Civile

Thursday 21 April 2005

Caso Eluana Englaro. Il testo dell’ ordinanza della Cassazione che nega l’ interruzione dell’ alimentazione artificiale

Caso Eluana Englaro. Il testo dellordinanza della Cassazione che nega linterruzione dellalimentazione artificiale

Cassazione Sezione prima civile ordinanza 3 marzo-20 aprile 2005, n. 8291

Presidente De Musis relatore San Giorgio

Ricorrente Englaro

Ritenuto in fatto

Con provvedimento in data 20 luglio 2002, il tribunale di Lecco, ritenuta la legittimazione attiva in capo a Beppino Englaro, in qualità di tutore della figlia interdetta Eluana, rigettò il ricorso, proposto ex articolo 132 Cpc, con il quale lo stesso, deducendo la irreversibilità, secondo i criteri della scienza medica, dello stato vegetativo permanente in cui la predetta figlia si trovava, per effetto di un trama cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale occorso nel lontano 1992 – stato in relazione al quale già nel 1999 lEnglaro aveva una prima volta richiesto la interruzione delle cure che ne consentivano la protrazione, ed in particolare dellalimentazione artificiale – , aveva avanzato nuova istanza ai fini di ottenere lautorizzazione a detta interruzione, sottolineando la necessità di sottrarre la figlia alle condizioni di vita disumane e degradanti nelle quali era costretta a proseguire la propria esistenza.

Rilevava il Tribunale che la nozione di cura del soggetto incapace implica un quid di positivo, volto comunque alla conservazione della vita del soggetto stesso, con la conseguenza che sarebbe contraddittorio attribuire al tutore la potestà di compiere atti che implichino di necessità la morte del soggetto; ed aggiungeva che lordinamento giuridico sottende una totale difesa della vita umana, e che lautorizzazione al tutore, e cioè a soggetto diverso dal diretto interessato, a far cessare ogni forma di somministrazione alimentare non trova, allo stato della legislazione, adeguato fondamento giuridico.

Avverso detto decreto, lEnglaro propose reclamo alla Corte dappello di Milano, censurando la ricostruzione della funzione del tutore operata dal Tribunale.

La Corte dappello di Milano, sezione delle persone e della famiglia, con decreto del 10 dicembre 2002, rigettò il reclamo, facendo riferimento alla inutilizzabilità diretta del principio di autodeterminazione nel caso del paziente in stato – ,vegetativo permanente, ed al ruolo del tutore, sottolineando il valore morale delle direttive anticipate di trattamento ma avvertendo la mancanza dì regole allo stato, e perciò escludendo la possibilità di adottare una interpretazione integratrice nella specie, pur nellauspicio della predisposizione da parte del legislatore degli strumenti adeguati per la protezione della persona ed il rispetto del suo diritto di autodeterminazione.

Avverso tale decisione, lEnglaro ha proposto ricorso per cassazione, non notificato ad alcuno.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ex articolo 375 Cpc.

Considerato in diritto

Lamenta il ricorrente la violazione degli articoli 357 e 424 Cc, in relazione agli articoli 2, 13 e 32 Costituzione, ed omessa ed insufficiente motivazione.

Sottolinea come la propria figlia noti sia in grado di esprimere alcun consenso, riguardo ad atti che si configurano come invasivi della sua personale integrità psico -fisica, e richiama la giurisprudenza costituzionale sullattinenza della tutela della libertà personale a qualunque intromissione sul corpo o sulla psiche dellindividuo cui questi non abbia consentito. Pone laccento sulla tutela della dignità umana, inscindibile da quella della vita stessa, come valore costituzionale, e richiama, tra laltro, larticolo 32 Costituzione, che preclude trattamenti sanitari che possano violare il rispetto della persona umana, la cui perdita, in caso di soggetto in stato vegetativo permanente, è in re ipsa. Chiede in subordine che sia sollevata questione dì legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, dellarticolo 357 Cc, e di quelle altre norme che siano da interpretare in modo tale da non consentire la cessazione dei trattamenti dì alimentazione artificiale in atto.

Il Pg, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad alcuna e privo dei requisiti del ricorso per cassazione.

Tali conclusioni sono state contestate dal ricorrente con una memoria depositata nella imminenza della data fissata per la camera di consiglio, nella quale, in particolare, si esclude la necessità della notifica del ricorso al Pg a quo.

La eccezione del Pg appare meritevole di accoglimento.

La notificazione del ricorso per cassazione, in quanto indispensabile per la instaurazione del rapporto processuale costituisce elemento la cui mancanza determina la inammissibilità del ricorso.

Tale principio, affermato per i procedimenti contenziosi ordinari, deve ritenersi operante anche nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio.

Per questi ultimi – e tale è quello di specie – questa Corte (ordinanza 6167/02) ha  affermato lapplicabilità di detto principio nei procedimenti con pluralità di parti, rilevando che la notificazione non occorre solo allorchè ricorra lipotesi di procedimento di volontaria giurisdizione unilaterale,e cioè di procedimento nel quale non sia individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante.

Occorre pertanto stabilire, se nella specie ricorra questultima ipotesi.

Ed al riguardo va sottolineato che, se a tale questione si darà risposta negativa, e cioè se si riterrà che il il presente giudizio è plurilaterale: a) sarà irrilevante, al fine di cui si discute, che le parti individuate quali contraddittori necessari non abbiano partecipato ai precedenti giudizi, e  ciò perché la loro presenza nellattuale giudizio sarebbe indispensabile per la costituzione del relativo rapporto processuale, anche se lunica decisione adottabile sarebbe la rilevazione del difetto di contraddittorio nei precedenti gradi di merito; b) non sarà consentita non essendo prevista – la rimessione in termini (richiesta in memoria), la quale è stabilita dallarticolo 1e 4 bis Cpc per casi specifici e non è applicabile per la rinnovazione della notifica del ricorso che non sia stato notificato ad alcuno.

Per stabilire se sussistano interessi diversi o addirittura contrapposti a quello oggetto della causa, e, conseguentemente, se sussistano altri soggetti contraddittori necessari, occorre individuare loggetto della controversia.

Il tutore ritenendo che linterdetta versi da moltissimi anni in stato meramente vegetativo, nel quale a suo avviso è mantenuta mediante presidi sanitari, e che tale stato, in quanto escludente la dignità umana, fa escludere la ricorrenza della vita intesa nella sua portata minima imprescindibile, ha chiesto lautorizzazione alla cessazione di detti presidi.

Va rilevato che tale cessazione dovrebbe – altrimenti non vi sarebbe motivo per lautorizzazione alla stessa – condurre a morte il soggetto.

Sulla base di tale individuazione della controversia occorre stabilire se sussistano altri soggetti interessati oltre listante.

Il tutore evidentemente agisce ai sensi del combinato disposto degli articoli 424 e 357 Cc, secondo i quali il tutore ha la cura della persona del&.

Premesso che costituisce questione di merito stabilire se lazione esercitata, come sopra individuata, possa essere ricompresa nellindicato potere del tutore, è di immediata evidenza che provvedimento di autorizzazione richiesto, che il tutore afferma corrispondente allinteresse dellinterdetto, possa invece non corrispondervi.

Ed infatti, lo stabilire se sussista linteresse (al provvedimento autorizzatorio) prima che lattuabilità dello stesso giuridicamente presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive: con la conseguenza che giammai il tutore potrebbe esprimere una valutazione che, in difetto di specifiche risultanze nella specie neppure analiticamente prospettate. possa affermarsi coincidente con la valutazione dellinterdetta.

A questa stregua, premesso, per quanto ora esposto, che deve ritenersi che linterdetta nella specie non sia in condizione di esprimere la propria valutazione, e quindi la propria scelta, deve trovare applicazione larticolo 78 Cpc, che prevede la nomina di un curatore speciale al rappresentato …quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

Ad ulteriore supporto di tale conclusione, va rilevato che le numerose norme rinvenibili nellordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie attinenti ad interessi strettamente personali – pur se di carattere non altrettanto essenziale quale quello in esame – dellinterdetto per infermità (articolo 119 Cc, per limpugnazione del matrimonio; articolo 245 Cc in tema di disconoscimento della paternità; articolo 264 Cc in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale da parte di chi è stato riconosciuto; articolo 273 Cc, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale; articolo 13 legge 194/78, in tema di interruzione della gravidanza), appaiono elementi sintomatici della non configurabilità, in mancanza di specifiche disposizioni, di un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cc.dd. atti personalissimi (per una ipotesi in cui questa corte ha avuto occasione di escludere la proponibilità della domanda di divorzio per linterdetto ad opera del tutore, riconoscendogli invece il potere di chiedere la nomina di un curatore speciale ai fini della proposizione della domanda di divorzio, v. sentenza 9582/00).

E la conferma della inesistenza, in capo al tutore, di una rappresentanza generale degli interessi dellinterdetto con riguardo a siffatto genere di atti si rinviene nella previsione codicistica della necessaria nomina, da parte del giudice tutelare, non appena avuta notizia del fatto da cui deriva lapertura della tutela, oltre che del tutore, anche del protutore (articolo 346 Cc), nonché nelle ulteriori previsioni che il protutore rappresenta il minore nei casi in cui linteresse di questo è in opposizione con linteresse del tutore.

se anche il protutore si trova in opposizione di interessi con il minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. (articolo 360 Cc).

E ben vero che le menzionate norme sono inserite nella tutela dei minori; ma tale tutela è richiamata nella sua interezza per la interdizione, alla quale pertanto è applicabile: larticolo 424 Cc, infatti, sancisce che le disposizioni sulla tutela dei minori&si applicano… alla tutela degli interdetti&.

Le conclusioni raggiunte non contrastano né possono ritenersi derogate dalla Convenzione sui diritti delluomo e la biomedicina, fatta ad Oviedo il 24 aprile 1997 – della quale la legge 145/01 ha autorizzato la ratifica – dal momento che tale Convenzione prevede che il rappresentante legale (o comunque unapposita autorità od altro soggetto) possa esprimere il consenso che lincapace non è in condizione di dare (articolo 6), ma non preclude ai singoli Stati di fissare condizioni specifiche – che essa Convenzione non ha previsto – per la validità della prestazione del consenso (sostitutivo).

Laffermata sussistenza di altro soggetto quale necessario contraddittore nel giudizio costituisce ragione sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Rimane pertanto assorbita la questione, proposta nella memoria, relativa alla necessità o no della notifica del ricorso al Pg a quo.

La ravvisata inammissibilità del ricorso esclude lesame del merito, e, quindi, anche della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.