Penale

Tuesday 11 February 2003

Caso Cogne: l’ordinanza del Gip Gandini di revoca della custodia cautelare di Anna Maria Franzoni.

Caso Cogne: l’ordinanza del Gip Gandini di revoca della custodia cautelare di Anna Maria Franzoni

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

– Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari-

N. 491/02 R.G.N.R.

N. 688/02 R.G.G.I.P.

ORDINANZA DI REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE PERSONALE

Art.299 c.p.p.

Il G.I.P. , dott. Fabrizio GANDINI,

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, posto a carico di:

FRANZONI Annamaria, nata a San Benedetto Val di Sembro il giorno 23.8.1971;

per il reato previsto e punito dagli artt.575 e 577 comma 1 numero 1 c.p;

vista l’istanza ex art.299 c.p.p. di revoca/modifica della custodia cautelare in carcere già applicata a carico dell’indagata, depositata dalla difesa in data 31.1.2003;

visto il parere contrario del PM in data 31.1.2003;

vista l’ordinanza ex art.311 c.p.p. pronunciata dalla V sezione penale della Corte di Cassazione in data 31.1.2003;

vista l’ordinanza ex art.299 comma 4 ter c.p.p. pronunciata da questo Giudice in data 1.2.2003;

vista la relazione di accertamento tecnico redatta dal dottor Roberto GIANNI e dalla dottoressa Rossana ROSSO in data 9.2.2003 e depositata il 10.2.2003;

O S S E R V A

Allo stato degli atti, tenuto anche conto della relazione di accertamento tecnico depositata dai dottori Roberto GIANNI e Rossana ROSSO, sembra che non sussistano piu’ le esigenze cautelari poste a fondamento della ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, pronunciata da questo Giudice in data 13.3.2002.

Preliminarmente, quanto alla sussistenza della potestas decidendi , giova richiamare quanto gia’ argomentato –in punto di diritto- nella ordinanza ex art. 299 comma 4 ter c.p.p. del 1.2.2003.

Quanto alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare applicata, deve rilevarsi come a seguito delle note pronunce del Tribunale del Riesame di Torino e della Corte di Cassazione, si sia formato il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza.

Tuttavia, se il decorso del tempo ha determinato il consolidarsi del complesso indiziario gia’ esaminato da questo Giudice, occorre prendere in considerazione l’influsso di tale circostanza –in uno con tutte le altre verificatesi nel corso del procedimento- sulla residua esigenza cautelare di cui all’art.274 lettera c) c.p.p.

Infatti la norma da ultimo citata fonda il giudizio sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa su due elementi: le specifiche modalita’ e circostanze del fatto e la personalita’ della persona sottoposta alle indagini, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Mentre il primo elemento –il fatto- e’ generalmente impermeabile al decorso del tempo (salvo che non emergano fatti o circostanze nuove), il secondo –la personalita’- e’ fisiologicamente destinato a mutare nel corso del procedimento.

Come e’ noto l’art.274 lettera c) c.p.p. e’ stato novellato dalla legge 8.8.1995, n.332. Il legislatore ha preteso che il pericolo di reiterazione del reato fosse concreto e, per quello che qui interessa, che non fosse genericamente ancorato al reato (che si assume) commesso, ma specificamente riferito anche alla persona dell’indagato. Ed ancora, il legislatore ha preteso che l’esigenza cautelare de qua richiedesse la contemporanea presenza dei due elementi sopraindicati. Sembra dunque possibile, e coerente con le finalita’ della norma citata, ritenere che una prognosi sfavorevole in merito al pericolo di reiterazione del reato, fondata sulle circostanze e modalita’ del fatto, possa essere bilanciata ed anche elisa da una prognosi favorevole fondata invece sulla personalita’ dell’indagato .

Veniamo ora ad applicare i principi sopraesposti al caso di specie. Gli elementi prognostici desumibili dalle modalita’ e circostanze dei fatti sono gli stessi gia’ evidenziati nella Ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere del 13.3.2002.

Gli elementi prognostici desumibili dalla personalita’ dell’indagata hanno invece subito una sostanziale evoluzione. Vengono infatti in considerazione:

– il decorso di un non breve lasso temporale, undici mesi circa, dal momento della esecuzione della misura;

– il fatto che durante questo lasso di tempo l’indagata sia sostanzialmente rimasta in stato di liberta’ e che -in tale stato- non siano mai stati segnalati o comunque evidenziati comportamenti non solo lesivi o pericolosi, ma anche potenzialmente implicanti il pericolo di attivita’ genericamente lesive ;

– il fatto che l’indagata abbia reciso i propri legami con il luogo ove il delitto avvenne, trasferendosi presso il proprio comune d’origine;

– il fatto che l’indagata abbia radicalmente mutate le proprie condizioni di vita socio-familiare, tornando sostanzialmente a far parte della propria famiglia d’origine;

– il fatto che l’indagata sia diventata nuovamente mamma, dando alla luce il piccolo Gioele.

Anche la personalita’ dell’indagata, complessivamente valutata, ha subito una sostanziale modifica. Al fine di valutare tale elemento questo Giudice ha disposto un accertamento sommario ex art. 299 comma 4 ter c.p.p.

Gli esperti hanno preso in considerazione le circostanze di fatto sopraindicate e le valutazioni dei test precedentemente somministrati all’indagata nel corso della perizia psichiatrica. Hanno inoltre proceduto a due colloqui con l’indagata e le hanno somministrato il test di Rorschach e del Parma Personality Inventory. Sulla scorta di tali circostanze di fatto, tenuto conto altresì del test TAT somministrato da un consulente di parte, gli esperti hanno concluso ritenendo: “che l’interessata presenti uno stato psichico-affettivo che non comporta, con ragionevole prevedibilita’, una condotta tale da produrre modalita’ criminose cosi’ come formulate nell’ipotesi di reato od altre condotte violente, perdurante la medesima organizzazione e condizione esistenziale presente”.

In particolare, gli esperti hanno rilevato che: “Le funzioni dell’Io appaiono sufficientemente sceniche ed organizzate per un controllo degli impulsi, almeno nelle condizioni esistenziali attuali (pag.8).

L’indice di impulsività depone tuttavia per assenza di condotte impulsive (…) l’aggressività sembra al momento sotto controllo (pag.12)

Il rientro nel gruppo familiare originario strutturato in base a principi e valori solidi, organizzato secondo regole chiare, gestito con fermezza dalle figure genitoriali, sottrae almeno in parte l’esaminata alle situazioni conflittuali e le permette di appoggiarsi alla guida del clan, conservando una propria autonomia, maggior sicurezza, serenità ed equilibrio (pagg.17-18).

Il periodo intercorso dalla tragica morte del figlio Samuele ai giorni attuali e’ caratterizzato da un miglioramento dello stato psichico (…) in particolare appare sensibilmente migliorato il rapporto con la realta’ e le capacita’ di giudizio della stessa. Le funzioni dell’Io appaiono sceniche e capaci di controllo dell’impulsivita’.

(…) L’interessata appare meno in contrasto con i propri bisogni di dipendenza (…) con un miglior controllo della sfera affettiva. (pag18)

Non vive in modo angoscioso la paura abbandonica e la perdita, infatti l’atteggiamento sostanzialmente sereno del figlio Davide ne pare la conferma. (pag.18)

L’interessata manifesta un buon rapporto con il figlio neonato Gioele, che allatta con energia e presenza affettiva (pag.19).

Le conclusioni rassegnate dagli esperti sembrano condivisibili. Esse sono infatti fondate su elementi di fatto desunti dai precedenti accertamenti peritali e da test dotati di consolidata ed affidata credibilita’ scientifica. Risulta inoltre congruo e pertinente l’apparato argomentativo posto a fondamento delle conclusioni. In buona sostanza, il rientro dell’indagata nel proprio gruppo familiare –rebus sic stantibus- sembra idoneo a contenere i residui impulsi aggressivi eventualmente sussistenti, per altro concretamente non rilevati dagli esperti. Anche il rapporto con i figli Davide e Gioele sembra del tutto soddisfacente.

Di fronte al sostanziale e positivo mutamento della personalita’ dell’indagata resta il giudizio negativo fondato sulle circostanze e modalita’ del fatto. Tuttavia, questo Giudice ritiene che il pericolo di reiterazione del reato sia –ad oggi- del tutto astratto, e sia privo di quel carattere di concretezza richiesto dall’art. 274 lettera c) c.p.p.

Mentre il fatto sembra ancora intrinsecamente portatore di indici di potenziale recidiva, la persona sembra invece del tutto avulsa da tali indici. Deve ritenersi che allo stato attuale i gravi indizi di colpevolezza possano evidenziare solo un generico pericolo di reiterazione del reato. Tale genericita’ e’ ampiamente compensata ed elisa dal concreto, specifico, minuzioso ed attuale giudizio sulla personalita’ dell’indagata, desumibile dal complesso delle circostanze sopra esposte.

Omnibus perpensis, le esigenze cautelari poste a fondamento della misura applicata sembrano ad oggi cessate. Per questi motivi deve essere revocata la misura della custodia cautelare in carcere;

P.Q.M.

visto l’art.299 c.p.p.

revoca

la misura della custodia cautelare in carcere a carico di FRANZONI ANNA MARIA;

manda

la Cancelleria per quanto di competenza.

Aosta, il giorno 10 febbraio 2003.

Il G.I.P.

(dott. Fabrizio GANDINI)