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Thursday 26 November 2015

Calciatore professionista

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 22513/15; depositata il 4 novembre)

L’invalidità del contratto di cessione del transfer si estende anche al contratto di lavoro subordinato con il calciatore.
In ambito di rapporto di prestazioni sportive professionistiche, il contratto di cessione del transfer internazionale, intercorso tra due società sportive, ed il contratto di lavoro subordinato stipulato, ai sensi della Legge n. 91 del 1981 debbono considerarsi tra loro collegati in senso genetico e  funzionale. Consegue che l’eventuale inefficacia o invalidità del contratto di cessione del transfer internazionale si estenderà anche al collegato contratto di lavoro di lavoro subordinato tra calciatore a  società sportiva.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 22513,  pubblicata il  4 novembre 2015.

Il caso: richiesta da parte di un calciatore professionista di condanna della società sportiva al pagamento delle retribuzioni non percepite e risarcimento danni.
Un calciatore professionista agiva in giudizio per ottenere la condanna della società sportiva al pagamento delle somme non percepite ed al risarcimento danni derivante dall’inadempimento contrattuale. il Tribunale rigettava la domanda. Proponeva appello il calciatore ma la Corte lo rigettava, evidenziando che essendo intervenuta l’invalidità del contratto di cessione del transfer internazionale intercorso tra la società sportiva cedente e cessionaria del professionista, il vizio estendeva i propri effetti al collegato contratto di lavoro subordinato. Ricorreva allora in Cassazione il calciatore, per la riforma della pronuncia d’appello e, con ricorso incidentale condizionato, la società sportiva.

Il rapporto di lavoro per prestazione sportiva a livello professionistico
La vicenda riguarda un calciatore professionista di società sportiva di serie A, rimasto coinvolto in vicende di natura penale, da cui erano emerse falsità dei documenti attestanti la sua cittadinanza italiana.
Ricordiamo prima di tutto che a livello di sportivo professionista, il rapporto di collaborazione è disciplinato dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, che stabilisce l’obbligo per la società sportiva di stipulare un contratto di lavoro subordinato con lo sportivo: “Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate” (art. 4, L. 91/1981).

Contratto di cessione  e contratto di lavoro collegati geneticamente e funzionalmente…
La domanda del calciatore era stata rigettata dalla Corte d’Appello, che aveva peraltro confermato la decisione di primo grado, poiché il contratto di lavoro subordinato era da ritenersi privo di efficacia, in quanto travolto dall’inefficacia del  contratto di cessione del transfer internazionale, stipulato tra le due associazioni sportive che ebbero a concordare la cessione del calciatore. Quest’ultimo negozio giuridico era stato condizionato dalla prova documentale che il calciatore avesse la nazionalità italiana, necessaria  per la piena utilizzazione delle prestazioni sportive da parte della società italiana. E, osserva il Supremo Collegio, il contratto di trasferimento era stato sottoscritto, oltre che dalle due società, anche dal calciatore.

… e dunque l’invalidità dell’uno si estende anche all’altro contratto
La provata inesistenza del possesso della cittadinanza italiana da parte del calciatore, emersa  in sede di procedimento penale, si traduce in una causa di invalidità del contratto di cessione del  “cartellino”,  per mancato avveramento della condizione sospensiva. Causa di invalidità che viene ad avere analoga portata sul secondo contratto, di lavoro subordinato tra calciatore e società. Come correttamente affermato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, nella fattispecie esaminata si riscontra un collegamento negoziale tra i due contratti i quali, pur conservando ciascuno una propria causa, mirano ad attuare una unitaria operazione negoziale. Al contratto di cessione del transfer internazionale era infatti seguito un contratto di lavoro subordinato con il calciatore, a perfezionamento di un’ingente operazione di natura economica volta alla fruizione delle prestazioni sportive del professionista.
Dalla dichiarata invalidità del contratto di lavoro subordinato consegue che la domanda proposta dal calciatore ricorrente sia infondata, con  conseguente rigetto del ricorso proposto.

(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)