Penale

Friday 22 July 2005

Condannato per interruzione di pubblico servizio il farmacista che apriva sempre in ritardo Cassazione -Sezione sesta penale(up) – sentenza 23 giugno-20 luglio 2005, n. 26934

Condannato per interruzione di pubblico servizio il farmacista che apriva
sempre in ritardo

Cassazione –Sezione sesta penale(up)
– sentenza 23 giugno-20 luglio 2005, n. 26934

Presidente Sansone – estensore Carcano – Ricorrente Savino

Ritenuto in fatto

1. Aldo Savino propone ricorso contro
la sentenza 11 ottobre 2004 della Corte d’appello di Salerno con la quale è sta confermata la decisione 18 dicembre 2002 del
tribunale di Vallo della Lucania che lo dichiarò
responsabile del delitto di interruzione di pubblico servizio, perché, quale
titolare della farmacia di Laurito turbava la
regolarità del relativo servizio di pubblica necessità, provvedendo
all’apertura dell’esercizio, con sistematico ritardo sia al mattino che al
pomeriggio, di circa trenta/quarantacinque minuti.

1.1. Ad avviso del giudice d’appello,
il quadro probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado trova
conferma nelle risultanze processuali e giustifica la
responsabilità di Aldo Savino per il delitto di cui all’articolo340 Cp.

La Corte territoriale ha disatteso le
censure poste alla decisione di primo grado e ha ritenuto che í sistematici
ritardi nell’apertura
della farmacia avevano arrecato “turbamento” alla regolarità del servizio in
modo da alterare la tempestiva regolarità del servizio medesimo, specificamente
negata dal teste Mauro Aiello, costretto a recarsi in
due occasioni a comprare le medicine fuori paese. Inoltre, per la Corte di
merito, priva di fondamento é la tesi difensiva
secondo cui la contemporanea gestione di due farmacie, l’una in Laurito e l’altra in San Mauro La Bruca, avrebbe dovuto
giustificare la condotta di Aldo Savino, in quanto, nonostante la concessione
prevedesse l’esercizio delle due distinte attività, Savino era tenuto a
rispettare i doveri inerenti la regolarità del servizio e, se del caso, a
rinunciare ad una delle due. Peraltro, rileva la Corte, la distanza tra i due
paesi non era tale da giustificare la continuità dei ritardi.

2.‑ Con un unico motivo, articolato in
due distinti punti, la difesa di Aldo Savino deduce la
violazione o erronea applicazione dell’articolo340 Cp.

Ad avviso del ricorrente, la condotta
ascritta ad Aldo Savino non integra l’elemento materiale del reato di interruzione o turbamento di un pubblico sevizio, in
quanto non vi è stato un turbamento della funzionalità della farmacia, bensì
singoli episodi di brevissima durata che, come tali non hanno arrecato
pregiudizio alcuna alla regolarità dell’attività. Interruzione e turbamento sono condotte entrambe che devono essere incisive
per la regolarità del servizio, situazione non verificata e non accertata in
concreto.

Il ricorrente pone in risalto che
Aldo Savino ha rispettato le condizioni contenute
nella convenzione relativa al servizio affidatogli che non gli consentiva di
ricorrere all’ausilio di personale per la nella vendita di farmaci in San Mauro
La Bruca durante la chiusura della farmacia di Laurito.

Le modalità di esercizio
del pubblico servizio sono state quelle previste dalla convenzione che gli
affidava, oltre all’esercizio della farmacia in Laurito,
anche l’attività di vendita di farmaci in San Mauro La Bruca. Aldo Savino ha
puntualmente adempiuto agli obblighi assunti con la
convenzione, che contemplava il lasso di tempo per l’esercizio delle due
attività, e, dunque, non potrebbe configurarsi il reato di cui all’articolo 340
Cp.

I giudici di merito, rileva il
ricorrente, non avrebbero tenuto conto dell’operatività della scriminante di
cui all’articolo51 Cp, in quanto Savino avrebbe
puntualmente adempiuto agli doveri prescritti dalla
Convezione. Inoltre, non è stato accertato che i cittadini di Laurito e di San Mauro La Bruca abbiano
sofferto un pregiudizio, non essendo mai accaduto che abbiano trovato
chiuso le due farmacie.

La testimonianza di Mauro Aiello farebbe riferimento ad un contesto
del tutto diverso rispetto a quello enunciato nella imputazione.

Sotto altro profilo, il ricorrente
rileva che i giudici di merito non avrebbero tenuto
conto dell’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato. Nel
caso di specie vi sarebbe stato un comportamento colposo di Savino e non il
dolo di turbamento o di interruzione del servizio.

3.‑ Tale è la sintesi ex articolo 173,
comma 1, disp. att. Cpp dei
termini delle questioni poste.

Considerato in diritto

1.‑ Il ricorso é inammissibile perché
manifestamente infondato e, per altro verso non diretto a censurare mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito
sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di merito
e a prospettare una alternativa ricostruzione della
vicenda rispetto quella operata, in base al quadro probatorio descritto in
sentenza, dal giudice d’appello.

Come si è esposto in narrativa, la
Corte territoriale ha posto in rilievo gli accertamento compiti in sede di indagini e acquisiti nel corso del giudizio di primo
grado circa i sistematici ritardi nell’apertura della farmacia di Laurito. Oltre al teste Aiello,
nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti il
vigile urbano Francesco Botta e il maresciallo dei Carabinieri, Franco
Coltella, che hanno concordemente riferito dei ritardi sistematici e delle
lamentele dei cittadini di Laurito per il disservizio
della farmacia. Il giudice d’appello ha confermato tale complessivo quadro
probatorio e ha posto in rilievo che la convenzione, pur riguardando due a
distinte attività da svolgere nei due paesini, non determinava
l’obbligo di continuare a gestirle entrambe nel caso di difficoltà
nell’assicurare la regolarità del servizio.

Come noto, integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico la
condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice
ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare
andamento (Sezione sesta, 29 aprile 2001, Stivano rv.
219359).

Il giudice di merito si sono
correttamente attenuti a tale principio di diritto e hanno verificato che il
ritardo nell’espletamento del servizio è stato tale da
arrecare una apprezzabile riflesso sul suo buon andamento, tenuto conto anche
della specificità del sevizio diretto ad assicurare una tempestiva e puntuale
erogazioni di medicinali. Non è da revocare in dubbio che singoli ritardi non
integrano il reato in questione, allorché in concreto la
funzionalità del servizio non abbia subito alcuna disfunzione.

Nel nostro caso, però, si è accertato
che vi è stato un notevole disservizio tale da richiedere l’intervento dei
vigili urbani e dei Carabinieri sollecitati proprio dalle lamentele dei
cittadini di Laurito.

La sistematicità dei ritardi non può,
del resto, essere interpretata come mera inosservanza del dovere do rispettare
l’orario di apertura, perché essa ha determinato,
tenuto conto che la farmacia di Aldo Savino era l’unico dispensario di farmaci
in Laurito, un reale concreto pregiudizio al servizio
diretto a tutelare costituzionalmente tutelati quale il diritto alla salute.

Manifestamente infondata il rilievo concernente il mancato accertamento del dolo richiesto per
la configurazione del reato. Il mancato rispetto dell’orario, pur, se
ascrivibile ad una negligenza e a un disordine nella
organizzazione del lavoro, non per tale motivo può essere ascritto a colpa, in
quanto è espressine di una volontà sistematica di non rispettare il dovere
imposto dalle prescrizioni relative all’esercizio del servizio,
indipendentemente dalla ragioni che possano averlo determinato.

2. ‑ La coerenza e completezza del
ragionamento probatorio svolto dalla Corte d’appello in
ordine alla sussistenza di tutti
gli elementi costitutivi del delitto de quo rende manifestamente infondata la
censura articolata col ricorso. Peraltro, il ricorrente propone un a
ricostruzione e un significato probatorio delle dichiarazioni rese dai testi del tutto diverso
rispetto a quello, logico e argomentato, posto dal giudice di merito a
fondamento della propria decisione.

Regola juris
che è stata posta a fondamento di una oramai nota
pronuncia delle Su di questa Corte con la quale si è precisato che esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di
fatto posti a base della decisione, la cui valutazione é, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (Su, 30 aprile 1997, Dessimone,
rv.207994).

3. ‑In conclusione, questa Corte ritiene
che l’iter logico- argomentativo seguito dal giudice deve dare « … conto
nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati … ».

Il ricorso é, dunque, inammissibile
e, a norma dell’articolo 616 Cpp, il ricorrente va condannato, oltre che al
pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene
equo determinare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 186/00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.