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Wednesday 05 March 2003

Certificato di compiuta pratica forense e potere di rifiuto dell’ Ordine degli Avvocati. Il parere del TAR Calabria

Certificato di compiuta pratica forense e potere di rifiuto dellOrdine degli Avvocati. Il parere del TAR Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,

SEZIONE PRIMA

Alla presenza dei Signori:

ALDO FINATI Presidente

PIERINA BIANCOFIORE Primo Referendario est.

GIOVANNA IANNINI Referendario rel.

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sui riuniti ricorsi:

n.******proposto da*******, rappresentati e difesi dallAvv. Piermarco Salassa ed elettivamente domiciliati in Catanzaro presso lo studio dell****************,

n.******proposto da***********, n************, proposto da**********, rappresentate e difese dallAvv. Concetta Nunnari, presso il cui studio, sito in Catanzaro Vico 2° Corso Mazzini elettivamente domiciliano, n********

contro

il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Catanzaro in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallAvv. Raffaele MIRIGLIANI, presso il cui studio in Catanzaro, Viale Argento, 14, è lettivamente domiciliato,

per lannullamento

del provvedimento in data 06.11.02 col quale il Consiglio dellOrdine degli avvocati di Catanzaro ha ordinato alla Segreteria del Consiglio di non rilasciare il certificato di compiuta pratica forense, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compreso il provvedimento in data 22.04.02 col quale il Consiglio dellOrdine predetto ha istituito lobbligo di firma per i praticanti avvocati;

VISTO latto di costituzione del Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Catanzaro;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle relative difese;

VISTI i motivi aggiunti depositati nei ricorsi n.******************, nonchè nei ricorsi compresi dal n*************** al n.******** e nei ricorsi n.***********************, n.********* e con i quali i ricorrenti gravavano pure la delibera del 18.11.02 con la quale il Consiglio dellOrdine ha confermato quanto disposto nella delibera del 6.11.2002;

VISTO il decreto in data 20.11.2002 col quale il Presidente del Tribunale ha ordinato al Consiglio dellOrdine il rilascio del certificato di compiuta pratica a parte ricorrente, ove non vi ostino ragioni diverse da quelle esaminate nel decreto stesso;

Relatore alla camera di consiglio del 23.1.2003 la dott.ssa Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

VISTO larticolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel rtesto sostituito dallart. 3, terzo comma della legge 21 luglio 2000 n. 205;

RILEVATO che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dellart. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificato dallart. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con i ricorsi di cui allepigrafe i ricorrenti espongono che, al fine di acquisire la necessaria documentazione da produrre a corredo della domanda per essere ammessi a partecipare agli esami di avvocato nella sessione 2002-2003, essi hanno richiesto al Consiglio dellOrdine degli avvocati di Catanzaro, al termine dellultimo semestre, il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, che, tuttavia, tale certificato sarebbe stato loro rifiutato per la ragione che essi avrebbero effettuato più di una assenza nei giorni prestabiliti dal Consiglio dellOrdine di Catanzaro con la delibera del 22.04.02 di cui in epigrafe.

Tanto premesso in fatto i ricorrenti deducono violazione delle norme che disciplinano lordinamento forense, nonchè eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in buona sostanza, che del tutto immotivatamente ed irragionevolmente il consiglio dellOrdine avrebbe rifiutato di convalidare lulteriore semestre di pratica adottando, soltanto al termine di esso, un criterio di valutazione delle assenze rigido ed automatico ed in realtà senza compiutamente valutare le giustificazioni da ciascuno addotte.

Come in epigrafe specificato, alcuni dei ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso la delibera del 18.11.2002 confermativa di quanto disposto con latto principalmente gravato e sopravvenuta nelle more del ricorso, deducendone lillegittimità derivata e la contraddittorietà della motivazione.

Il Consiglio dellordine, costituitosi in giudizio, ha eccepito linammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione e per mancata tempestiva impugnativa dellatto presupposto e ne ha chiesto, comunque, la reiezione nel merito, confutando le doglianze proposte.

Alla camera di consiglio del 23.1.2003 il Collegio ha trattenuto i ricorsi per la decisione in forma semplificata.

DIRITTO

1.In via assolutamente preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi di cui allepigrafe sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

2.Venendo allesame della controversia, va esaminata leccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consiglio dellOrdine intimato. Questultimo ha sul punto rilevato che, a norma dellart. 10 del R.D. 22.1.1934, n. 37, la competenza a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica spetterebbe in via esclusiva al Consiglio nazionale forense, donde la inammissibilità del gravame nella sede giurisdizionale.

Leccezione è infondata.

In effetti, la disposizione dianzi richiamata attribuisce agli interessati la facoltà di gravare i dinieghi di certificato nella materia che ne occupa a mezzo di reclamo al Consiglio nazionale. Rileva tuttavia il Collegio che tale previsione non potrebbe essere interpretata nel senso di essere la stessa ostacolo preclusivo per la immediata impugnativa giurisdizionale del provvedimento negativo da parte di ciascun interessato perchè, così intesa, verrebbe a impingere col principio di facoltatività del rimedio gerarchico (art. 20 L. TAR) e del suo immediato corollario della non necessaria definitività dellatto ai fini della sua impugnativa giurisdizionale.

Per altro verso, attesa la funzione strumentale del certificato di compiuta pratica ai fini dellaccesso alla prova desame per labilitazione forense, cui sostanzialmente aspirano i ricorrenti, non potrebbe negarsi la giurisdizione di questo TAR nella materia in virtù delle tradizionali regole di riparto tra giurisdizioni e del petitum sostanziale fatto valere in giudizio.

2.1Nè merita di essere condivisa leccezione di inammissibilità del ricorso articolata sotto il profilo che, per suo tramite, verrebbero svolte in via immediata e diretta censure avverso la delibera consiliare del 22.04.2002, atto meramente presupposto rispetto a quello gravato in via principale e non tempestivamente impugnato.

Al riguardo è sufficiente osservare che la richiamata delibera consiliare del 22.4.2002, in quanto atto a carattere generale, non si presentava immediatamente lesiva per gli interessi degli odierni ricorrenti, poichè essa si limitava ad istituire il registro di presenza per i praticanti avvocati con obbligo di firma nel 1°, 2°, e 4° mercoledì di ogni mese del semestre di pratica, senza nulla specificare in ordine alla inosservanza di tale obbligo; laddove, invece, è senzaltro la delibera del 06.11.2002 ad assumere i caratteri dellatto lesivo, nella misura in cui essa ricollega alla inosservanza di quellobbligo la mancata convalida del semestre di pratica.

3.Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui appresso.

Lamentano in concreto i ricorrenti la illegittimità del diniego di convalida dellulteriore semestre di pratica forense con conseguente mancato rilascio in loro favore del certificato di compiuta pratica, in difetto del quale, viene ad essere conseguentemente loro inibita la partecipazione alla corrente sessione desame per labilitazione allesercizio della professione forense.

Nella prospettazione contenuta nei ricorsi di cui allepigrafe, la illegittimità di tale diniego sarebbe da ricollegare alla irrazionalità della delibera 6.11.2002, a mezzo della quale il Consiglio dellOrdine ha appunto adottato il rigido ed automatico criterio in forza del quale il praticante che sia risultato assente per più di una volta nei giorni prefissati, non potrebbe ottenere in nessun caso il certificato di compiuta pratica.

La censura merita di essere condivisa.

Ed invero, il criterio adottato nella delibera gravata non appare rispondente ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità cui deve ispirarsi lazione amministrativa e va per tal motivo cassato. Non può dubitarsi infatti che, pur nella ampia discrezionalità di cui rimane attributario il Consiglio dellOrdine nel disciplinare la pratica forense, e nellindividuare i criteri idonei a scongiurare condotte elusive dei praticanti e renderla per tal via effettiva, lo stesso non potrebbe in ogni caso adottare meccanismi così rigidi e restrittivi quale quello qui oggetto di scrutinio; il quale, in definitiva, senza riconnettere alcun rilievo alle specifiche giustificazioni di ciascun praticante, ricollega in via automatica allassenza del praticante protratta per più di una volta lirreversibile annullamento del semestre di pratica.

Ritiene il Collegio che un tale meccanismo sia in sè irragionevole, vuoi in ragione del suo contenuto specifico, espressivo di una tolleranza pressochè nulla, giacchè limitata ad una sola giornata di assenza, vuoi del suo carattere indistintamente applicabile, e perciò confliggente col principio di uguaglianza, il quale impone una diversificazione delle situazioni soggettive non omogenee, vuoi infine del suo carattere automatico ed indefettibile, anche a fronte di comprovate ed eventuali giustificazioni di ciascun interessato. A ciò aggiungasi che la fissazione del censurato criterio ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica è intervenuta nella pendenza del periodo di pratica, laddove la pregressa delibera del 22.4.2002 -che istituiva il registro di presenza dei praticanti- non prevedeva alcuna specifica sanzione nel caso di inosservanza dellobbligo di firma. Di qui un ulteriore elemento di illegittimità di quella previsione, intervenuta a disciplinare così drasticamente e con effetto retroattivo anche situazioni fattuali già verificate.

Nei suddetti limiti i ricorsi vanno accolti e per leffetto, va annullata la delibera del 6.11.2002, di introduzione del contestato criterio, e gli atti consequenziali che in quel criterio hanno trovato il loro esclusivo presupposto motivazionale. Restano salve le ulteriori determinazioni del Consiglio dellOrdine in relazione alla verifica, sulla base delle peculiarità di ciascuna posizione soggettiva, della compiuta pratica forense da parte di ciascun candidato, nonchè le successive consequenziali.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigafe li riunisce e li accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dallAutorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 23.1.2003-02.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria il 24 feb. 2003