Enti pubblici

Tuesday 17 May 2005

Codice dell’amministrazione digitale. DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 – S.O. n. 93)

Codice dell’amministrazione digitale.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.
82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 – S.O. n. 93)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 10 della legge 29
luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di
semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva
1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei
dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,
recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che
semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell’11 novembre 2004;

Esperita la
procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere
della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione
dei dati personali;

Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo
2005;

Sulla proposta del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro
dell’interno, con il Ministro della giustizia, con il
Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) allineamento dei dati: il processo
di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica
della corrispondenza delle informazioni
in essi contenute;

b) autenticazione informatica: la validazione
dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto,
che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di
garantire la sicurezza dell’accesso;

c) carta d’identità
elettronica: il documento d’identità munito di fotografia del titolare
rilasciato su supporto informatico
dalle amministrazioni
comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo
titolare;

d) carta nazionale
dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli
attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme
elettroniche ai titolari e confermano l’identità informatica
dei titolari stessi;

f) certificato qualificato: il
certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della
direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore:
il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che
fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l’elemento della
coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l’elemento della
coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

l) dato a conoscibilità limitata: il
dato la cui conoscibilità è riservata per legge o
regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche
amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato
da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile
da chiunque;

o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a
esplicite norme di legge;

p) documento informatico:
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) firma elettronica: l’insieme dei
dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione
informatica;

r) firma elettronica qualificata: la
firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
autenticazione informatica, creata
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati,
che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l’apparato strumentale
usato per la creazione della firma elettronica;

s) firma digitale: un particolare
tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico
o di un insieme di documenti informatici;

t) fruibilità di un
dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione;

u) gestione informatica
dei documenti: l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e
segnatura di protocollo, nonchè alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del
sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate
mediante sistemi informatici;

v) originali non unici: i documenti
per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture
o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di
terzi;

z) pubbliche amministrazioni
centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni
universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita
la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;

bb) validazione
temporale: il risultato della procedura informatica
con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,
una data ed un orario opponibili ai terzi.

Art. 2.

Finalità e ambito di
applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione
in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con
le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente
codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente
stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque
nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della
Costituzione.

3. Le disposizioni di cui al capo II
concernenti i documenti informatici,
le firme elettroniche, i pagamenti informatici,
i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla
formazione, gestione, alla conservazione, nonchè le
disposizioni di cui al capo IV relative alla
trasmissione dei documenti informatici
si applicano anche ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al capo V,
concernenti l’accesso ai documenti informatici,
e la fruibilità delle informazioni
digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di
diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente
codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le disposizioni del presente
codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, e consultazioni elettorali.

Sezione II

Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3.

Diritto all’uso delle tecnologie

1. I cittadini e le imprese hanno
diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di
pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.

Art. 4.

Partecipazione al procedimento
amministrativo informatico

1. La partecipazione al procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con
l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente
normativa.

Art. 5.

Effettuazione dei pagamenti con
modalità informatiche

1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le
pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono
l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con
l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.

Art. 6.

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. Le pubbliche amministrazioni
centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
per ogni scambio di documenti e informazioni
con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni
di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e
locali salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7.

Qualità dei servizi resi e
soddisfazione dell’utenza

1. Le pubbliche amministrazioni
centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a
tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, sulla base di una preventiva
analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando
strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno
le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la
funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e
sulla soddisfazione dell’utenza.

Art. 8.

Alfabetizzazione informatica
dei cittadini

1. Lo Stato promuove iniziative volte
a favorire l’alfabetizzazione informatica
dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Partecipazione democratica
elettronica

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo
democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia
individuali che collettivi.

Art. 10.

Sportelli per le attività produttive

1. Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l’utenza
anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono
l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni
altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sono integrati con i
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima
efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di
modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio nazionale,
lo Stato, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi
di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità
delle soluzioni individuate.

4. Lo Stato realizza, nell’ambito di
quanto previsto dal sistema pubblico di connettività
di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo
ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai
fini di quanto previsto all’articolo 11.

Art. 11.

Registro informatico
degli adempimenti amministrativi per le imprese

1. Presso il Ministero delle attività
produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, è istituito il Registro informatico
degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato
«Registro», il quale contiene l’elenco completo degli adempimenti
amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e
l’esercizio delle attività di impresa, nonché i dati
raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici
di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Registro, che si articola su base regionale con apposite
sezioni del sito informatico,
fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica
la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle
amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di
lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive
l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio
dell’attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive e del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie,
sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al
Registro, nonché di connessione informatica
tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o
più siti telematici, individuati con decreto del
Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le
autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da
loro gestiti.

6. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo si provvede ai
sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche
amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12.

Norme generali per l’uso delle
tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni
nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione.

2. Le pubbliche amministrazioni
adottano le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati, con misure informatiche,
tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni
operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale
di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun
erogatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione
e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione
tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni
utilizzano le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative,
l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonchè l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi
di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

Art. 13.

Formazione informatica
dei dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 14.

Rapporti tra Stato, Regioni e
autonomie locali

1.
In
attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire
la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi
per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in
rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le
autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la
Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e
condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto
previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e
le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e
territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la
realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il
trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario
tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.

Art. 15.

Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al
perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche
attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito di
una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2.
In
attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare
a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di
accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle
imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in
conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui
all’articolo 71. 3. La digitalizzazione dell’azione
amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a
garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi
fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.

Art. 16. Competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e
tecnologie

1. Per il perseguimento dei fini di
cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione
formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le
linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne
verifica l’attuazione;

b) valuta, sulla
base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto
utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica
e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di
carattere intersettoriale;

d) promuove l’informazione
circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi
dell’articolo, 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro
interconnessioni, nonchè della loro qualità e
relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice.

Art. 17.

Strutture per l’organizzazione,
l’innovazione e le tecnologie

1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono
i compiti relativi a:

a) coordinamento
strategico dello sviluppo dei sistemi informativi,
in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello
sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti
dai sistemi informativi
dell’amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto
previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della
coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, al
fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonchè di ridurre i tempi e i costi dell’azione
amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai
fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo,
coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento
delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in
rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l’attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle
iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del
processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta
elettronica, protocollo informatico,
firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza,
accessibilità e fruibilità.

Art. 18.

Conferenza permanente per
l’innovazione tecnologica

1. È istituita la Conferenza permanente
per l’innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del
Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione
dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per
l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il
Presidente del Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i componenti
del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonchè i responsabili delle funzioni di cui all’articolo
17.

3. La Conferenza permanente
per l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la
verifica dello stato di attuazione dei programmi in
materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, o il Ministro delegato per l’innovazione e
le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento
della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente
per l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di
categoria.

6. La Conferenza permanente
per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i
partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di
missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19.

Banca dati per la legislazione in
materia di pubblico impiego

1. È istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una banca
dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura
l’aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto
delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la
consultazione gratuita.

3. All’onere derivante
dall’attuazione dei presente articolo si provvede ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Capo II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME
ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E

SCRITTURE

Sezione I

Documento informatico

Art. 20.

Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente codice ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma
scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 71 che garantiscano l’identificabilità
dell’autore e l’integrità del documento.

3. Le regole tecniche per la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici
sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.

4. Con le medesime regole tecniche
sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di
legge in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21.

Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con
un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia
prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare,
salvo che sia data prova contraria.

3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo
di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata
su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore
possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito
da un certificatore stabilito nella
Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima
direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo
bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

Art. 22.

Documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono
informazione primaria ed originale
da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le
attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione
di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici
e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti
con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili
sia i dati relativi alle amministrazioni interessate,
sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro
tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte, se la loro conformità all’originale è
assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio
dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale
e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

4. Le regole tecniche in materia di
formazione e conservazione di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonchè d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 23.

Copie di atti
e documenti informatici

1. All’articolo
2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita
la seguente: «, informatiche».

2. I duplicati, le copie, gli
estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli
effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

3. I documenti informatici
contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati
in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è
assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo
71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati
in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico
e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

6. La spedizione o il rilascio di
copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo
quando richieste ad ogni effetto di legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell’articolo 71 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sezione II

Firme elettroniche e certificatori

Art. 24.

Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi
in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L’apposizione di firma digitale
integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma
digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero
non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato
qualificato si devono rilevare, secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, la validità del certificato
stesso, nonchè gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti
d’uso.

Art. 25.

Firma autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale
o di altro tipo di firma elettronica qualificata
consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del
fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale
o di altro tipo di firma elettronica qualificata da
parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

4. Se al documento
informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale può allegare copia informatica
autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.

Art. 26.

Certificatori

1. L’attività dei certificatori
stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e
non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali
rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, devono possedere i
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di
cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.

2. L’accertamento successivo dell’assenza o
del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di
prosecuzione dell’attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori
accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea
non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di
cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento
della direttiva 1999/93/CE.

Art. 27.

Certificatori qualificati

1. I certificatori
che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle
condizioni previste dall’articolo 26.

2. I certificatori
di cui al comma 1, devono inoltre:

a) dimostrare
l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere
attività di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle
conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i
servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale,
della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme
elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che
sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di
cui all’articolo 71;

c) applicare
procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche
consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e
prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza
tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza
riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la
contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza,
l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in
cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori
di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in
via telematica, una dichiarazione di inizio di
attività al CNIPA, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti
previsti dal presente codice.

4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su
segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad
accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente
codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

Art. 28.

Certificati qualificati

1. I certificati qualificati devono
contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato
elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice
identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione
sociale del certificatore che ha rilasciato il
certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome o
uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare
del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche
pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai
dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del
termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2.
In
aggiunta alle informazioni di cui al
comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i
titolari residenti all’estero cui non risulti
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato
dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice
identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.

3. Il certificato qualificato
contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale
il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del
titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione
ad albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonchè poteri di rappresentanza;

b) limiti d’uso del certificato, ai
sensi dell’articolo 30, comma 3;

c) limiti del valore degli atti
unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove
applicabili.

4. Il titolare, ovvero
il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o
venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.

Art. 29.

Accreditamento

1. I certificatori
che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di
sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai
requisiti di cui all’articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti
indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale
responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica
della firma, della emissione dei certificati e della
gestione del registro dei certificati nonchè
l’impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto
privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2,
deve inoltre:

a) avere forma giuridica di società
di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sensi
dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che
da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti
al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento
si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della
stessa.

5. Il termine di
cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della
domanda, il CNIPA dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito
elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica,
ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore
accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le
pubbliche amministrazioni.

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione
europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 1999/93/CE.

9. Alle attività previste dal
presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30.

Responsabilità del certificatore

1. Il certificatore
che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al
pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d’aver
agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole
affidamento:

a) sull’esattezza e sulla completezza
delle informazioni necessarie alla
verifica della firma in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del
rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della
firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la
creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo
complementare, nei casi in cui il certificatore
generi entrambi;

d) sull’adempimento
degli obblighi a suo carico previsti dall’articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento
sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non
tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del
certificato, secondo quanto previsto. dalle
regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi d’aver agito senza
colpa.

3. Il certificato
qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi per
i quali può essere usato il certificato stesso, purchè
i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e
siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti
dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i
limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Art. 31.

Vigilanza sull’attività di
certificazione

1. Il CNIPA svolge funzioni di
vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori
qualificati e accreditati.

Art. 32.

Obblighi del titolare e del certificatore

1. Il titolare del certificato di
firma è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e
utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Il certificatore
è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e
tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il titolare del
certificato.

3. Il certificatore
che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della
certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il
certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di
cui all’articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato
qualificato su richiesta dell’istante, e con il
consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica
della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza
degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di
cui all’articolo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;

f) non rendersi
depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

g) procedere alla tempestiva
pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso
di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del
titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione
del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti
abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e
sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché
garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei
certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la
precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di
sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche
elettronica, di tutte le informazioni
relative al certificato qualificato dal momento della
sua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della
certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

k) non copiare, né conservare, le
chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore
ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di
comunicazione durevoli tutte le informazioni
utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in
particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso
del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema
di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni,
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il
servizio ed il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per
la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che
soltanto le persone autorizzate possano effettuare
inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni
sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i
requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi
pertinenti delle informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.

4. Il certificatore
è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato
qualificato di firma anche se tale attività è delegata
a terzi.

5. Il certificatore
raccoglie i dati personali solo direttamente dalla
persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella
misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o
elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Art. 33.

Uso di pseudonimi

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno
pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla
reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del
certificato stesso.

Art. 34.

Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti qualificati

1. Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici
di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente
l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo
di accreditarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonchè
di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati
in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti
con l’Amministrazione certificante,
al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati
qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in
materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e
sottoscrizione di documenti informatici
aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione
può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 72. 3. Le regole tecniche
concernenti la qualifica di pubblico ufficiale,
l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all’articolo 71
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della
giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base
dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle
specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si
applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice le pubbliche
amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche
e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 35.

Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma

1. I dispositivi sicuri e le
procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti
di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la
relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente
protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi.

2. I dispositivi
sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integrità dei
documenti informatici a cui la firma
si riferisce. I documenti informatici
devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della firma,
chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di
generare la firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 71.

3. Il secondo
periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura
automatica. L’apposizione di firme con procedura automatica è valida se
l’attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà
del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in
relazione al singolo documento firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono
sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell’informazione
di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di
sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti
dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è
accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività
produttive e dell’economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui
attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato ed individua l’organismo pubblico incaricato di
accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di
sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto.

6. La conformità ai requisiti di
sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a
quanto prescritto dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE
è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all’uopo designato da un
altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera
b), della direttiva stessa.

Art. 36.

Revoca e sospensione dei certificati qualificati

1. Il certificato qualificato deve
essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso
di cessazione dell’attività del certificatore salvo
quanto previsto dal comma 2;

b) revocato o sospeso in esecuzione
di un provvedimento dell’autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di
richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare,
secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare
o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato
qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle
regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del
certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha
effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento
della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento
temporale.

4. Le modalità di revoca o
sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 37.

Cessazione dell’attività

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne
avviso al CNIPA e informare senza
indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore
o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un certificatore
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario
del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il CNIPA rende nota la data di
cessazione dell’attività del certificatore
accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6.

Sezione III

Contratti, pagamenti, libri e
scritture

Art. 38.

Pagamenti informatici

Il trasferimento in via
telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati è effettuato secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia.

Art. 39.

Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le
scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
71.

Capo III

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40.

Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli
originali dei propri documenti con mezzi informatici
secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui
all’articolo 71.

2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonchè la copia di documenti informatici
sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.

3. Con apposito
regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica,
per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività
culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che
possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al
particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad
assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene
riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni
altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già
realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico,
in luogo dei registri cartacei.

Art. 41.

Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni
gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei
modi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblica amministrazione
titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via
telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le
modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

Art. 42.

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni valutano
in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei
quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e
provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi informatici,
nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 43.

Riproduzione e conservazione dei documenti

1. I documenti degli archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da
garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione
nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici,
di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con
modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

4. Sono fatti salvi
i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli
archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44.

Requisiti per la conservazione dei
documenti informatici

1. Il sistema di conservazione dei
documenti informatici garantisce:

a) l’identificazione certa del
soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area
organizzativa omogenea di riferimento di cui
all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

b) l’integrità del documento;

c) la leggibilità e l’agevole
reperibilità dei documenti e delle informazioni
identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto
delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a
tale decreto.

Capo IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI

Art. 45.

Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque
ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico
o informatico, ivi compreso il fax,
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46.

Dati particolari contenuti nei
documenti trasmessi

1. Al fine di garantire la
riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti
attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra
le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta
che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della
provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma
digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata;

b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;

c) ovvero è comunque
possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso
sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice le pubbliche
amministrazioni centrali provvedono a:

a) istituire almeno
una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta
elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

b) utilizzare la
posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri
dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
previa informativa agli interessati
in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48.

Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio
e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata
mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla
legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e
di ricezione di un documento informatico
trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se
conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

Art. 49.

Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo
che si tratti di informazioni per
loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice,
gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei
confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni,
di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta
la consegna al destinatario.

Capo V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E SERVIZI IN RETE

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50.

Disponibilità dei dati delle
pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre
pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni
del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una
pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6,
salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del
dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il
disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile
l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte
dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici
allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42.

Art. 51.

Sicurezza dei dati

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71
garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la
riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso
non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 52.

Accesso telematico
ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

1. L’accesso telematico
a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di
legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del
segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano
l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su
siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 53.

Caratteristiche dei siti

1. Le pubbliche amministrazioni
centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i
principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità
e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

2. Il CNIPA svolge funzioni
consultive e di coordinamento sulla realizzazione e
modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni
comuni con le regioni e le autonomie locali affinchè realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui
al comma 1.

Art. 54.

Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

1. I siti delle pubbliche
amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l’organigramma, l’articolazione
degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, nonchè il settore
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l’elenco delle tipologie di
procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonchè
dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli
articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l’elenco completo delle caselle di
posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una
casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all’articolo
26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè i
messaggi di informazione
e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l’elenco di
tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l’elenco dei
servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione,
indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.

2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal
comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.

3. I dati pubblici contenuti nei siti
delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti
alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione
tramite il sito.

Art. 55.

Consultazione delle iniziative
normative del Governo

1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie
relative ad iniziative normative del Governo, nonchè
i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di
partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonchè i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di
partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

Art. 56. Dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile

1. I dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse mediante
pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni
del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche
mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della
rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali.

Art. 57.

Moduli e formulari

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via
telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti,
i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive
di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, i
moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere
richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza
dei suddetti moduli o formulari.

Sezione II

Fruibilità dei dati

Art. 58.

Modalità della fruibilità del dato

1. Il trasferimento di un dato da un
sistema informativo ad un altro non
modifica la titolarità del dato.

2. Le pubbliche amministrazioni
possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano
titolari.

3. Il CNIPA definisce schemi generali
di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica
dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e
le regioni e le autonomie locali.

Art. 59.

Dati territoriali

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le
regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio
dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con le disposizioni del sistema pubblico di connettività
di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Per agevolare la pubblicità dei
dati di interesse generale, disponibili presso le
pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il
CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per
le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e
sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281,
sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del
repertorio nazionale dei dati territoriali, nonchè
delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonchè
le regole ed i costi per l’utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non
comporta oneri nè alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente
interessate che vi provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.

7. Agli oneri
finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i
progetti strategici del settore informatico
di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 60.

Base di dati di interesse
nazionale

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle
proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna
pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse
nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento
sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di
interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture
responsabili della gestione operativa di ciascuna base di
dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo
di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al
presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico
di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61.

Delocalizzazione dei registri informatici

1. Fermo restando il termine di cui
all’articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere
formati e conservati su supporti informatici
in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche
stabilite dall’articolo 71, nel rispetto delle normativa
speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i
predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio
territoriale competente.

Art. 62.

Indice nazionale delle anagrafi

1. L’Indice
nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici.

Sezione III

Servizi in rete

Art. 63.

Organizzazione e finalità dei servizi
in rete

1. Le pubbliche amministrazioni
centrali individuano le modalità di erogazione dei
servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di
eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni
dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione
da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni
centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la
completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del
grado di soddisfazione dell’utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano
per integrare i procedimenti di rispettiva competenza
al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più
efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso
idonei sistemi di cooperazione.

Art. 64.

Modalità di accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d’identità elettronica e
la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali
sia necessaria l’autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni
possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse
erogati che richiedono l’autenticazione informatica
anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta
nazionale dei servizi, purchè tali strumenti
consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso.
L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso
predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina
riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal
Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva
al 31 dicembre 2007, a
decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Art. 65.

Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze
e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma
digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
accreditato;

b) ovvero, quando l’autore è
identificato dal sistema informatico
con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione
ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l’autore è
identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente e fermo restando il disposto dell’articolo 64, comma 3.

2. Le istanze
e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all’articolo 64,
comma 3, non è più consentito l’invio di istanze e
dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2
dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze
e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo
quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Sezione IV

Carte elettroniche

Art. 66.

Carta d’identità elettronica e carta
nazionale dei servizi

1. Le caratteristiche e le modalità
per il rilascio, della carta d’identità elettronica, e dell’analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di età, sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalità
per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto
dei seguenti principi:

a) all’emissione della carta
nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del
soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l’onere economico di produzione e
rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole
amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere
individuale connesse all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili
nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che
erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente
di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può
essere utilizzata anche per i pagamenti informatici
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

3. La carta d’identità elettronica e
l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno di età, devono
contenere:

a) i dati identificativi della
persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d’identità elettronica e
l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno di età, possono
contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni
di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri
dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni
che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d’identità elettronica e
la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità
stabilite con le regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministro
dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e
di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento
di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonchè le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale
fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere
realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della
carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Capo VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI
SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI.

Art. 67.

Modalità di sviluppo ed acquisizione

1. Le pubbliche amministrazioni
centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto
contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare
uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti
possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione,
o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative
acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico
di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai
sensi dell’articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1,
qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 68.

Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste
dall’ordinamento, programmi informatici
a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di
programmi informatici per conto e a
spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione
committente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della
medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di
programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente
aperto;

e) acquisizione mediante combinazione
delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

2. Le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici,
adottano soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti
in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari
ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto
si intende un formato dati reso pubblico e documentato
esaustivamente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna,
con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili
nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

Art. 69.

Riuso dei programmi informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su
specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in
formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad
altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli
alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici
di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i
programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione
siano facilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni
inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che
garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai
fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di
acquisizione di programmi informatici
sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono
includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo,
volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta
di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni.
Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione
dei servizi indicati.

Art. 70.

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

1. Il CNIPA, previo accordo con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle
pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di
altre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni
centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente
la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese
note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione.

Capo VII

REGOLE TECNICHE

Art. 71.

Regole tecniche

1. Le regole tecniche previste nel
presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche
sul sistema pubblico di connettività di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le
regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

2. Le regole tecniche vigenti nelle
materie del presente codice restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche
adottate ai sensi del presente articolo.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E
ABROGAZIONI

Art. 72.

Norme transitorie per la firma
digitale

1. I documenti sottoscritti con firma
digitale basata su certificati rilasciati da certificatori
iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono
equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati
rilasciati da certificatori accreditati.

Art. 73.

Aggiornamenti

1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di
coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la
modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

Art. 74.

Oneri finanziari

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse previste a
legislazione vigente.

Art. 75.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata
in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10;

b) gli articoli 1,
comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd),
ee), ff), gg), hh), ii),
ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter;
29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo A);

c) l’articolo 26 comma 2,
lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 27,
comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) gli articoli 16,
17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2,
comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28
dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1,
comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd),
ee), ff), gg), hh), ii),
ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
444 (Testo C).

Art. 76.

Entrata in vigore del codice

1. Le disposizioni del presente
codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì
7 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Pisanu, Ministro dell’interno

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attività produttive

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli