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Wednesday 27 May 2020

Cartucce, fucili e problemi: quando l’eredità non è una…tavola blu

L’erede che entra nella disponibilità di armi è tenuto a rinnovare la denuncia di esse, gravando su di lui gli stessi obblighi che gravavano sul suo dante causa anche in caso di accettazione con beneficio di inventario.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 15199/20; depositata il 15 maggio)

Gli Ermellini (con la sentenza n. 15199/20, depositata il 15 maggio) si sono occupati di una vicenda di contenuto davvero particolare che può riassumersi così: a seguito del decesso del proprio coniuge, la vedova decide di dar corso ad accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Nel patrimonio relitto sono ricompresi due fucile ed alcune cartucce. La vedova non effettua le comunicazioni previste dall’articolo 697 del codice penale e, per detta omissione, viene tratta a giudizio e condannata.
Il reato viene dichiarato prescritto dalla Corte di Cassazione ma i Giudici decidono di esplorare nel dettaglio tutte le sfaccettature di una fattispecie davvero insolita stimolati da un ricorso che mi sento di definire ficcante, suggestivo e, per quel che mi concerne, assolutamente interessante sotto il profilo giuridico.

La norma incriminatrice è costituita dall’articolo 697 del c.p. che recita: “chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 258 euro”.
La sentenza non indica nello specifico l’imputazione sollevata nei confronti della ricorrente ma la pena lei irrogata fa ritenere che la contestazione sollevata fosse attinente al primo comma della norma.
Intervenuto il decesso del proprio marito, la signora ha, come detto, dato corso alla procedura prevista dall’articolo 490 del codice civile.
La norma così dispone: “L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.”
Il primo alinea della disposizione indica quale effetto della disciplina quello di tenere distinti i patrimoni dell’erede e del de cuius.
Quindi, l’aver rinvenuto fucili e pistole all’interno del patrimonio relitto non può, in prima battuta ed ai sensi della primo alinea, far ritenere che detti beni fossero ormai entrati a far parte del patrimonio dell’erede che, ovviamente, non aveva ancora accettato l’eredità.
Di qui, il primo motivo di doglianza del ricorrente che assumeva l’estraneità dei beni rispetto al patrimonio dell’erede e, conseguentemente come fosse impossibile identificare in capo al ricorrente medesimo la situazione giuridica tipica.
Gli Ermellini, al fine di compiere la propria attività ermeneutica, fanno leva sul disposto del numero 1 della norma che indica come l’erede conserv(i) verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto”
Dunque l’erede, in forza di detti obblighi, una volta rinvenuti nel patrimonio relitto, i beni mobili, armi, assoggettati, ad obbligo di denuncia, sarebbe tenuto a presentare il richiesto atto presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, pena l’applicazione nei suoi confronti del disposto dell’articolo 697 c.p..

Ora, la lettura proposta dai Giudici della prima sezione penale appare a prima vista convincente; seguendo però la mia natura, non posso non rilevare come la norma si riferisca ad obblighi dell’erede verso il defunto e non già verso i terzi.
Ma se il defunto aveva effettuato la prescritta denuncia alle competenti autorità circa la detenzione delle armi, quali obblighi ulteriori aveva l’erede con beneficio di inventario nei confronti del de cuius?
Certo quello di conservare, custodendolo, il patrimonio ma non certamente di effettuare denuncia.
La Corte di Cassazione fa leva proprio sul concetto di custodia del patrimonio e sul ruolo di custode del medesimo attribuito all’erede con beneficio di inventario in virtù del numero 1 dell’articolo 490 del codice civile.
Se l’erede è custode del patrimonio significa che egli ne ha la disponibilità materiale e, quindi, non può esimersi dall’obbligo di denuncia.

Ma la custodia del patrimonio indica la disponibilità materiale del medesimo? L’assioma appare a prima vista corretto e, pertanto, certamente accettabile ed applicabile al caso di specie ma…, ma c’è un però che mi par doveroso sottolineare.
L’erede con beneficio di inventario non può disporre del patrimonio relitto; anzi, ove ne disponesse, decadrebbe dal beneficio.
Il numero 3 dell’articolo 490 cod. civ. indica infatti i due caso in cui la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario perde efficacia, rilevandoli nella rinunzia dell’erede o nella decadenza dal beneficio.
L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile, ovvero se compie sui beni oggetto dell’eredità gli atti tipici di chi ne abbia la “disponibilità”.

Ma disponibilità e detenzione sono concetti differenti. La detenzione è il potere di mero fatto esercitato su una cosa da un soggetto (detentore) che non ha l’intenzione di compiere un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale: il detentore, cioè, ha un mero animus detinendi, e non un animus possidendi, in quanto riconosce che sulla cosa insiste un diritto reale altrui.
Dunque, il detentore sa di non né avere la disponibilità né il possesso dei beni, ma sa che detti beni sono, in virtù di un mero rapporto fattuale, sottoposti al suo potere.
Ritornando al caso di specie, fucili e munizioni erano detenute, in virtù del semplice fatto che si trovavano nell’immobile dell’erede dalla ricorrente che, sapeva, di non poterne in alcun modo disporre proprio in ragione della scelta effettuata in tema di accettazione del patrimonio relitto.
Così argomentando non si può che riconoscere la correttezza della decisione assunta dai giudici della prima sezione della Corte di Cassazione che, però….

La colpevolezza se è vero che sussiste un rapporto di detenzione tra l’erede beneficiato e i beni oggetto dell’eredità non può dirsi, che non via sia possibilità di errore scriminante ex articolo 47 c.p.
Dicono i Giudici che l’errore in cui potrebbe al più incorsa essere la ricorrente non rientrerebbe tra le casistiche disciplinate dall’articolo 47 posto che, così si legge nella sentenza resa, “deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per legge diversa dalla legge penale, ai sensi dell’articolo 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata, neppure implicitamente.”
In tutta franchezza mi pare che la norma dettata in tema di accettazione con beneficio di inventario sia proprio norma destinata in origine a regolare rapporti di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in norma penale od a questa richiamata.
Il che avrebbe, a mio modesto avviso, dovuto condurre ad accoglimento del ricorso sul punto.

Altro aspetto interessante della vicenda è quello collegato alla meritevolezza della sanzione penale.
La condotta posta in essere dalla ricorrente poteva dirsi essere meritevole di sanzione penale?
Si può ravvisare nella stessa condotta quel minimo di offensività richiesta affinché venga posto in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma?
Può dirsi che la mancata denuncia effettuata nel corso di una procedura complessa, effettuata anche, o meglio, esclusivamente a mezzo di Notaio, con tutto ciò che detta circostanza significa in tema di pubblicità degli atti e di qualifica soggettiva degli intervenuti, abbia davvero posto in pericolo il bene giuridico protetto?
La Pubblica Autorità ha mai davvero perso il controllo circa l’effettiva e concreta “posizione” fisica delle armi?
Si tratta di quesiti cui la Corte non fornisce risposta e che restano, magari anche per inadeguatezza del commentatore, aperti.
Sono quesiti che peraltro, attengono alla stessa essenza della sanzione penale, della necessità di irrogare pena e della funzione rieducativa della stessa e che si pongono ben oltre la vicenda concreta.

Ultimo punto che mi pare debba essere affrontato è quello relativo all’applicabilità dell’articolo 5 del codice penale nella “riscrittura” fattane dalla Corte Costituzionale.
La ricorrente certamente ha dovuto, e ne danno atto anche gli Ermellini, avvalersi di “consulenti esterni” certamente dotati di competenze, in tema giuridico, di gran lunga superiori alle sue.
Quid iuris se, come sembra, nessuno dei “consulenti” (quantomeno il Notaio all’atto della redazione dell’inventario) ha segnalato alla ricorrente l’obbligatorietà di proporre denuncia di detenzione delle armi?

Può dirsi si versi in stato di ignoranza incolpevole? La risposta che fornisce la Corte non è appagante posto che essa la riconduce, ancora una volta, alla fattispecie dell’errore sulla norma che, invece e sempre a mio modesto avviso, è lettura della fattispecie astratta non corrispondente al fatto concreto.
Fatto concreto che in un sistema come il nostro costituisce fondamenta e presupposto per l’applicazione di ogni fattispecie tipizzata dal Legislatore.
L’esito del processo è condensato nella massima che si può ricavare dalla pronuncia: “l’erede che entra nella disponibilità di armi è tenuto a rinnovare la denuncia di esse, gravando su di lui gli stessi obblighi che gravavano sul suo dante causa anche in caso di accettazione con beneficio di inventario”.

Avv. Claudio Bossi