Penale

Monday 16 January 2006

Circolare Attuativa del Ministero degli Interni DD. 29.12.2005 per artt. 186 e 187 CdS (verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’ uso di sostanze stupefacenti)

Circolare Attuativa del Ministero
degli Interni DD. 29.12.2005 per artt. 186 e 187 CdS (verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata
all’uso di sostanze stupefacenti)

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n.
300/A/1/42175/109/42

Roma, 29 dicembre 2005

OGGETTO:Articoli
186 e 187 del Codice della Strada come modificati dalla Legge 1.8.2003, n. 214.

Direttive circa l’impiego di
strumenti di accertamento finalizzati alla verifica
dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. PREMESSA

La Legge 1.8.2003, n. 214, di
conversione del Decreto Legge 27.6.2003, n. 151 ha introdotto sostanziali
modifiche agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, per
facilità di consultazione qui acclusi (All. 1; 1-bis).

Lo sforzo del legislatore è da
sempre orientato a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e
gli effetti drammatici in termini di pericolo per la sicurezza stradale e di
incidentalità che da tali stati discendono, a causa della distorta percezione
della realtà.

In ragione di ciò e coerentemente
con l’obiettivo – condiviso anche in ambito europeo – di ridurre sensibilmente
il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti, con le
citate modifiche sono stati ampliati i poteri di accertamento
degli organi di polizia stradale al fine di incrementare i controlli sui
conducenti ed individuare con maggiore facilità lo stato di ebbrezza o di
alterazione psicofisica.

Quanto sopra premesso, con la
presente circolare si forniscono le indicazioni per uniformare lo svolgimento
delle fasi procedurali, per l’accertamento dello stato di ebbrezza
alcolica e da sostanze stupefacenti, disegnate dalle norme e ascritte alla
responsabilità degli organi di polizia stradale.

2. LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
ALCOLICA

La completa riscrittura
dell’articolo 186 C.d.S.non ha interessato la
definizione del reato di guida in stato di ebbrezza da alcool ma ha
significativamente mutato i presupposti e le modalità del suo accertamento.

La nuova formulazione dei commi 3
e 4 consente ora all’organo di polizia di imporre al
conducente accertamenti circa la presenza di alcool nel sangue, anche in
assenza di evidenti indici sintomatici caratteristici.

2.1 Accertamenti preliminari

Al solo scopo di acquisire
elementi utili per motivare l’obbligo di un controllo con l’etilometro, la
nuova disposizione dell’art. 186, comma 3 C.d.S. stabilisce che gli organi di
polizia stradale possano sottoporre tutti i conducenti
ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.

Si tratta di accertamenti
e di prove che possono essere svolti nel luogo in cui il conducente viene
fermato per il controllo, a condizione che ciò garantisca il rispetto della
riservatezza personale e dell’integrità fisica.

Ne consegue che gli accertamenti
e le prove non possono consistere in esami clinici o di laboratorio sul sangue
prelevato al conducente, sia pure in presenza di
personale medico opportunamente attrezzato con laboratori mobili.

In altre parole la norma, che ha
l’evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in
modo significativo il numero delle persone
controllate, consente agli organi di polizia stradale, in occasione di
controlli ordinari ovvero a campione, di richiedere a tutti i conducenti
fermati di sottoporsi a questo tipo di accertamenti preliminari anche se essi
non manifestino sintomi tipici d’abuso di alcool.

Il conducente è obbligato a
sottoporsi all’accertamento preliminare; nel caso si rifiuti, saranno applicate
nei suoi confronti le sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 186 C.d.S. le
stesse previste per il reato di guida in stato di ebbrezza,
comprensive delle sanzioni amministrative accessorie, secondo quanto previsto
dal comma 7.

2.2 Caratteristiche degli
strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari

Garantendo il carattere non
invasivo dell’esame e la riservatezza personale, la gamma dei metodi
utilizzabili è molto ampia. È infatti consentito
effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili in grado
di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla
quantificazione del valore.

Occorre precisare che per tali
strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione secondo
le procedure previste dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della Strada. L’esito positivo
degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per
l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo
legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro
(strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore
del tasso alcolemico nel sangue.

2.3 Facoltà di accompagnare il
conducente presso gli uffici di polizia

Quando gli accertamenti o le
prove preliminari abbiano espresso un esito positivo,
o si sia in presenza di un incidente stradale, ovvero il soggetto abbia dato
altrimenti motivo di ritenere di essere in stato di ebbrezza alcolica, gli
organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare direttamente sul
posto un esame con strumenti e procedure indicate nel citato Regolamento di
esecuzione, oppure, se questi non sono disponibili e non possano essere fatte
giungere sul luogo unità appositamente attrezzate, possono disporre – sempre al
medesimo fine – l’accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio
di Polizia.

Non si tratta, perciò, di una
misura restrittiva della libertà personale, poiché la norma non consente di
disporre l’accompagnamento coattivo della persona che rifiuti l’esame con
l’etilometro. In questa ultima ipotesi, tuttavia,
saranno applicate a carico dell’utente le sanzioni previste per il rifiuto di
cui al citato comma 7.

Per tali motivi la facoltà di
accompagnare il conducente non richiede l’espletamento di formalità o
l’attivazione di garanzie difensive. Inoltre, atteso il ragionevole sospetto
che la persona si trovi in stato di ebbrezza e per
evitare che la guida del veicolo fino al luogo in cui si trova l’etilometro
possa determinare una situazione di pericolo per la circolazione, gli organi di
polizia procedenti avranno cura di trasportare la persona stessa a bordo del
veicolo di servizio.

Durante l’espletamento di tali
procedure, il veicolo del soggetto sotto esame deve essere affidato a persona
idonea, ovvero, in mancanza, deve essere fatto stazionare, in condizioni di
sicurezza, nel luogo in cui è stato effettuato il
controllo ovvero presso altro luogo indicato dallo stesso conducente,
provvedendo, in questo ultimo caso, al trasporto con spese a suo carico.

2.4 Accertamento in caso di incidente stradale

In caso di incidente
stradale, indipendentemente dalle conseguenze sulle persone, l’art. 186, comma
4 C.d.S. consente agli organi di polizia stradale di procedere ad accertamento
del tasso alcolemico nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, anche se non
manifestano sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza.

Tale facoltà non comporta
l’obbligo di sottoporre a controllo con etilometro tali soggetti, ma si limita
a definire il potere di accertamento dell’organo di
polizia. Pertanto l’esame con etilometro nei riguardi dei conducenti, al fine
di graduare la successione nel tempo delle azioni connesse all’intervento sul
luogo dell’incidente, dovrà tenere conto delle concrete circostanze in cui il
sinistro si è verificato e delle prioritarie esigenze di ricostruzione dell’evento e di ripristino delle normali condizioni di
circolazione.

L’impianto normativo, peraltro,
pur legittimando l’accertamento con etilometro, non esclude la possibilità di effettuare un accertamento preliminare con i dispositivi di
cui al precedente paragrafo 2.1. Pertanto, si ritiene che, ove possibile, sia
sempre compiuto un accertamento qualitativo su tutti i conducenti coinvolti,
allo scopo di evidenziare i casi nei quali procedere poi ad accertamenti più
accurati.

2.5 Accertamento sanitario nei
riguardi dei conducenti sottoposti a cure mediche

Il comma 5 dell’art. 186 C.d.S.
in caso d’incidente stradale in cui il conducente sia rimasto ferito e sia
ricorso a cure mediche, prevede che l’accertamento del tasso alcolico sia effettuato dalle strutture sanitarie a richiesta degli
organi di polizia di cui all’art. 12, commi 1 e 2 C.d.S.

La richiesta concerne la
sottoposizione del conducente ad un accertamento medico finalizzato a
certificare lo stato di ebbrezza alcolica. Questa
attività può svolgersi con l’ausilio di un etilometro, oppure con le
metodologie cliniche ed analitiche in uso nella struttura sanitaria o fondarsi
sull’esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell’interessato, del
sangue ai fini della determinazione del tasso
alcolico.

Le complesse procedure che
discendono dagli accertamenti dello stato di ebbrezza
in ambito ospedaliero e che hanno limitato fino ad oggi un’attività di
accertamento su larga scala, potranno essere svolte secondo le linee guida che
sono state predisposte da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della
Salute, insieme ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei
Trasporti, allo scopo di orientare l’attività delle strutture sanitarie e degli
organi di polizia e, pertanto, per dare uniformità alla documentazione amministrativa
prodotta.

La richiesta di sottoposizione ad
analisi può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione
sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso cui
si trova il conducente sottoposto a cure mediche, secondo le procedure e con la
modulistica allegata (All. 2 – All. 3).

Le procedure operative concernenti le richieste di esami e la trasmissione del loro
esito, dovranno costituire oggetto di preventive intese tra gli organi di
polizia stradale e le diverse strutture sanitarie presenti sul territorio e con
i competenti organi regionali di coordinamento.

2.6 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

La riformulazione dell’art. 186
C.d.S. ha introdotto nuove ipotesi di reato in tema di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti circa l’alterazione
psicofisica derivante dall’alcool.

Viene infatti
punito con le medesime sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza,
non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame con etilometro – confermando la
precedente disciplina – ma anche chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove con apparecchiature portatili, ovvero chi
non consente il proprio accompagnamento per l’esame con etilometro presso
l’ufficio di polizia, ed infine, chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti
sanitari presso la struttura ospedaliera che ha prestato le cure mediche. Tale
ultima ipotesi comprende anche il rifiuto opposto al sanitario incaricato
dall’organo di polizia stradale di effettuare
l’accertamento; lo stesso sanitario documenterà il rifiuto ricevuto e sulla
base di questa documentazione l’organo di polizia stradale richiedente
procederà alla denuncia per il reato previsto dall’art. 186, comma 7 C.d.S..

3 LA GUIDA
IN STATO DI ALTERAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Come per il contrasto della guida
in stato di ebbrezza ed in coerenza con l’obiettivo di
una sensibile riduzione del numero dei sinistri stradali, anche le nuove
disposizioni dell’art. 187 C.d.S. hanno significativamente mutato i presupposti
e le modalità di accertamento dello stato di alterazione correlato all’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Infatti, sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di polizia stradale al fine di
incrementare i controlli sui conducenti ed individuare con maggiore facilità lo
stato di alterazione psicofisica.

Peraltro, diversamente da quanto
accade per l’ebbrezza alcolica, la nuova disciplina – in ragione della
complessità e della ridotta specificità dei sintomi prodotti dall’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope – non sembra consentire all’operatore di
polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente per il reato
previsto dall’art. 187 C.d.S. solo sulla base di dati
comportamentali evidenziati, prevedendo che questa valutazione sia compiuta da
personale sanitario.

3.1 Accertamenti preliminari

La nuova formulazione del comma 2
dell’art. 187 C.d.S. consente di effettuare
accertamenti preliminari non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di
accertare tracce dell’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche
in assenza di sintomi caratteristici.

Ne deriva un ampliamento delle
possibilità di controllo e, dunque, l’elevazione del numero dei soggetti
esaminati.

La verifica qualitativa prevista
dall’art. 187, comma 2 C.d.S. non è un accertamento analitico o un esame diagnostico e, perciò, può essere effettuato direttamente da
parte degli organi di polizia stradale.

Tali test di screening sono
preordinati solo ad acquisire elementi utili per motivare l’ordine al conducente
di sottoporsi ad accertamenti più accurati che dovranno essere svolti solo in
ambito ospedaliero o presso altre strutture sanitarie fissi o mobili
equiparate, con le metodiche diagnostiche previste dalla scienza medica.

I risultati degli accertamenti preliminari
non costituiscono fonte di prova per il reato in esame e, nell’ambito
dell’attività di indagine, dovranno essere
adeguatamente documentati dagli organi di polizia stradale.

3.2 Modalità di
effettuazione degli accertamenti preliminari

Gli accertamenti preliminari
consistenti in accertamenti qualitativi non invasivi o
in prove possono essere svolti solo nel luogo in cui la persona è stata fermata
nel rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica. Da ciò
discende che gli accertamenti in parola non potranno sostanziarsi in esami
clinici o di laboratorio sul sangue.

Tuttavia, nel rispetto dei
principi sopraindicati, possono essere effettuati,
anche sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, accertamenti
su altri liquidi biologici (urina, saliva, etc.), in grado di fornire, secondo
i principi della scienza medica, indizi circa il recente uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.

Gli accertamenti preliminari sono
obbligatori ma non possono essere eseguiti
coattivamente senza il consenso e la collaborazione della persona che vi è
sottoposta.

Ne discende che il conducente al
quale viene richiesto di sottoporsi a queste verifiche
preliminari potrà rifiutarsi, ma nei suoi confronti saranno applicate le
specifiche sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo (art.
187, comma 8, C.d.S.).

3.3 Caratteristiche degli
strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari

Gli accertamenti preliminari
possono essere compiuti mediante apparecchi portatili in grado di rilevare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici, ovvero
mediante strumenti tecnici, dispositivi di controllo, test, che consentano di verificare alterazioni significative del
comportamento del conducente correlabili, presumibilmente, all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.

Gli apparecchi, i dispositivi e
gli strumenti tecnici di controllo, compresi quelli monouso, nonché
i test, prima citati, devono garantire rapidità e praticità d’uso, e
possibilità di impiego in ogni condizione ambientale.

Per assicurare un accettabile
grado di affidabilità dei risultati, possono essere
utilizzati i dispositivi immessi in commercio conformemente alle disposizioni
del Decreto Legislativo 8.9.2000, n. 332, relativa alla Direttiva n. 98/78/CE
in tema di dispositivi medico-diagnostici in vitro ovvero, in mancanza, i
dispositivi approvati dal Ministro della Salute sulla base di
verifiche e prove effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Gli organi di polizia stradale
interessati all’uso di tali strumenti sono tenuti a verificare che sulle
apparecchiature stesse siano riportati i riferimenti dell’approvazione
rilasciata dal Ministero della Salute, o da altro organismo riconosciuto,
rispettare le modalità di installazione e di impiego
previste nei manuali d’uso.

3.4
Accompagnamento per l’accertamento sanitario.

Gli operatori di polizia stradale
possono accompagnare presso strutture sanitarie i conducenti per i quali
l’accertamento preliminare abbia espresso un esito
positivo, ovvero che gli stessi operatori abbiano ragionevole motivo di
ritenere sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

La facoltà concessa all’organo di
polizia si sostanzia solo nella possibilità di invitare il soggetto a
sottoporsi ad un accertamento sanitario. Non essendo tale accompagnamento una
misura restrittiva della libertà personale, la norma non consente di disporre
l’accompagnamento coattivo della persona che si rifiuti. Nei suoi confronti
saranno conseguentemente applicate le sanzioni previste per il reato di rifiuto
di accertamento, previsto dal comma 8 dell’art. 187
C.d.S. che rimanda alle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S..

Pertanto, come per l’accertamento
dello stato di ebbrezza alcolica, tale accompagnamento
non richiede l’espletamento di formalità o l’attivazione di garanzie difensive.
(Per quanto attiene il veicolo condotto dal soggetto
sottoposto al controllo, vedi paragrafo 2.3).

3.5 Richiesta di
accertamento sanitario e modalità di effettuazione degli esami

La richiesta di sottoporre ad
accertamento medico la persona accompagnata presso la struttura ospedaliera
deve essere avanzata in forma scritta dall’organo di polizia procedente
utilizzando il modulo accluso (All. 3).

L’interessato è obbligato a sottoporsi
ai prelievi e l’eventuale rifiuto configura, anche in questo caso, il reato di
cui al comma 8 dell’art. 187 C.d.S.. Tuttavia, quando
è richiesto il prelievo congiunto di più di un liquido biologico (es., sangue
ed urina), il rifiuto di effettuare solo uno di essi non configura gli estremi
del reato in argomento.

Trattandosi di accertamento
obbligatorio ma che non può essere svolto in modo coattivo, prima di procedere
al prelievo di liquidi biologici dovrà essere formalmente acquisito il consenso
dell’interessato.

La definizione in concreto delle
modalità di presentazione della richiesta, delle tecniche di svolgimento
dell’esame e della successiva trasmissione degli esiti all’organo di polizia
richiedente, dovranno costituire oggetto di intese con
la Direzione Sanitaria delle strutture ospedaliere presenti sul territorio.

3.6 Accertamento in caso di incidenti stradali.

La formulazione
del comma 4 dell’art. 187, a differenza dell’omologo comma 4 dell’art.
186, non prevede espressamente la facoltà di accompagnare il conducente
coinvolto in un incidente stradale presso strutture sanitarie. Tuttavia prevede
che le strutture sanitarie effettuino gli accertamenti
in questione sui conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche,
tanto da consentire anche la possibile estensione all’accertamento del tasso
alcolemico.

Occorre inoltre precisare che la
norma, pur legittimando l’accertamento medico presso una struttura ospedaliera
o assimilata, non esclude la possibilità di effettuare,
in caso d’incidente, un accertamento preliminare con dispositivi di screening,
meno invasivi e più veloci che potranno costituire lo strumento di verifica da
utilizzare in tutti i casi in cui non sia evidente lo stato di alterazione
psicofisica del conducente coinvolto nel sinistro.

La richiesta concernente
la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico, finalizzato
ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, può essere avanzata
direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o
della struttura sanitaria presso il quale il conducente è stato trasferito per
le cure mediche.

3.7 Rifiuto
di sottoporsi agli accertamenti.

Anche la previsione del comma 8
dell’art. 187 C.d.S., rinviando integralmente alle
sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S., ha introdotto ulteriori ipotesi di
reato, relativa al rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti sul
proprio stato di alterazione.

Viene, infatti, punito non solo
chi rifiuta di sottoporsi ad esame presso struttura ospedaliera ma anche chi
rifiuta di sottoporsi ad un accertamento preliminare ovvero non acconsente
all’accompagnamento presso il presidio ospedaliero per l’esame tecnico
finalizzato all’accertamento dello stato di alterazione.

Viene
inoltre punito il rifiuto del conducente, ricoverato a seguito di incidente
stradale, di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura
ospedaliera. La stessa sanzione si applica anche quando il rifiuto non sia
opposto direttamente agli organi di polizia stradale ma
sia manifestato al sanitario che, prestando le cure mediche, era stato
incaricato dall’organo di polizia stradale di procedere all’esame.

In questo ultimo
caso è lo stesso sanitario a documentare il rifiuto opposto, mentre sulla base
di tale documentazione l’organo di polizia stradale procederà alla denuncia.

4 ASPETTI PROCEDURALI

4.1 Attività di polizia
giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza
alcolica e da sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda gli aspetti
processuali penali ai fini della denuncia del reato di guida in stato di ebbrezza, si richiama anzitutto l’attenzione sulla
modifica dell’art. 186, comma 2, C.d.S. che ha trasferito al Tribunale la
cognizione di questo reato, in precedenza attribuita al Giudice di Pace ai
sensi dall’art. 4, comma 2, lett. q, del D. Leg.vo
274/2000.

Si ritiene inoltre che gli esami
previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. (accertamento con etilometro,
esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli atti di
polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3,
c.p.p..

Anche l’attività compiuta dagli
organi di polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all’uso di droghe, ad esclusione degli
accertamenti preliminari, è da ricondursi tra gli atti di polizia giudiziaria
urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3 c.p.p.,

Per tali atti, la vigente
normativa (art. 114 disp.att. c.p.p.) impone di informare
la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il
quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto
di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.).

Pertanto, prima di procedere alle
richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico
e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica
richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell’art. 349 c.p.p.
che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può
ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall’art. 356 c.p.p. e
dal richiamato art. 114 disp.att. c.p.p..

Va precisato che, avuto riguardo
al luogo, nonché alle modalità di accertamento del
tasso alcolico, e salvo il caso in cui il difensore possa essere presente in
tempi molto brevi, l’inizio delle operazioni di controllo non è necessariamente
subordinato all’arrivo di quest’ultimo, in ragione del fatto che il trascorrere
del tempo dal momento dell’ingestione dell’alcool determina una graduale
riduzione del tasso alcolico il cui livello, invece, per essere concretamente
riferibile all’attività di guida, deve essere accertato nell’immediatezza del
controllo.

Qualora gli accertamenti diano
esito positivo, occorrerà procedere alla stesura dei
seguenti atti:

a) un verbale che documenti
l’elezione di domicilio, secondo le forme richieste dall’art. 349 c.p.p. (All. 4), l’eventuale nomina del difensore di fiducia
e l’autorizzazione rilasciata a persona idonea a condurre il veicolo fino al
luogo indicato dall’interessato oppure fino alla più vicina autorimessa, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 3, e 187, comma 7 C.d.S.;

b) un verbale secondo il modello
allegato (All. 5 per alcool – All. 6 per droga), che documenti l’operazione di accertamento svolta, con specifica annotazione che,
richiamando espressamente l’art. 114 disp.att. c.p.p., attesti l’avvenuta informativa
al conducente della possibilità di farsi assistere dal difensore; il verbale
deve contenere anche la descrizione dei fatti che hanno determinato
l’effettuazione degli accertamenti qualitativi o delle prove nonché il loro
esito; ovvero deve dare atto che il conducente è rimasto coinvolto in un
incidente stradale oppure descrivere i sintomi che lo stesso abbia evidenziato
facendo ragionevolmente ipotizzare lo stato di alterazione psicofisica
derivante dall’influenza dell’alcool o dall’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope.

Secondo le disposizioni dell’art.
366 c.p.p., i verbali di cui ai punti a) e b),
unitamente a tutta la documentazione probatoria dell’esito dell’attività di
accertamento svolta sulla persona (ad es. il tagliando stampato
dall’etilometro), nonché la certificazione medica rilasciata dalla struttura
sanitaria presso la quale la persona è stata accompagnata, dovranno essere
depositati entro il terzo giorno successivo presso la cancelleria del pubblico
ministero, affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato.

4.2 Profili
procedurali specifici per l’accertamento del reato di guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda le procedure
da seguire nell’attività di accertamento del reato in
argomento occorre premettere che, diversamente da quanto previsto per il reato
di guida in stato di ebbrezza alcolica, la competenza in materia appartiene al
Giudice di Pace. Infatti, come autorevolmente argomentato dal Ministero della
Giustizia con la nota del 17 maggio 2004 (All. 7), le modifiche normative
dell’art. 186 C.d.S., apportate dalla legge 214/2003,
non hanno interessato l’art. 187 C.d.S., con la conseguenza che la competenza a
giudicare del reato non è stata trasferita al Tribunale.

Qualora gli accertamenti abbiano
dato esito positivo, si procederà come indicato ai
punti a) e b) del paragrafo 4.1. Qualora, invece, l’esito delle analisi sui
liquidi biologici (richiesto per l’accertamento del reato di cui all’art. 187
C.d.S.) sia disponibile in tempi successivi all’effettuazione del prelievo,
entro il temine di tre giorni dovrà essere comunque depositata la restante
documentazione facendo riserva di trasmissione dell’esito delle analisi.

4.3
Coordinamento degli interventi

I Signori Prefetti vorranno
promuovere ogni opportuna iniziativa al fine di sollecitare la collaborazione
di tutte le Amministrazioni e Uffici interessati dalla complessa problematica,
per selezionare gli obiettivi da raggiungere in funzione delle connotazioni del
fenomeno infortunistico sul territorio e per
individuare in concreto le risorse finanziarie disponibili nell’ambito dei
fondi destinati agli enti locali per la progettazione di iniziative
a favore della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della Legge 144/99.

I Signori Prefetti sono pregati,
infine, di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di
Polizia Municipale e Provinciale.