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Thursday 14 April 2005

Concorsi pubblici ed elementi di potenziale identificazione. Il TAR Campania spiega in che termini si pone il problema dell’ anonimato delle prove scritte Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, Sezione II – Sentenza 1° aprile 2005

Concorsi pubblici ed elementi di potenziale identificazione. Il TAR
Campania spiega in che termini si pone il problema dell’anonimato delle prove
scritte

Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania – Salerno, Sezione II – Sentenza 1° aprile 2005, n. 378

FATTO

Con il ricorso menzionato in
epigrafe, l’istante espone di aver partecipato alla selezione interna per
titoli ed esami, volta a coprire un posto di istruttore
direttivo amministrativo – area amministrativa, in categoria – D progressione
economica D1, indetta dal Comune di Castel San
Giorgio giusta determina n. 9 del 14.1.2002 del Responsabile Settore Segreteria
(procedura alla quale aveva partecipato, oltre a lui, soltanto Capuano Daria); ma di non essere stato ammesso a sostenere
la prova orale prevista dopo lo svolgimento della prova scritta, per essere
stato il suo elaborato annullato in applicazione dell’art. 20, comma 9, del
regolamento Comunale per la
Disciplina delle procedure concorsuali, in quanto – a dire
della Commissione esaminatrice – recante"inequivocabilmente segni di
riconoscimento utili a poterne identificare l’autore" (ogni singolo
foglio, in alto, era contrassegnato da un numero progressivo, da 1 a 13 – cfr. verbale n. 3 del 17.12.2004).

Notizia della non ammissione (conseguente
al citato annullamento dell’elaborato) gli era stata data con la nota prot. n. 16956 del 17.12.2004 a
firma del Presidente della Commissione esaminatrice.

La procedura concorsuale risulta
essere poi stata portata a compimento con la sottoposizione a prova orale
dell’unica concorrente rimasta, e la successiva declaratoria di costei quale
vincitrice.

Tanto esposto, il
Cataldo impugna il provvedimento di annullamento del suo elaborato
scritto, con la conseguente esclusione dalla selezione, nonché i successivi
atti di questa, chiedendone l’annullamento per il seguente, articolato, motivo:
violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.;
artt. 2, 3 e segg. l. 241/1990; art. 14 d.P.R.
478/1994; art. 20 Reg. Comunale per la Disciplina delle
Procedure Concorsuali) – violazione dei principi generali in materia di
procedure concorsuali – eccesso di potere (difetto dei presupposti,
contraddittorietà, illogicità). In sostanza il ricorrente sostiene, per
un verso che la numerazione delle pagine di un elaborato concorsuale non è
idonea a costituire – per giurisprudenza costante – un segno suscettibile di
determinare il riconoscimento del candidato, e, per un altro verso che,
essendosi attestata la
Commissione esaminatrice su posizioni estremamente
rigorose in tema di individuazione di segni di riconoscimento, allora anche
l’elaborato dell’unica altra concorrente in lizza avrebbe dovuto essere
annullato per la presenza di analoghi segni (consistenti in numerose
cancellature, nell’uso di molteplici fogli di "brutta" scollegati
dalla versione finale, e nell’approvazione di segni di croce) suscettibili di
condurre all’identificazione del candidato.

Resistono il Comune di Castel San Giorgio e Capuano
Daria, in particolare eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata
specifica impugnazione dell’art. 20, comma 9, del Regolamento Comunale per la
Disciplina delle Procedure Concorsuali (lesivo nella parte in cui demanda
"al giudizio insindacabile della Commissione" ogni valutazione circa
l’individuazione di segni di riconoscimento nelle prove di esame
e circa l’esclusione di un candidato per tale motivo), e comunque deducendo
l’infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.

DIRITTO

Premesso che deve ritenersi
sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in
questione, riguardando questa una procedura concorsuale riservata a soli
soggetti interni alla P.A.,
ma finalizzata alla progressione dall’area funzionale "C" alla
diversa area funzionale "D" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 10183 del 26.5.2004; Cass. SS.UU.
n. 15403 del 15.10.2003; T.A.R. Lazio n. 3756 del
4.5.2004);

Considerato che il ricorrente
contesta la propria esclusione dalla prova scritta del concorso di cui
all’epigrafe, disposta in quanto la Commissione esaminatrice ha ritenuto che la
numerazione delle pagine sull’elaborato presentato fosse configurabile come
segno di riconoscimento;

Considerato che la formulazione
dell’art. 20, comma 9, del Regolamento Comunale per la Disciplina delle
Procedure Concorsuali non risulta ostativo alla proponibilità del
ricorso, dovendosi essa interpretare non nel senso di una impossibilità di
proporre impugnazione giurisdizionale contro le determinazioni della
Commissione giudicatrice in tema di individuazione di segni di riconoscimento
nelle prove scritte (una tale interpretazione sarebbe contra
legem, ed in particolare contraria agli artt. 24 e 113 Cost.); bensì come competenza esclusiva della Commissione
a prendere le necessarie determinazioni in proposito;

Considerato che
nelle procedure concorsuali il principio dell’anonimato delle prove scritte non
possa essere inteso in senso tanto rigoroso da invalidare ogni elaborato in cui
sia astrattamente ipotizzabile la riconoscibilità del suo autore, poiché
altrimenti non si potrebbe mai del tutto escludere la possibilità di
riconoscere un candidato dalle modalità di stesura di uno scritto autografo
(cfr. Cons. di Stato, sez. V, 1.10.2002, n. 5132;
Cons. di Stato sez. V, n. 5098 del 26.9.2000; Cons. di Giust. Amministr. per la regione siciliana n. 433 del 6.11.2000; T.A.R. Campania-Salerno n. 1617 del 19.11.2003; T.A.R. Puglia-Lecce n. 1941 del 5.4.2000);

Considerato che la capacità di un
segno a fungere da elemento di identificazione
sussista piuttosto quando la particolarità riscontrata nell’elaborato assuma un
carattere oggettivamente ed inequivocabilmente anomalo rispetto alle ordinarie
forme di manifestazione del pensiero e di riproduzione dello stesso per
iscritto (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 1208 del
29.9.1999; T.A.R. Campania-Salerno n. 1617 del
19.11.2003);

Considerato che la numerazione
progressiva dei fogli di un documento composto di tredici facciate non integri
gli estremi di un comportamento del concorrente chiaramente finalizzato a
rendersi riconoscibile, potendo la descritta modalità essere ricondotta al
fenomeno di estrinsecazione del pensiero e di
elaborazione di esso in forma scritta seguendo un naturale principio di ordine
(cfr. sullo specifico punto T.A.R. Puglia-Bari
n. 5415 dell’11.12.2001; T.A.R. Umbria n. 118 del 22.2.2001; T.A.R. Sicilia-Catania n. 1608 del 20.7.1994; T.A.R. Sicilia-Catania n. 306 del 5.5.1993), e del resto potendo
un eventuale intento fraudolento essere perseguito (in un caso particolare come
quello qui in discussione, in cui i concorrenti erano
soltanto due) con iniziative più semplici e meno appariscenti;

Ritenuto che pertanto l’esclusione di
Cataldo Fausto risulti illegittimamente disposta e
debba essere annullata unitamente a tutti i successivi atti della procedura
concorsuale emanati sul suo presupposto;

Ritenuto che l’annullamento
dell’impugnato atto di esclusione comporti l’obbligo
per l’amministrazione di procedere alla valutazione della prova scritta
presentata dal ricorrente, nonostante che sia ormai venuto meno l’anonimato
degli elaborati, poiché altrimenti il candidato illegittimamente escluso non
avrebbe una piena tutela giurisdizionale (pur garantita dalla carta
costituzionale) contro atti del tipo in questione, i quali, comunque,
nonostante il loro annullamento finirebbero con il produrre una inevitabile ed
insopprimibile lesione della pretesa sostanziale azionata in giudizio;

Ritenuto, nel
contempo, che il bilanciamento delle contrapposte esigenze (derivanti
dal principio di difesa giurisdizionale degli interessi vantati dal candidato
illegittimamente escluso e dal principio della "par condicio"
rispetto agli altri concorrenti) imponga che la Commissione
esaminatrice debba provvedere alla valutazione dell’elaborato (non più anonimo)
mediante un’ampia ed analitica motivazione (non limitata alla mera
enunciazione, numerica o sintetica, del risultato della prova), rendendo
adeguato conto del giudizio espresso in senso assoluto e comparativo (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836 del 19.12.2000);

Ritenuto, infine, che le spese di
giudizio seguano la soccombenza e vadano poste a carico dell’Amministrazione
intimata e della controinteressata, in solido tra
loro;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania
– Salerno – 2a Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
proposto da Cataldo Fausto, lo accoglie, e, per l’effetto,
così provvede:

a) annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente, nonché tutti i conseguenti
atti della procedura concorsuale su questo fondati, con necessità di
rinnovazione secondo i criteri indicati in parte motiva;

b) condanna il
Comune di Castel San Giorgio e Capuano
Daria, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese
di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 70,00 per
esborsi; Euro 430,00 per diritti; Euro 1.000,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.