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Thursday 01 April 2004

Con la legge 81/2004 l’ Italia si organizza per fronteggiare i rischi da bioterrorismo. DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.81

Con la legge 81/2004 l’Italia si organizza per fronteggiare i rischi da bioterrorismo

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.81

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica. (GU n. 76 del 31-3-2004)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per

la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2004);

  Ritenuta  la  straordinaria necessita’ ed urgenza di fronteggiare i

pericoli  insorti  a  livello  nazionale e internazionale connessi al

bioterrorismo,  che  impongono  adeguati interventi nei settori della

organizzazione  sanitaria,  della  prevenzione  e del controllo delle

malattie,  con  relativa  analisi  e  gestione dei rischi, nonche’ di

disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche

di rilevazione e diagnosi;

  Ritenuta  l’urgenza,  in  rapporto  alle malattie trasmissibili con

particolare  riferimento  al  riemergere  della  SARS,  di assicurare

misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 19 marzo 2004;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri dell’economia e

delle finanze e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                                Art. 1.

  1.  Al  fine  di contrastare le emergenze di salute pubblica legate

prevalentemente   alle   malattie   infettive   e   diffusive  ed  al

bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

    a) e’  istituito  presso  il  Ministero della salute un Centro di

coordinamento  tra  le  istituzioni  nazionali  e  regionali  per  la

valutazione  e  gestione  dei  rischi  e  per  la  comunicazione alla

popolazione  e  agli  operatori;  e’  autorizzata la spesa di euro 32

milioni e 650 mila per l’anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila per

l’anno  2005  e  di  euro 31 milioni e 900 mila a decorrere dall’anno

2006, per l’attivita’ ed il funzionamento del Centro;

    b) e’  istituito  un  Istituto di riferimento nazionale specifico

sulla  genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e

di  diagnosi,  collegato  con l’Istituto superiore di sanita’ e altre

istituzioni  scientifiche  nazionali  ed  internazionali, con sede in

Milano; sono autorizzate le seguenti spese:

      1) la  spesa  di  euro  7 milioni e 28 mila per l’anno 2004, di

euro  6  milioni e 508 mila per l’anno 2005 e di euro 6 milioni e 702

mila  a decorrere dall’anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla

ricerca  in  base  a  un programma approvato con decreto del Ministro

della  salute,  nonche’,  per  quanto  di  pertinenza dello Stato, al

rimborso delle spese di costituzione dell’Istituto medesimo;

      2)  la  spesa  di  euro  5  milioni  per  l’anno  2004  per gli

interventi   di   ristrutturazione   degli  edifici  adibiti  a  sede

dell’Istituto,  nonche’  per  le  attrezzature  del  medesimo, previa

presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

    c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con

i  laboratori  avanzati degli Stati Uniti, per l’affinamento continuo

delle  metodiche e la preparazione degli operatori, e’ autorizzata la

spesa  di  euro  12  milioni  e  945 mila per l’anno 2004, di euro 12

milioni  e  585  mila per l’anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila

per l’anno 2006.

                               Art. 2.

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 si provvede,

quanto  a  euro 5.000.000  per  l’anno  2004, mediante corrispondente

riduzione   della  proiezione  per  l’anno  2004  dello  stanziamento

iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell’ambito

dell’unita’  previsionale  di base in conto capitale «Fondo speciale»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo  al  Ministero  della salute, e quanto a euro 52.623.000 per

l’anno  2004,  euro 44.543.000 per l’anno 2005 ed euro 51.322.000 per

l’anno  2006,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento

iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell’ambito

dell’unita’  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero della salute.

  2.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 3.

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 29 marzo 2004

                               CIAMPI

                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Sirchia, Ministro della salute

                              Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                              delle finanze

                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari

                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli