Tributario e Fiscale

Thursday 01 May 2003

Condoni fiscali: i chiarimenti per associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro – loco.

Condoni fiscali: i chiarimenti per associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro – loco.

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 24 del 30.04.2003

INDICE

1 Premessa

2 Quadro normativo

2.1 Imposte sui redditi

2.2 Imposta sul valore aggiunto

2.3 Adempimenti

3 Riflessi in materia di sanatorie fiscali

4 Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi – Articolo 8

4.1 Imposte sui redditi

4.2 Imposta sul valore aggiunto

5 Definizione automatica per gli anni pregressi – Articolo 9

5.1 Imposte sui redditi

5.2 Imposta sul valore aggiunto

1 Premessa

La presente circolare riassume il contenuto delle risposte fornite in occasione dei numerosi convegni organizzati con la collaborazione delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate.

2 Quadro normativo

2.1 Imposte sui redditi

Il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche nonchè delle associazioni senza fine di lucro e delle pro-loco che optano per l’applicazione della disposizione della legge 16 dicembre 1991, n. 398 viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, ora fissato nella misura del 3 per cento dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 era stabilito nella misura del 6 per cento), e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

2.2 Imposta sul valore aggiunto

I soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tale articolo prevede che, agli effetti della determinazione dell’IVA, la detrazione di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 è forfetizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

Specifiche percentuali di detrazione forfetizzata sono previste, invece, per le prestazioni di sponsorizzazione e per le cessioni o concessioni dei diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

In particolare viene previsto che:

– per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell’imposta relativa alle operazioni stesse;

– per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle operazioni stesse.

2.3 Adempimenti

I soggetti che optano per le disposizioni della legge n.398 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14-15-16-18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973.

Gli stessi soggetti sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1973, ivi compreso quello della tenuta del registro dei corrispettivi e della presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Gli adempimenti cui sono tenute le associazioni in argomento variano a seconda che si riferiscano ai periodi chiusi entro il 31 dicembre 1999 ovvero a quelli successivi, con inizio dal 1 gennaio 2000.

Fino al 31 dicembre 1999

I soggetti che hanno applicato la legge n. 398 erano tenuti ad annotare i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nella distinta o dichiarazione di incasso previste dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

Sulla base delle annotazioni effettuate nella distinta o dichiarazione d’incasso, il competente ufficio SIAE liquidava l’imposta sugli spettacoli, se dovuta, nonchè l’IVA secondo il regime a detrazione forfetizzata di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il cui pagamento doveva essere effettuato, nei termini fissati dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640, allo stesso ufficio SIAE.

Dal 1 gennaio 2000.

L’articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che le stesse devono:

– versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

– numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

– annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

3 Riflessi in materia di sanatorie fiscali

Preliminarmente occorre rilevare come le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non sembrano contenere preclusioni in ordine alla possibilità di fruire della integrazione degli imponibili nonchè della definizione automatica per gli anni pregressi, per quei soggetti che, ai fini della determinazione del reddito imponibile si avvalgono del regime fiscale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

4 Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi – Articolo 8

4.1 Imposte sui redditi

Per tutte le imposte per le quali sussiste, in capo ai predetti soggetti, l’obbligo di presentazione della dichiarazione – Irpeg ed Irap – ancorché la determinazione della base imponibile avvenga in maniera forfetaria, le associazioni di cui trattasi possono fruire delle disposizioni agevolative, contenute nell’articolo 8 della esaminata legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni dettate per la generalità dei contribuenti.

Conseguentemente, un soggetto in regime della legge n. 398 del 1991, che intende integrare gli imponibili per una (o più) annualità compresa tra il 1997 ed il 2001, al pari di un qualsiasi altro contribuente, deve:

a) presentare apposita dichiarazione integrativa, redatta su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

b) versare i maggiori importi dovuti in base alla dichiarazione integrativa, attraverso l’applicazione, sui maggiori imponibili determinati, delle aliquote vigenti nei periodi d’imposta interessati dall’integrazione.

4.2 Imposta sul valore aggiunto

Ai fini Iva, invece, la citata legge n. 398 del 1991 prevede, oltre alla forfetizzazione della detrazione di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva, ai sensi dell’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Al riguardo si rileva che trattandosi di soggetti esonerati per legge dalla presentazione della relativa dichiarazione Iva, la stessa non può essere considerata come omessa.

Conseguentemente, ai fini dell’integrazione, la maggiore imposta indicata nell’apposita dichiarazione andrà ad aggiungersi a quella liquidata dalla SIAE sulla base delle distinte o dichiarazioni d’incasso redatte dal contribuente per le annualità 1998 e 1999, ovvero, per quelle successive, all’IVA annotata nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 e quindi versata con il modello F24.

5 Definizione automatica per gli anni pregressi – Articolo 9

5.1 Imposte sui redditi

I soggetti in esame sono ammessi anche alla definizione automatica disposta dall’articolo 9 della legge in esame.

Relativamente all’IRPEG e all’IRAP la definizione si perfeziona nei modi ordinari con il versamento dell’imposta calcolato ai sensi del comma 2 (applicando le percentuali ivi previste all’imposta lorda IRPEG e IRAP emergente dalle relative dichiarazioni originarie), applicando i minimi previsti per i titolari di reddito d’impresa di cui al comma 3, lettera b); in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa a una delle predette imposte l’importo da versare non potrà risultare inferiore a 3.000 euro per ciascun periodo d’imposta ai sensi del comma 8.

5.2 Imposta sul valore aggiunto

Al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte al precedente paragrafo 3.3.2, evidenziando che, trattandosi di soggetti esonerati per legge dalla presentazione della relativa dichiarazione IVA, la stessa non può essere considerata come omessa e, pertanto, le annualità definibili, relativamente all’imposta in esame, sono quelle comprese fra il 1998 ed il 2001. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), della legge n. 289 del 2002, ai fini IVA la definizione si perfeziona con il versamento, per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell’imposta relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel periodo d’imposta, nonchè all’imposta detratta.

Come chiarito nella circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E, “…la base su cui commisurare la percentuale per determinare l’importo dovuto ai fini della definizione automatica è, quindi, l’ammontare dell’imposta effettivamente detratta nell’esercizio e non quella detraibile”.

Per i soggetti che optano per la legge n. 398 del 1991, deve farsi, dunque, riferimento all’imposta detratta forfetariamente.

Ai fini dell’individuazione dell’imponibile per l’applicazione dell’articolo 9, assumono rilevanza, in luogo della dichiarazione Iva, fino al 31 dicembre 1999, le distinte o dichiarazione d’incasso (copia delle quali è conservata dalla SIAE) e, dal 1 gennaio 2000, il modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 corredato dei versamenti effettuati con il citato modello F24.