Penale

Monday 15 May 2006

Cambia idea la Cassazione: gli sms indesiderati rientrano nella previsione dell’ art. 660 c.p. (molestie) (Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 26 aprile-11 maggio 2006, n. 16215)

Cambia idea la
Cassazione: gli sms indesiderati
rientrano nella previsione dell’art. 660 c.p. (molestie)

Cassazione – Sezione prima penale (up) –
sentenza 26 aprile-11 maggio 2006, n. 16215

Presidente Sossi – Relatore Vancheri

Pg Viglietta
– Ricorrente Castagna

In fatto e in diritto

Con sentenza del 15 marzo 2005 il Tribunale monocratico di Udine dichiarava
Castagna Rosalia colpevole della contravvenzione di cui all’articolo 660 Cp, contestatole per avere recato molestie a Godessi
Gianfranco, inviandogli numerosi messaggi Sms per
motivi di rancore e gelosia, condannandola alla pena di euro 300 di ammenda.

Osservava il giudice predetto che, secondo le dichiarazioni
della parte lesa e del teste Isp. Sessa, i messaggi
avevano carattere sgradevole e derisorio, per cui nel
fatto, caratterizzato da insistenza eccessiva e fastidiosa e connotato da
indebita, ripetuta e ingiustificata invadenza della sfera privata altrui,
doveva ravvisarsi la fattispecie prevista e punita dall’articolo 660 Cp.

Avverso tale sentenza ha proposto
ricorso per cassazione la
Castagna, lamentando erronea applicazione della legge penale,
sul rilievo che nel caso in esame facevano difetto gli estremi della ritenuta
fattispecie di cui all’articolo 660 Cp, in
quanto lo strumento usato (trasmissione di messaggi sms)
si discostava decisamente dall’uso tipico del telefono, consistente nella
trasmissione di voci e suoni, sicché non poteva essere inquadrato nello
schema della norma penale sopra descritta, essendo piuttosto da equiparare alla
corrispondenza.

Una volta che la parte offesa aveva rimesso la querela, il
contenuto eventualmente ingiurioso dei messaggi non aveva più alcun
rilievo penale.

In ogni caso, anche la parte lesa aveva ripetutamente
contattato essa imputata con messaggi, bigliettini e lettere, per cui non era ravvisabile il reato a lei contestato anche
per il principio della reciprocità o ritorsione delle molestie.

Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso
è privo di fondamento.

Bisogna infatti ribadire che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la fattispecie penale di
cui all’articolo 660 Cp può essere
integrata anche quando la condotta ivi descritta si sostanzia nell’invio
di sms (short messages
system).

A tal fine è sufficiente osservare che il reato di
cui all’articolo 660 Cp consiste in qualsiasi
condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e
richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la
direzione della volontà verso il fine specifico di interferire
inopportunamente nell’altrui sfera di libertà.

I cosiddetti sms vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che
collegano tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici
fissi e, quanto alla capacità offensiva del messaggio in danno della
tranquillità privata del destinatario, a differenza di quel che in
genere succede per lo strumento epistolare, il destinatario è costretto
a leggerne il contenuto prima di potere identificare il mittente, per modo che
il mittente del messaggio, attraverso questo strumento, raggiunge lo scopo,
dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità psichica
del destinatario, nello stesso identico modo in cui lo raggiunge quando usa lo
strumento della comunicazione telefonica tradizionale.

Si comprende così come
l’interpretazione letterale dell’articolo 660 Cpp
porta a ricomprendere tra i mezzi della
molestia punibile anche gli sms trasmessi per via
telefonica. (In tal senso, v. Cassazione, Sezione
terza, sentenza 28680/04 Modena).

Quanto alla osservazione, formulata
dalla ricorrente, secondo cui la remissione della querela priverebbe di rilievo
penale l’invio dei messaggi di cui sopra e farebbe caducare
il processo, è facile ribattere che il reato di cui all’articolo
660 Cp è perseguibile d’ufficio, ragion
per cui la suddetta remissione non può avere alcun effetto sulla
sussistenza del reato contestato alla ricorrente.

Altrettanto è a dirsi in ordine
agli effetti della ventilata reciprocità delle molestie, per la
semplice ragione che la norma di cui al comma 1 dell’articolo 599 Cp riguarda esclusivamente il reato di ingiurie, ed
è una norma speciale non applicabile all’infuori della ipotesi
espressamente prevista.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso
va respinto e la ricorrente va condannata al pagamento
delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.