Ambiente

Saturday 29 May 2004

Contenute nel decreto legge 3.5.2004 alcune disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dell’ Agenzia Europea per la sicurezza alimentare.

Contenute nel decreto legge 3.5.2004 alcune disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dell’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n.113

Disposizioni per assicurare la funzionalita’ dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare. (GU n. 104 del 5-5-2004)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di realizzare

taluni  interventi straordinari all’interno del nodo urbano di Parma,

citta’  prescelta  quale  sede  dell’Agenzia europea per la sicurezza

alimentare;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 aprile 2004;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                                Art. 1.

  1. Per gli interventi straordinari volti all’adeguamento funzionale

ed  al  miglioramento  della  sicurezza della citta’ di Parma, scelta

dall’Unione  europea quale sede dell’Agenzia europea per la sicurezza

alimentare,  e’ autorizzato a favore del comune di Parma un limite di

impegno  quindicennale  pari  ad euro 6.450.000 a decorrere dall’anno

2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione  di  spesa  di  cui  all’articolo 13  della legge

1° agosto  2002,  n.  166,  cosi’  come rifinanziata dall’articolo 4,

comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  2. Il  programma  degli  interventi da realizzare nell’ambito delle

disponibilita’  autorizzate  dal comma 1 e’ predisposto dal comune di

Parma  ed  approvato  con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei  trasporti,  sentito  il  Ministro dell’economia e delle finanze,

entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

  3. Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 2.

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 3 maggio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture

                              e dei trasporti

                              Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli