Ambiente

Wednesday 21 February 2007

Come attuare il risparmio energetico

Come attuare il risparmio
energetico

Decreto ministeriale con le norme
di attuazione della legge finanziaria sul risparmio energetico (Dm Economia
Sito Governo 19.2.2007)

Il Ministro
dell’Economia e delle Finanze di concerto con Il Ministro dello Sviluppo
Economico Visto l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
legge finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:

il comma
344, in
forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del
contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;

– il comma 345, in forza del quale è
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute
entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali
di pari importo;

– il comma 346, in forza del quale
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro
il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo
della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari
importo;

– il comma 347, in forza del quale
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro
il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo
della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari
importo;

– il comma 348, in forza del quale le
detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di
cui all’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo
di cui al decreto del ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo
comma 348;

– il comma 349, il quale prevede
che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono
stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345,
346 e 347;

Visto il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

Vista la legge 27 dicembre 1997,
n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in
particolare, l’articolo 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio;

Visto il
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale è stato adottato il regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia; Visto il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli
articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
l’istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo
trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze; Visto
l’articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive
modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto che la tabella 3 della
legge finanziaria 2007, alle colonne delle "strutture opache
orizzontali" riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi alle
trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti"; Ritenuto
che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse
opportuno stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali
e sulle finestre comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della
legge finanziaria 2007

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto.

3. Per interventi sull’involucro
di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 345, della
legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati
che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al presente decreto.

4. Per interventi di
installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma
346, della legge finanziaria 2007, si intende l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

5. Per interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

6. Per tecnico abilitato si
intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o
degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti
industriali.

7. Si applicano, inoltre, le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive
modifiche e integrazioni.

Articolo 2

(Soggetti
ammessi alla detrazione)

1. Per gli interventi di cui
all’articolo 1, commi da 2 a
5, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli
enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.

917, non titolari di reddito
d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione
degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; b) ai soggetti titolari di
reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di
cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

2. Nel caso in cui gli interventi
di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di
locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata
in base al costo sostenuto dalla società concedente.

3. Per i soggetti di cui al comma
1 la detrazione dall’imposta sul reddito compete relativamente alle spese
sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Articolo 3

(Spese
per le quali spetta la detrazione)

1. La detrazione relativa alle
spese per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese
relative a:

a) interventi che comportino una
riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

1. fornitura
e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 2. fornitura
e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di
ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; b)
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi attraverso:

1.
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei
componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici
concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda
attraverso:

1. fornitura
e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente
collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 2. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui
dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

d) prestazioni professionali
necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c),
comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica,
ovvero, di qualificazione energetica.

Articolo 4

(Adempimenti)

1. I soggetti che intendono
avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui
all’articolo 1, commi da 2 a
5, sono tenuti a:

a) acquisire l’asseverazione di
un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti
requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può
essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore
lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modifiche e integrazioni; b) acquisire e a trasmettere entro
sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio
2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente
con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2,
ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet:
www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima
documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di
Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 –
riqualificazione energetica.

1. copia dell’attestato di
certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero,
copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui
all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui
all’allegato A al presente decreto; l’attestato di
certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da
un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce
l’asseverazione di cui alla lettera a).

2. la scheda informativa relativa
agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui
all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 11.

c) effettuare il pagamento delle
spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale
condizione è richiesta per i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a); d) conservare ed esibire, previa richiesta degli
uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui
alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del
bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato
effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni
degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, va, altresì
conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal
detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di
consenso all’esecuzione dei lavori.

2. Nei casi in cui, per lo stesso
edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli
per i quali è possibile fruire della detrazione, la
documentazione di cui al comma 1, lettera a), può avere carattere unitario e
fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Articolo 5

(Attestato
di certificazione e di qualificazione energetica)

1. L’attestato di certificazione
energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli
interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai
Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

2. In assenza delle procedure
di cui al comma 1, in
luogo dell’attestato di certificazione energetica è prodotto l’attestato di
qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli
interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A
al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.

3 . Per gli interventi di cui
all’articolo 1, i calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive
modifiche e integrazioni .

4. Per gli interventi di cui
all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente
all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a
100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa
al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui
all’allegato B al presente decreto.

Articolo 6

(Asseverazione
degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti)

1. Per gli interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma
2, l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nelle tabelle all’allegato C al presente decreto.

Articolo 7

(Asseverazione
degli interventi sull’involucro di edifici esistenti)

1. Per gli interventi sull’involucro
di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 3, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il valore
della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che,
successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono
inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell’allegato D
al presente decreto.

2. Nel caso di sostituzione di
finestre comprensive di infissi l’asseverazione, di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi,
di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei
produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti,
corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto
della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Articolo 8

(Asseverazione
degli interventi di installazione di pannelli solari)

1. Per gli interventi di
installazione di pannelli solari, di cui all’articolo 1, comma 4,
l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) che i
pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti
almeno due anni; c) che i pannelli solari presentano una certificazione di
qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio
accreditato.

d) che l’installazione
dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei
principali componenti.

2. Per i pannelli solari
realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto
disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la
certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo
le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato
di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto
beneficiario.

Articolo 9

(Asseverazione
degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)

1. Per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’articolo 1,
comma 5, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), specifica che:

a) sono installati generatori di
calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove
log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b)
sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra
regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti
ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

2. Per i soli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’articolo 1,
comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a
100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma
1, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti
ulteriori specificazioni:

a) che è stato
adottato un bruciatore di tipo modulante; b) che la regolazione climatica
agisce direttamente sul bruciatore; c) che è stata installata una pompa di tipo
elettronico a giri variabili.

3. Rientra nell’ambito degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 5, anche la trasformazione degli
impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale
centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli
impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato
per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

4. Nel caso di impianti di
potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW,
l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata
dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della
normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Articolo 10

(Cumulabilità)

1. Le detrazioni di cui al
presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da
altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui
all’articolo 1, commi da 2 a
5.

2. L’incentivo di cui al presente
decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di
cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con
specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

Articolo 11

(Monitoraggio
e comunicazione dei risultati)

1. Al fine di effettuare una
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, l’ENEA elabora le
informazioni contenute nei documenti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle
finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito
delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli
interventi.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO