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Saturday 13 November 2004

Come si calcolano le distanze dalle vedute.

Come si calcolano le distanze
dalle vedute.

TAR VENETO,
SEZ. II – sentenza 5 novembre 2004 n. 3864 – Pres. Trivellato, Est.
Farina – Bragagnolo ed altro (Avv.ti Sartorato, Bellin
e Gussoni) c. Comune di Loria (Avv.ti Breganze e
Berto)

PER

l’annullamento
dei seguenti provvedimenti:

provvedimento
a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del 15 settembre 2004, prot. n. 10294/11774, con il quale si ordina di non effettuare
l’intervento edilizio previsto nella Denuncia di Inizio Attività presentata il
10 giugno 2004, prot. n. 7788 , nonché del presupposto
parere della Commissione Edilizia Comunale reso nella seduta del 14 settembre
2004;

– del
provvedimento a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del 20 luglio
2004, prot. n. 9614, con il quale si ordinava
ai ricorrenti di non effettuare l’intervento edilizio previsto nella Denuncia
di Inizio Attività presentata il 10 giugno 2004, prot. n.
7788, nonchè del presupposto parere della Commissione Edilizia Comunale reso
nella seduta del 19 luglio 2004.

considerato

che il
ricorso è privo di fondamento in quanto per la misurazione delle distanze dalle
vedute, l’art. 905, primo comma Cod. Civ, pone come dati di riferimento, da un
lato la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette e
dall’altro la linea di confine, dovendo correre dall’uno all’altro lo spazio di
almeno un metro e mezzo;

che,
pertanto, la distanza minima da osservare va calcolata con esclusivo riguardo
all’immediato piano di superficie dell’apertura verso l’esterno e non al muro
sul quale la veduta è stata praticata, senza che di conseguenza rilevi
l’eventuale maggiore distanza delle altre parti dello stesso muro;

atteso
che, come confermato dalla documentazione, anche fotografica, agli atti, la costruzione
del nuovo muro (posto a più di 1,50 mt dal confine in quanto di poco arretrato
rispetto al preesistente) non ha inciso sulla posizione del muro già esistente
sul quale erano presenti le vedute, posizione dalla quale debbono essere
calcolate le distanze tra le vedute ed il confine (a nulla rilevando, per le
considerazioni sopra svolte, l’arretramento della parte del muro
successivamente costruita a ridosso, per la parte interna, del muro
preesistente del tipo "a graticola");

ritenuto,
quindi, che sia legittimo il provvedimento assunto dall’amministrazione in data
15 settembre 2004, il quale peraltro ha assorbito, a seguito di un nuovo esame
della situazione, con la nuova motivazione esclusivamente incentrata sulla
violazione dell’art. 905 c.c., il provvedimento precedentemente espresso;

il
ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese e gli onorari del
giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico
della parte ricorrente nella misura di € 2.000,00.= (duemila/00) al netto di
I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati
in € 2.000,00.= (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2004.

Il Presidente
L’Estensore

Depositata in segreteria in data
5 novembre 2004.