il rimettente, infatti, nel rilevare
che la norma avvantaggia in maniera ingiustificata la parte che determina con
un proprio comportamento volontario la cessazione della materia del contendere
(il che, egli afferma, "può avvenire – e avviene con maggior frequenza –
per effetto di ravvedimento dell’Amministrazione finanziaria nel corso della
controversia attraverso l’istituto dell’autotutela")
denuncia solo apparentemente una violazione del principio di eguaglianza
tra le parti del processo – proprio in quanto, come egli stesso implicitamente
riconosce, della norma può giovarsi talvolta anche il contribuente – ma in
realtà pone in dubbio la ragionevolezza stessa del regolamento delle spese
dettato, in riferimento a tale ipotesi astratta, dalla norma impugnata.

2.1.– La questione, prospettata in
tali termini, è fondata.

Occorre muovere dalla premessa che il
processo tributario è in linea generale ispirato – non diversamente da quello
civile o amministrativo – al principio di responsabilità per le spese del
giudizio, come dimostrano l’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992,
secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il
potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l’art.
44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al
ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti,
salvo diverso accordo tra loro.

La compensazione ope
legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel
principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che
pone in essere un comportamento (il ritiro dell’atto, nel caso
dell’amministrazione, o l’acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del
contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle
altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del
pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata,
obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario,
dell’assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla
mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

L’intrinseca irragionevolezza della
norma, in quanto riferita all’ipotesi di ritiro dell’atto impugnato, che
ricorre nel giudizio a quo, emerge del resto con particolare evidenza anche nel
confronto con la disciplina prevista per l’ipotesi di annullamento
o riforma dell’atto, in via di autotutela, nel corso
del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria.
L’art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali), dispone infatti,
in tal caso, che "il tribunale amministrativo regionale dà atto della
cessata materia del contendere e provvede sulle spese", anche, ovviamente,
dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.

3.– L’art. 46, comma 3, del decreto
legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva
lesivo, sotto l’aspetto considerato, del principio di ragionevolezza,
riconducibile all’art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata
l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi –
cui esclusivamente ha riguardo l’ordinanza di rimessione – di cessazione della
materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione
tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto
legislativo n. 546 del 1992.

Resta assorbita ogni altra e diversa
censura avanzata dal rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in
cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere
diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il4 luglio
2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12
luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA