Lavoro e Previdenza

Tuesday 25 November 2003

Comunicazioni di assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro. Le istruzioni circa l’ aspetto sanzionatorio nella circolare 37/2003 del Ministero del Lavoro

Comunicazioni di assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro. Le istruzioni circa laspetto sanzionatorio nella circolare 37/2003 del Ministero del Lavoro

CIRCOLARE N. 37/2003

                        Roma, 24 novembre 2003

e p.c.    Alle Direzioni Regionali e Provinciali del LavoroLORO SEDIAlla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di LavoroAlla Direzione generale per limpiegoAlla Regione SicilianaAssessorato Lavoro e Previdenza socialeIspettorato Regionale del LavoroAlla Provincia Autonoma diBolzano Alla Provincia Autonoma diTrento

LORO SEDI

Oggetto: adempimenti connessi alla assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro aspetti sanzionatori.

In considerazione delle importanti novità in materia di adempimenti connessi alla assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro, introdotte dal D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 nonché, per gli aspetti sanzionatori, dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e considerato che loperatività di alcuni di essi decorre dalla data stabilita dal decreto, non ancora emanato di cui allart. 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, si forniscono indicazioni volte ad uniformare lattività di codesti uffici durante il regime transitorio.

1. Comunicazione di assunzione del lavoratore

Larticolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, nel sostituire larticolo 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla L. n. 608/1996, stabilisce che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.

Tuttavia, tale previsione, come specificato dallarticolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto, non ancora emanato, di cui allarticolo 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000 (introdotto dallarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002), volto a definire, tra laltro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Come specificato già con circolare n. 12 del 7 aprile 2003 di questo Ministero, in attesa del citato decreto, si ritiene che permanga lobbligo di comunicazione di assunzione previsto dalla precedente formulazione dellarticolo 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla L. n. 608/1996, da effettuare entro 5 giorni dal giorno dellassunzione.

Va tuttavia evidenziato che linadempimento a tale obbligo era punito con la sanzione da euro 258,00 a euro 1549,00, prevista dallarticolo 9 bis, comma 3, del D.L. n. 510/1996 (convertito dalla L. n. 608/1996) abrogato, a far data dal 24 ottobre 2003, dallarticolo 85, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003.

Lo stesso D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce, allarticolo 19, comma 3, che la violazione degli obblighi di cui& allarticolo 9 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, così come sostituito dallarticolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002& è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Ciò premesso, pur facendo riferimento al nuovo obbligo di comunicazione contestuale di assunzione introdotto dallarticolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, in attesa della emanazione del decreto di cui allarticolo 4 bis, al comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000, si ritiene che allobbligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori previsto dalla vecchia formulazione dellarticolo 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in L. n. 608/1996, sia applicabile la nuova sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00, stabilita dallarticolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003. Tale orientamento, infatti, è in linea con la chiara volontà del Legislatore di continuare a ritenere illecito un comportamento omissivo che rimane strutturalmente inalterato, anche sotto il profilo finalistico, in quanto viene semplicemente modificato il termine per leffettuazione della comunicazione che, divenendo contestuale, risulta anzi più stringente di quello di cinque giorni attualmente previsto.

Va inoltre specificato che, in base al principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui allart. 1 della L. n. 689/1981, alle violazioni riferite al periodo antecedente al 24 ottobre 2003 sarà applicata la sanzione in misura ridotta prevista dalla precedente disciplina (art. 9 bis, comma 3, D.L. 510/1996, da euro 258,00 ad euro 1549,00), anche se laccertamento avvenga in data successiva.

1.1 Comunicazione di assunzione in materia di lavoro agricolo

Per effetto del D.Lgs. n. 297/2002, è stato abrogato larticolo 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 510/1996 (convertito dalla legge 608/1996), in materia di comunicazione di assunzione dei lavoratori agricoli. Di conseguenza è venuta meno la possibilità, per le imprese del settore, di adempiere all’obbligo di comunicazione mediante documenti tratti dal registro di impresa.

Anche in tale ambito vige peraltro, come chiarito con circolare n. 12/2003, l’obbligo della comunicazione contestuale all’instaurazione del rapporto di lavoro, il quale tuttavia decorre dalla data stabilita dal decreto, non ancora emanato, di cui allarticolo 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000, volto a definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

Ne consegue pertanto che, nel regime transitorio, anche per tali categorie di lavoratori la comunicazione di assunzione va effettuata entro cinque giorni e, sotto un profilo sanzionatorio, la violazione di tale obbligo è soggetta alla disciplina comune già richiamata al punto 1, essendo peraltro stato abrogato lart. 9 quater, comma 18, del D.L. n. 510/1996 (limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione) dallart. 85, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003.

Va inoltre chiarito che, sebbene lo stesso D.Lgs. n. 276/2003 abroghi lart. 9 quater, comma 4, del D.L. n. 510/1996, in attesa del decreto volto a definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie ed al fine di semplificare l’attività dei soggetti coinvolti nelle procedure di assunzione dei lavoratori agricoli, si ritiene che, fino al termine del regime transitorio, la comunicazione di assunzione possa continuare ad essere effettuata mediante documenti tratti dal registro di impresa.

2. Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro

Larticolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002, sostituisce larticolo 21, comma 1 della L. n. 264/1949 prevedendo che i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.

Anche tale previsione, come stabilito dallarticolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, trova applicazione a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui allarticolo 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000 (introdotto dallarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002). Ne consegue che, come già chiarito con circolare n. 12 del 7 aprile 2003, in attesa del citato decreto, è applicabile la precedente formulazione di cui allarticolo 21, comma 1, della legge n. 264/1949 che prevede la comunicazione, da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina dellavviamento al lavoro, del nome e della qualifica dei lavoratori con cui sia cessato il rapporto di lavoro entro cinque giorni dalla cessazione.

La violazione di tale obbligo era punita con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00, prevista dallarticolo 27, comma 3, della legge n. 264/1949, disposizione tuttavia abrogata, a far data dal 24 ottobre 2003, dallarticolo 85, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003.

Larticolo 19, comma 3, dello stesso decreto n. 276/2003 prevede tuttavia che la violazione degli obblighi di cui& allarticolo 21, comma 1, della L. n. 264/1949, così come sostituito dallarticolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Analogamente a quanto argomentato in tema di comunicazioni di assunzione, in attesa della emanazione del decreto di cui allarticolo 4 bis, al comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000, si ritiene pertanto che alla violazione allobbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, di cui alla precedente formulazione dellarticolo 21, comma 1, della legge n. 264/1949, sia applicabile la nuova sanzione amministrativa, da euro 100,00 ad euro 500,00, stabilita dallarticolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, in virtù dei principi richiamati a proposito dellobbligo di comunicazione di assunzione, con lulteriore precisazione che in tal caso il precetto sanzionatorio rimane assolutamente identico a quello precedente (comunicazione nei cinque giorni).

Anche in tal caso, in base al principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui allart. 1 della L. n. 689/1981, per le violazioni riferite al periodo antecedente al 24 ottobre 2003 sarà applicata la sanzione in misura ridotta prevista dalla precedente disciplina (art. 27, comma 3, della legge n. 264/1949, da euro 51,00 ad euro 154,00) anche se laccertamento avvenga in data successiva.

3. Dichiarazione di assunzione

Larticolo 4 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dallarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, stabilisce che all’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152/1997. Lapplicazione di tale disposizione non sembra trovare ostacoli, in quanto non risulta subordinata alla emanazione del citato decreto di cui allarticolo 4 bis, al comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000. La sanzione applicabile allinadempimento dellobbligo, in virtù di quanto stabilito dallarticolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, corrisponde ad una somma da euro 250 ad euro 1500 per ogni lavoratore interessato.

Per quanto concerne la disciplina della successione di leggi che prevedono sanzioni amministrative si richiamano, anche in tal caso, i medesimi principi espressi in ordine alla violazione dellobbligo di comunicazione di assunzione. Pertanto, per le violazioni riferite al periodo antecedente al periodo antecedente al 24 ottobre 2003, trova applicazione la sanzione da euro da euro 258,00 ad euro 1549,00, prevista dallart. 9 bis, comma 3, del D.L. 510/1996, convertito dalla L. n. 608/1996.

4. Comunicazione delle trasformazioni del rapporto di lavoro

Lart. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dallarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, stabilisce che tutti i datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Centro per l’impiego, le seguenti trasformazioni del rapporto di lavoro :

– da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;

– proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi di contratto a termine;

– trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

– trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

– trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

– trasformazione da contratto di formazione e lavoro a tempo indeterminato.

Non è previsto, invece, l’obbligo di comunicazione nelle ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Anche tali obblighi saranno tuttavia in vigore dalla data stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli e pertanto la sanzione ad essi correlata, prevista dallart. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, non è tuttora applicabile.

5. Ravvedimento operoso (art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003)

Lart. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora ladempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dellomissione.

Tale disposizione non può tuttora ritenersi applicabile, in quanto riferita esplicitamente allobbligo della comunicazione contestuale, non ancora in vigore in mancanza del decreto interministeriale con il quale verranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie.

6. Ordinanze ingiunzione da emettere successivamente al 24 ottobre 2003

Come già evidenziato, per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui allart. 1 della L. n. 689/1981. Ne consegue che, anche nel caso di emissione di ordinanza ingiunzione, le sanzioni riferite a violazione degli obblighi di comunicazione al Centro per limpiego poste in essere antecedentemente al 24 ottobre 2003, saranno commisurate agli importi di cui alla precedente disciplina (art. 9 bis, comma 3, D.L. n. 510/1996, da euro 258,00 a euro 1549,00 per violazione dellobbligo di comunicazione di assunzione e art. 27, comma 3, L. n. 264/1949 per violazione dellobbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro).

A tal riguardo è peraltro possibile citare quanto dettato dalla sentenza della Suprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, la quale stabilisce che in materia di illeciti amministrativi, ladozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dellanalogia, risultante dallart. 1 della L. n. 689/1981, comporta lassoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole; inoltre la medesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non opera limitatamente ai rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, né in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali lordinanza ingiunzione è stata emessa dopo lentrata in vigore della legge, atteso che lordinanza ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Mario Notaro

PP

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