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Friday 30 January 2004

Confermato che gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti se l’ intervento non incide sul carico urbanistico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 29 gennaio 2004 n. 295

Confermato che gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti se l’intervento non incide sul carico urbanistico.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 29 gennaio 2004 n. 295 – Pres. Elefante, Est. Mastrandrea – Comune di Gattatico (Avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Montecchio Est s.r.l. (Avv.ti D’Amelio e Ognibene)

FATTO

1. La società originaria ricorrente acquistava, con rogito notarile del 19 febbraio 1992, un complesso immobiliare costituito da capannoni ad uso industriale con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva.

Tale complesso risultava già frazionato in base al tipo di frazionamento n. 1328/91, approvato dall’U.T.E. di Reggio Emilia il 23 dicembre 1991, al n. 82379 di protocollo.

La Montecchio, dunque, presentava istanza di concessione edilizia per procedere all’ampliamento del predetto complesso di capannoni.

L’ampliamento in questione doveva realizzarsi in perfetta aderenza al fabbricato industriale già esistente, per come censito catastalmente.

Rappresenta, inoltre, l’appellata che l’ampliamento richiesto, relativo ad una superficie di 726 mq., non incideva né comportava alcun intervento sul fabbricato preesistente.

2. Ciò nonostante, l’Amministrazione comunale appellante, con la concessione impugnata in parte qua, conteggiava gli oneri di urbanizzazione dovuti considerando non solo la superficie interessata dall’ampliamento ma anche quella del fabbricato preesistente, richiedendo in sostanza per una seconda volta il pagamento degli oneri sulla superficie già realizzata.

Analogo criterio l’Amministrazione comunale seguiva in ordine alla monetizzazione delle aree di parcheggio pubblico P1.

3. La società appellata insorgeva quindi, con ricorso proposto nel dicembre 1992, dinanzi al TAR di Parma, lamentando che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto chiedere gli oneri concessori in ragione dell’obiettiva attività edificatoria effettuata, considerata quest’ultima ex se.

4. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il Tribunale amministrativo adito ha ritenuto fondate e dunque degne di accoglimento le lagnanze della società Montecchio, applicando il principio generale per cui l’attività edilizia partecipa soltanto agli oneri ad essa effettivamente relativi.

5. Il Comune di Gattatico ha interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, contestata in punto di fatto e di diritto.

6. L’appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello, con integrale riproposizione, tra l’altro, delle argomentazioni dedotte in primo grado.

Le parti hanno depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello deve essere respinto.

Giova, ai fini del decidere, puntualizzare qualche elemento di fatto che, grazie anche allo svolgersi del processo e alla documentazione versata agli atti di causa, può darsi ormai per acquisito e incontestabile.

Come accennato in narrativa, l’appellata ha impugnato la concessione edilizia n. 94/92, rilasciata in suo favore dal Comune di Gattatico ai fini dell’ampliamento di un capannone industriale-artigianale, nella parte in cui gli oneri di urbanizzazione (e la monetizzazione dei parcheggi di P1) gravanti sul concessionario sono stati quantificati calcolandoli non solo sulla superficie dell’ampliamento ma anche sulla superficie del preesistente fabbricato.

Ciò posto, occorre dare atto delle seguenti circostanze, la cui veridicità non può essere scalfita dalla parte pubblica appellante:

a) il complesso immobiliare interessato, costituito da capannoni ad uso industriale con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva, è stato acquistato dalla Montecchio Est s.r.l. con rogito a ministero Notaio Varchetta in data 19 febbraio 1992;

b) tale complesso immobiliare risultava già frazionato, a cura della precedente proprietà, in base al tipo di frazionamento n. 1328 del 1991, approvato dall’U.T.E. di Reggio Emilia il 23 dicembre 1991, al n. prot. 82379. Ulteriore riprova di tale circostanza è data dal timbro di avvenuta ricezione del predetto frazionamento apposto dal Comune di Gattatico in data 12 dicembre 1991;

c) la Montecchio Est ha presentato in data 27 luglio 1992 istanza di concessione edilizia onerosa per realizzare (sul mappale n. 273 del foglio 42 C.T. del Comune di Gattatico) un ampliamento del predetto complesso di capannoni. Ampliamento, relativo ad una superficie di 726 mq., da realizzarsi in perfetta aderenza al fabbricato industriale già esistente, e censito al mappale n. 28 del foglio n. 42 del N.C.E.U., senza alcuna incidenza sullo stesso (fatte salve, è da ritenersi, le necessarie minime opere di raccordo).

2. Il TAR adito, nel ritenere fondate le ragioni dell’odierna appellata, ha ritenuto (giustamente) che l’Amministrazione comunale non fosse legittimata a conteggiare gli oneri di urbanizzazione, e a monetizzare le aree di parcheggio pubblico P1, aggiungendo alla superficie interessata dall’ampliamento la superficie del fabbricato preesistente (con doppio addebito, dunque, sulla superficie già costruita).

All’uopo il Tribunale territoriale si è avvalso del richiamo di norme e principi di legge, come l’art. 28, comma 1, n. 2, della l.r. 47/78, secondo cui gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione devono essere corrisposti in ragione del volume e della superficie da edificare, o, ancor più a monte, come il principio desumibile dall’art. 1 della l. 10/77, secondo il quale l’attività edilizia partecipa soltanto agli oneri ad essa relativi.

Non è mancato, altresì, a supporto delle argomentazioni dei primi giudici, un richiamo di giurisprudenza ritenuto conferente (anche se in verità riferito al contributo di costruzione, il quale, essendo strettamente e specificatamente connesso alla facoltà di edificare, deve essere corrisposto in ragione dell’obiettiva attività edificatoria che viene compiuta, considerata ex se).

3. In realtà, occorre evidenziare, e su questo punto la motivazione della sentenza appellata va debitamente corretta ed integrata, pur restando inalterate le conclusioni circa la fondatezza del gravame introduttivo, che nella fattispecie in trattazione si discorre non di contributi sul costo di costruzione ma di oneri di urbanizzazione, ovvero di oneri che vanno oggettivamente riferiti alla variazione di carico urbanistico e che hanno funzione sostitutiva delle opere di urbanizzazione (nel senso che possono essere sostituiti dalla realizzazione delle opere stesse da parte del richiedente la concessione). Stando così le cose, il contributo di concessione per gli oneri di urbanizzazione non è dovuto in ipotesi di intervento edilizio che non ha inciso sul carico urbanistico della zona (Cons. Stato, V, 21 dicembre 1994, n. 1563).

Ciò non toglie, tuttavia, che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune reclamante, non possono essere messi a carico dell’attuale appellata gli oneri connessi all’eventuale variazione del carico urbanistico esulante dall’intervento assentito.

Non a caso si ritiene che obbligato al pagamento dei contributi in questione sia il proprietario richiedente la concessione edilizia ai fini della realizzazione dell’intervento che comporta il mutamento del carico urbanistico, nei limiti degli effetti dell’intervento stesso, e non, ad esempio, il successivo acquirente dell’immobile interessato, che sia rimasto del tutto estraneo all’intervento (cfr. Cass., 20 dicembre 1994, n. 10947; Cons. Stato, V, 26 marzo 1996, n. 294).

Del resto, entrambe le componenti che confluiscono nel contributo concessorio (oneri di urbanizzazione, commisurati al peso derivante alla collettività, sul piano edificatorio, dalla nuova costruzione e costo di costruzione, correlato invece al vantaggio economico conseguito dall’interessato) debbono essere riferite al momento del rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056).

Il soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento del contributo è il destinatario della concessione edilizia, ma in relazione all’intervento assentito.

4. Non vi è dunque motivo per cui all’odierna appellata, che ha ottenuto il permesso ad un intervento (ampliamento di capannone industriale) che non incide affatto sul fabbricato preesistente, vengano addossati oneri di urbanizzazione calcolati anche sulla parte già costruita e non strettamente interessata dall’intervento stesso (salve le necessarie opere di raccordo, costruendosi in aderenza); il tutto in relazione a un presunto mutamento di carico urbanistico, connesso al frazionamento del complesso immobiliare, che se vi è stato (la prospettazione del Comune appellante sul punto è, in ogni caso, particolarmente vaga), ha visto la Montecchio Est completamente estranea.

E’ opportuno aggiungere che la deliberazione consiliare di C.R. n. 3098 del 14 marzo 1990, recante le tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione ed invocata dalla Montecchio in prime cure, ha disposto che per gli interventi su edifici esistenti comportanti aumento di carico urbanistico la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è esclusivamente quella riferita alla parte in aumento, salvo che l’intervento incida anche sulla parte preesistente (cosa che nel caso non è avvenuta).

Ad ogni modo, anche se si volesse prendere spunto dalle argomentazioni finali del Comune ricorrente e quindi affermare che la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è connessa al rilascio di una concessione edilizia, ma che questa non è richiesta per il frazionamento di un complesso immobiliare, resterebbe intatta l’assorbente considerazione che l’eventuale mutamento complessivo del carico urbanistico non può esser posto a carico del richiedente una concessione edilizia per un intervento la cui realizzazione non incide per nulla sulle costruzioni preesistenti, tanto più ove il frazionamento di queste ultime ha visto il richiedente stesso in posizione di assoluta estraneità.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va rigettato.

Sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Agostino Elefante Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Marco Lipari Consigliere

Gerardo Mastrandrea Consigliere est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Gerardo Mastrandrea f.to Agostino Elefante

Depositata in Segreteria in data 29 gennaio 2004.