Tributario e Fiscale

Friday 09 May 2003

Chiusura liti fiscali pendenti: articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) . Imposta di registro prenotata a debito. Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 100 del 08.05.2003

Chiusura liti fiscali pendenti: articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) . Imposta di registro prenotata a debito.

Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 100 del 08.05.2003

     Con la nota in riferimento codesta Direzione regionale ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di definire ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) una lite fiscale pendente relativa alla nota compilata dal cancelliere per l’esazione dell’imposta di registro prenotata a debito ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d) del testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

     In particolare, codesta Direzione regionale ha chiesto di sapere se la nota del cancelliere debba essere qualificata come atto di imposizione ovvero di mera riscossione, atteso che “il suddetto atto, denominato ’avviso di pagamento’, ma forse anche qualificabile come ’avviso di liquidazione’, in effetti è il primo atto col quale si richiede formalmente alle parti debitrici il pagamento dell’imposta”.

     Al riguardo si osserva quanto segue.

     L’art. 59, comma 1, lett. d) del DPR n. 131 del 1986 prevede che “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute … le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.

     Prima della riforma di cui al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il recupero delle imposte prenotate a debito veniva effettuato con una nota di pagamento compilata dal cancelliere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 1 del DPR n. 131 del 1986 – che rinviava al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio – e dell’art. 43 del codice di procedura civile.

     Ad avviso della scrivente, con la nota di pagamento non viene avanzata una pretesa impositiva diversa rispetto a quella già desumibile dagli elementi indicati nella sentenza.

     Invero la disciplina della prenotazione a debito consente la registrazione della sentenza senza aggravare di ulteriori spese il danneggiato dal reato: in tal caso l’imposta principale viene determinata all’atto della registrazione, la quale dunque non differisce dall’imposta dovuta in caso di richiesta spontanea di registrazione.

     In definitiva la nota del cancelliere, emessa per l’esazione dell’imposta di registro prenotata a debito ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d) del DPR n. 131 del 1986, costituisce avviso di liquidazione e di riscossione dell’imposta già determinata al momento della registrazione a debito.

     Il punto 11.3.3 della circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 ha chiarito che non sono definibili le liti concernenti gli avvisi di liquidazione quando, come nel caso in esame, non assumendo funzione impositiva, “sono finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori”.

     Pertanto la lite fiscale pendente, relativa a tale nota, non è definibile ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002.