Enti pubblici
Con la legge 81/2004 l’ Italia si organizza per fronteggiare i rischi da bioterrorismo. DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.81
Con la legge 81/2004 l’Italia si organizza per fronteggiare i rischi da bioterrorismo
DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.81
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica. (GU n. 76 del 31-3-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di fronteggiare i
pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al
bioterrorismo, che impongono adeguati interventi nei settori della
organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle
malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonche’ di
disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche
di rilevazione e diagnosi;
Ritenuta l’urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con
particolare riferimento al riemergere della SARS, di assicurare
misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate
prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al
bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) e’ istituito presso il Ministero della salute un Centro di
coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la
valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla
popolazione e agli operatori; e’ autorizzata la spesa di euro 32
milioni e 650 mila per l’anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila per
l’anno 2005 e di euro 31 milioni e 900 mila a decorrere dall’anno
2006, per l’attivita’ ed il funzionamento del Centro;
b) e’ istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico
sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e
di diagnosi, collegato con l’Istituto superiore di sanita’ e altre
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano; sono autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l’anno 2004, di
euro 6 milioni e 508 mila per l’anno 2005 e di euro 6 milioni e 702
mila a decorrere dall’anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla
ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche’, per quanto di pertinenza dello Stato, al
rimborso delle spese di costituzione dell’Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5 milioni per l’anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell’Istituto, nonche’ per le attrezzature del medesimo, previa
presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;
c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con
i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l’affinamento continuo
delle metodiche e la preparazione degli operatori, e’ autorizzata la
spesa di euro 12 milioni e 945 mila per l’anno 2004, di euro 12
milioni e 585 mila per l’anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila
per l’anno 2006.
Art. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 si provvede,
quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2004, mediante corrispondente
riduzione della proiezione per l’anno 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per
l’anno 2004, euro 44.543.000 per l’anno 2005 ed euro 51.322.000 per
l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli