Enti pubblici

Saturday 06 March 2004

Circolare recante istruzioni e modalità attuative dell’ articolo 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente autorizzazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche ammini

Circolare recante istruzioni e modalità attuative dell’articolo 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente autorizzazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni per l’anno 2004.

CIRCOLARE 25 febbraio 2004 n. 1541/4 U.P.P.A. DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale

Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Loro Sedi

Al Consiglio di Stato – Ufficio del Segretario Generale

Roma

Alla Corte dei Conti – Ufficio del Segretario Generale

Roma

All’Avvocatura Generale dello Stato – Ufficio del Segretario Generale

Roma

Alle Agenzie

Loro Sedi

All’ARAN

Roma

Alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione

Roma

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Loro Sedi

Agli Enti pubblici (ex art. 70  D.Lgs. n. 165/2001)

Loro Sedi

Agli Enti di ricerca (tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

Roma

Al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Roma

Oggetto: Circolare recante istruzioni e modalità attuative dell’articolo 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente autorizzazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni per l’anno 2004.

1. Premessa

  La legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 299 del 27 dicembre 2003, stabilisce all’art. 3, comma 53, il divieto per l’anno 2004 di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  La presente nota circolare viene emanata, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della citata legge n. 350/2003, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. e dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P., al fine di fornire indicazioni su alcune tematiche applicative della nuova normativa, nonché individuare modalità e strumenti per consentire un’unitaria acquisizione e gestione dei dati sul reclutamento e la programmazione dei fabbisogni.

2. Esclusioni e deroghe al divieto di assunzione.

  Il divieto riguarda tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso ovvero di altre amministrazioni.

    Tale divieto non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato ed agli ordini e collegi professionali e relative federazioni, nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    Il comma 53 dell’art.3 della legge n. 350/2003 conferma, anche per il corrente anno, quanto già previsto dall’articolo 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui sono escluse dal divieto le assunzioni a tempo indeterminato di personale relativo a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, cioè quelle assunzioni relative ai cosiddetti “posti unici” d’organico, per le quali l’amministrazione, nel momento in cui ne programma l’assunzione in deroga, dovrà dimostrare la non sostituibilità in relazione alla propria struttura organizzativa.

   Sono, altresì, escluse dal citato divieto anche le assunzioni in favore delle amministrazioni autorizzate, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 289, con il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, ma non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2004, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Sono consentite, secondo quanto affermato dai commi 53 e 56 del medesimo articolo 3, le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti e istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003, nonché i trasferimenti dei docenti universitari dall’università nella quale prestano servizio ad altra università statale.

E’, infine, confermata la possibilità per tutte le pubbliche amministrazioni di procedere, anche per il 2004, alle assunzioni relative alle categorie protette.

Il comma 54 dell’articolo 3 della citata legge n. 350/2003 prevede una specifica possibilità di deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato in favore delle seguenti amministrazioni:

1.  le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi incluse le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2.  le agenzie;

3.  gli enti pubblici non economici, ivi compresi gli enti di cui all’art.70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;

4.  le università e gli enti di ricerca.

   La normativa prevede che le citate amministrazioni possano procedere, per l’anno 2004 e previo esperimento delle procedure di mobilità e per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, ad avviare assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa annuale a regime pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 ed 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

  Si richiama l’attenzione sul rispetto dei predetti vincoli finanziari che costituiscono il presupposto per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio con particolare riferimento ai tempi di assunzione per l’anno 2004.

   Detta possibilità è subordinata all’obbligo che hanno le amministrazioni pubbliche di esperire, prima di avviare assunzioni di personale, procedure di mobilità di personale al fine di favorire una più razionale ed efficace utilizzazione del personale in servizio, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 30 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001.

   Si ritiene opportuno rammentare che sono tuttora vigenti le previsioni di cui all’articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di determinazione degli organici.

   Le medesime amministrazioni interessate sono tenute a dimostrare l’esistenza di effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio, tra cui quelle volte ad assicurare la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse disponibili per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con i vincoli finanziari e di bilancio.

  Dette esigenze di servizio dovranno risultare anche dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale approvato dai vertici delle amministrazioni, ai sensi dell’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

   Nell’ambito della deroga al divieto di assunzione, l’articolo 3, comma 55, della citata legge n. 350/2003 prevede alcuni criteri di priorità e precedenza, dettati da particolari esigenze funzionali ed organizzative, nonché dalla finalità di favorire l’immissione di specifiche professionalità e categorie di personale.

Le priorità riguardano:

1.   l’assunzione di personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale ed alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore ed alla sicurezza e ricerca agroalimentare, alla tutela dei beni culturali;

2.  l’assunzione di vincitori di concorsi già espletati alla data del 30 settembre 2003, nonché dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.

   Saranno, altresì, prioritariamente valutate, ai sensi del citato comma 55, le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno e dell’Amministrazione penitenziaria in relazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale rispettivamente del Corpo della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.

   In particolare, per l’immissione dei vincitori di concorsi, si precisa che la priorità riguarda le procedure concorsuali pubbliche già espletate e concluse alla data del 30 settembre 2003, cioè quelle di cui, entro la medesima data, risulti essere stata già approvata la relativa graduatoria di merito e dichiarati vincitori, entro i limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.

  Restano esclusi, pertanto, dalle suindicate priorità gli idonei alle medesime procedure.

3. Utilizzazione delle graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni

  L’articolo 3, comma 61, della citata legge n. 350/2003 stabilisce, inoltre, che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

        Nel caso in cui dette amministrazioni intendessero avvalersi delle graduatorie approvate da altre amministrazioni, le procedure di assunzioni sono soggette ai limiti ed ai vincoli di cui all’articolo 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

         Ai fini dell’assunzione di idonei, le suddette amministrazioni possono, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione ed all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

         Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 55, della L. n. 350/2002, le assunzioni a tempo indeterminato di personale idoneo mediante l’utilizzazione di graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni verranno autorizzate compatibilmente con i limiti derivanti dal fondo di cui al comma 54 del medesimo articolo 3 e nel rispetto dei criteri di priorità e precedenza elencati al precedente punto 2.

4. Procedura per l’autorizzazione all’assunzione delle amministrazioni pubbliche in deroga al blocco.

  Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 55, della legge n. 350/2003, ad eccezione delle università che dovranno far riferimento al modello C, che intendano avviare, per il corrente anno, assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale, in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla medesima normativa, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, a fare apposita richiesta utilizzando gli allegati modelli A e B. In detti modelli, per singola posizione economica, dovrà essere espressamente indicato:

Modello A

1.  la situazione della pianta organica vigente ed il numero delle unità presenti alla data del 31 dicembre 2003; le amministrazioni che non abbiano provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 34 della legge n. 289/2002 dovranno far riferimento alla dotazione organica provvisoria individuata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

2.  la consistenza del personale in servizio nell’ultimo triennio;

3.  le unità di personale per le quali sono state avviate procedure di mobilità.

  I dati di cui al punto 1. e 2. dovranno essere coerenti con quanto comunicato con il conto annuale.

Modello B

1.  le unità richieste, distinguendo se a tempo pieno o part time;

2.  la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto;

3.  la provenienza del personale di cui si richiede l’assunzione (N.B.: nel caso di personale già dipendente da un’amministrazione pubblica, specificare l’amministrazione, la qualifica di provenienza e la retribuzione complessiva annua già percepita; qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella);

4.  la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato alla richiesta, specificando se si tratta di vincitori o di idonei.

Dette richieste di autorizzazione dovranno essere corredate di:

a) una relazione concernente l’esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, che rendano non più rinviabili le assunzioni programmate, nonché il tipo di priorità, tra quelle elencate nell’articolo 3, comma 55, della L. n. 350/2003, per le quali si chiede l’autorizzazione ad assumere in deroga al blocco delle assunzioni;

b)   una relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi complessivi per l’anno 2004 e quelli a regime;

c)    una relazione sulle iniziative di riordino, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti istituzionali, e sulle procedure di riqualificazione, adottate e in corso;

d)   copia della delibera concernente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata dai vertici dell’amministrazione ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449/97;

  e) nel caso di utilizzazione di graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni, copia dell’accordo stipulato tra le amministrazioni interessate.

Università

   Le Università che intendano avviare, per il corrente anno, assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale, in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla legge n. 350/2003, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, a fare apposita richiesta all’uopo, utilizzando la procedura di rilevazione predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca concordata con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e finanze. Il citato Dicastero, nell’ambito della propria attività di monitoraggio e coordinamento, trasmetterà apposita complessiva ed analitica richiesta indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. – Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, mediante la compilazione del modello C allegato alla presente circolare.

Il contingente di assunzioni di personale da autorizzare in favore delle Università sarà determinato mediante istruttoria prevista dall’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli Atenei nonché delle priorità previste dal comma 55 dell’art. 3 della L. n. 350/2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie previste dalla medesima legge finanziaria.

5. Conclusioni

  Le amministrazioni che hanno già provveduto ad inviare la relativa documentazione sono invitate ad integrarla secondo quanto sopra richiesto.

In ogni caso, tenuto conto della limitata disponibilità finanziaria del fondo, nonché delle situazioni prioritarie indicate dalla legge per talune amministrazioni o categorie di personale, si invitano le amministrazioni in indirizzo a circoscrivere le eventuali richieste di deroga a casi eccezionali ed urgenti, rinviando agli anni successivi ulteriori richieste.

  Si fa presente, infine, che le assunzioni che saranno autorizzate nell’anno 2004 dovranno essere effettuate nel corso del medesimo anno.

  Le richieste di autorizzazione dovranno, infine, essere trasmesse entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente circolare contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. – Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 -00187 Roma e, per le sole Università, esclusivamente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale per l’Università, Piazzale Kennedy n. 20 – 00144 Roma.

I modelli allegati alla presente circolare, che è possibile scaricare dal sito internet del Dipartimento della funzione pubblica: www.funzionepubblica.it, concernenti le richieste di autorizzazione, dovranno essere, altresì, inviati ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

reclutamento.uppa@funzionepubblica.it

drgs.igop.ufficio2@tesoro.it

   Le richieste di assunzione saranno sottoposte, ai sensi dell’articolo 39, comma 3-ter della legge n. 449/97, all’esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’adozione della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Data, 25/2/2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri    Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Direttore dell’Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni 

Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico

F.to Francesco Verbaro          F.to Giuseppe Lucibello