Ambiente

Wednesday 29 September 2004

Caccia. Il TAR Liguria annulla parzialmente il piano faunistico venatorio quinquennale della Provincia di Genova

Caccia. Il TAR Liguria annulla parzialmente il piano faunistico venatorio quinquennale della Provincia di Genova

TAR LIGURIA, Sentenza n. 368 DEL 1/9/2004 (Pres. Arosio, rel. Morbelli – ricorrenti WWF,LAC,LAV,ENPA contro Amm.ne Prov. Genova) I

N NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Sezione Seconda

nelle persone dei Signori:

Mario AROSIO Presidente

Floriana RIZZETTO Primo Referendario

Luca MORBELLI Referendario, relatore.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.368 /04 proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature – WWF in persona del legale rappresentante, Lega per lAbolizione della Caccia L.A.C. in persona del legale rappresentante, Lega Anti Vivisezione – L.A.V. in persona del legale rappresentante, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. in persona del legale rappresentante, tutte rappresentate e difese dallAvv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliate in Genova, via Porta degli Archi n. 10/27 – 28 ;

contro

la Provincia di Genova in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Genova, Piazzale Mazzini n. 2 ;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 62 del 18 dicembre 2003, pubblicata allAlbo pretorio del 23.12.2003 al 7.01.2004, avente ad oggetto approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, nonché per lannullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito ed in particolare della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 10.02.2004, prot.n. 17537 avente ad oggetto modalità per lallenamento e laddestramento degli ausiliari da caccia e per le prove e gare cinofile 2004/2005:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 1 luglio 2004 , relatore il Referendario Luca Morbelli, l’avv. D. Granara per le associazioni ricorrenti e l’avv. V. Manzone per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 6 marzo 2004 alla Provincia di Genova e depositato il successivo 12 marzo presso la Segreteria del TAR Liguria le associazioni ricorrenti , hanno impugnato, chiedendone lannullamento, previa sospensione dell’esecuzione, i provvedimenti in epigrafe recanti lapprovazione del Piano faunistico venatorio provinciale.

Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1) violazione e mancata applicazione dellart. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e dellart. 3 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto, nel computo della quota del territorio agro silvo pastorale destinata a protezione della fauna selvatica, sono state inserite anche aree inidonee alla caccia e alla riproduzione della fauna selvatica come le zone di rispetto stradale o ferroviario e quelle urbanizzate;

2) violazione dellart. 6 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il Piano faunistico venatorio è stato approvato senza che sia stato convocato il Comitato tecnico faunistico venatorio;

3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12, commi 2 e 3, 10, comma 8, e 18 della l. 157/92, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sviamento, in quanto, in violazione delle norme in rubrica il Piano avrebbe previsto zone di addestramento per cani da ferma con periodo di attività esteso a tutto lannocon facoltà di sparo, nonché aree permanenti per cani da seguita che concorrono a determinare la percentuale di territorio in cui vige il divieto di caccia;

4)Violazione dellart. 10, comma 1, della l. 21 novembre 2000 n. 353, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e per illogicità manifesta, in quanto il Piano espressamente non considera le aree percorse da incendi in cui vige il divieto di caccia ai sensi della norma in rubrica;

5) violazione e falsa applicazione dellart. 11 della l. r. n. 29/94, eccesso di

potere per mancanza di istruttoria, in quanto, la individuazione delle pareti rocciose sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nellallegato 2 della convenzione di Berna, viene arbitrariamente limitata soltanto a sei specie avicole, e, sotto altro profilo, si consente anche nelle pareti sedi di temporanea nidificazione di specie rupicole minacciate di estinzione la possibilità di utilizzo delle vie ferrate esistenti segnalate dal CAI;

6) violazione falsa applicazione dellart. 21, comma 1 lett. c) della l. 11 febbraio 1992 n. 157, eccesso di potere per difetto del presupposto e per illogicità e contraddittorietà manifeste, in quanto non sarebbe stata inclusa nelle aree in cui vige il divieto di esercizio venatorio la Foresta demaniale regionale di Tiglieto;

7) violazione e mancata applicazione dellart. 19, comma 1, l. r. 29/94, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento in questione ha previsto listituzione di due ambiti territoriali di caccia di notevoli dimensioni privi dei requisiti dimensionali, di omogeneità, e di delimitazione ad opera di confini naturali, prescritti dalla normativa e dagli atti di indirizzo regionale in materia;

8) illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli atti impugnati) degli artt. 18, 19, 20 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al contrasto con lart. 32 comma 3 della l. 394/1991) per violazione dellart.117 Costituzione, in quanto il piano consentirebbe a qualsiasi cacciatore residente in provincia di Genova, mediante la semplice iscrizione ai due ambiti territoriali di caccia lesercizio della caccia nelle aree contigue ai parchi naturali di Portofino, dellAntola e dellAveto in violazione del disposto dellart. 32 della l. 394/1991, che limita lesercizio della caccia nelle aree contigue ai parchi ai soli residenti nelle predette aree contigue. Tale norma rivestirebbe natura di principio fondamentale, donde la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

9) illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli atti impugnati) dellart. 29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al contrasto con lart. 5 comma3, della l. 157/1992) per violazione dellart. 117 Costituzione, in quanto il piano ponendo un limite numerico massimo di appostamenti fissi unicamente per quelli che utilizzano richiami vivi appare in contrasto con lart. 5, comma 3, della l. n. 157/1992 (che non fa distinzione tra appostamenti che utilizzano richiami vivi da quelli che non li utilizzano). Poiché tale norma riveste natura di principio fondamentale ne deriverebbe ai sensi dellart. 117 Costituzione lillegittimità costituzionale dellart. 29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 ed il vizio rubricato.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Genova chiedendo il rigetto del ricorso.

Alludienza pubblica del 1 luglio 2004 il ricorso è passato in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso in esame è rivolto avverso le prescrizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

1. Con il primo motivo le Associazioni ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della l. 157/1992 e dellart. 3 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, sviamento, per avere la Provincia di Genova ricompreso nel computo della percentuale del territorio agro silvo pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, ai sensi dellart. 10, comma 3, l. 157/2002, anche le fasce di rispetto relative alle sedi stradali, statali e provinciali, autostradali e ferroviarie nonché le aree nel raggio di 100 metri dagli insediamenti abitati.

Il motivo è inammissibile.

Invero la Provincia di Genova sul punto si è conformata alla deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 1295 del 30 ottobre 2001 con cui sono stati determinati gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria ai sensi dellart. 5 della l.r. n. 29/1994.

Tale deliberazione non è stata impugnata dalle ricorrenti donde linammissibilità del motivo.

In questo senso si è già espressa la Sezione con la sentenza n. 1327 del 27 marzo 2003 e da tale orientamento il Collegio non ritiene doversi discostare. Né può affermarsi che la deliberazione regionale 30.10.2001 n. 1295 abbia natura normativa. Non è quindi consentito al giudice amministrativo lesercizio del potere di disapplicazione.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dellart. 6 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto la Provincia non avrebbe ottenuto il parere del Comitato faunistico venatorio provinciale.

Il motivo è infondato, invero risulta dalle produzioni della resistente che il Comitato faunistico venatorio è stato convocato con nota del 4 giugno 2003 e che si è riunito in data 16 giugno 2003 per esaminare la bozza di Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

A questo punto appare irrilevante la formulazione espressa di un parere posto che, essendo ampiamente trascorso il termine di cui allart. 16 della l. 241/1990, senza che sia intervenuto il predetto parere deve ritenersi che lAmministrazione Provinciale trasmettendo il progetto di piano al Consiglio provinciale si sia avvalsa della facoltà di prescinderne ai sensi del citato art. 16.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 12, commi 2 e 3, 10, comma 8, lett. e) e 18 l. 157 /1992 , eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e sviamento, in quanto il Piano avrebbe previsto aree permanenti per laddestramento per cani da ferma (tipo B) e per cani da seguita (tipo C) su selvaggina allevata in cattività con o senza la possibilità di abbattimento.

Il motivo è fondato.

Lart. 10, comma 8, della l. 157/92 prevede che i piani faunistico venatori stabiliscono le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di

allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere

affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli

singoli o associati. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.578 del 1990, ha stabilito che anche i volatili in stato di cattività non perdono per questo la

qualità di fauna selvatica e che perciò il loro abbattimento deve essere

ricompreso tra le attività venatorie. La giurisprudenza amministrativa ( CdS VI 2152002 n.717; Tar Liguria II 22112002 n.1124) ha affermato che anche nelle zone riservate alladdestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento non può essere indiscriminato ma ricompreso nelle attività venatorie, con la conseguenza della illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie cacciata.

Ne consegue lillegittimità del piano che ha consentito, rimettendo la relativa scelta ai gestori delle aree stesse, la possibilità di abbattimento per tutto lanno.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione dellart. 10, comma 1, l. 353/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta in quanto il Piano omette di indicare le aree e le superfici delle zone di divieto di caccia in cui tale divieto vige per essere state tali aree percorse da incendi.

Il motivo è fondato, invero, come già espresso dalla Sezione nella sentenza n. 1629 del 6 dicembre 2003, la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 3532000 appare scelta inaccettabile sotto due profili:in primo luogo perché lintervento per lo spegnimento dellincendio cui la Provincia è parte fondamentale per le competenze attribuitele dalla legge fa sì che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco. In secondo luogo la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione le stesse cioè con unassenza di regolamentazione voluta invece dal legislatore.

Tale orientamento appare condivisibile al Collegio che rileva come lavere subordinato linclusione delle aree percorse da incendi nellambito delle zone in cui vige il divieto di caccia allespletamento di attività amministrativa da parte dei Comuni interessati realizza una sostanziale vanificazione della portata precettiva della norma con conseguente compressione e potenziale azzeramento del termine di divieto previsto dalla legge 353/2000.

Ne consegue lillegittimità del Piano anche sotto questo profilo.

5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dellart. 11 della l. r. n. 2994, eccesso di potere per mancanza di istruttoria, in quanto la norma impone la individuazione delle pareti rocciose sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nellallegato 2 della convenzione di Berna, mentre latto impugnato limita la tutela senza motivazione soltanto a sei specie avicole .

Ed invero come ha avuto modo di precisare in altra occasione la Sezione (TAR Liguria sez. II, 6 dicembre 2003 n. 1629) la riduzione a tre sole specie di rapaci della tutela nei siti di nidificazione rocciosa deve essere assistita, a pena di illegittimità, da idoneo supporto motivazionale a pena di illegittimità. Nella specie invece appare priva di un supporto motivazionale adeguato la riduzione a sole sei specie avicole la tutela nei siti di nidificazione rocciosa in contrasto con la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione di Berna.

Quanto alla tematica della salvaguardia delle ferrate il Collegio osserva come la materia sia stata disciplinata con altre deliberazioni non impugnate in questa sede ovvero attenga alla Pianificazione dei Parchi. Ne consegue linammissibilità per un verso e linfondatezza per altro verso delle censure attinenti alla descrizione contenuta nel paino faunistico venatorio delle vie ferrate in cui è consentita larrampicata.

6. Con il sesto motivo si deduce violazione falsa applicazione dellart. 21comma1 lett. c) l. 157/1992, eccesso di potere per difetto di presupposto e per illogicità e contraddittorietà manifeste per non avere incluso nella zone di divieto di caccia la Foresta Demaniale regionale di Tiglieto in considerazione dello scarso interesse faunistico dellarea.

Il Collegio prende atto delle precisazioni della Provincia di Genova per cui un parte della superficie della Foresta demaniale regionale di Tiglieto è comunque sottoposta a divieto di caccia.

Ciò posto le censure sono fondate, è pur vero che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 4722 del 30 agosto 1984, emessa nella vigenza della legge n. 968/1977, che consentiva alle Regioni di ammettere la caccia nelle foreste demaniali con condizioni sfavorevoli al ripopolamento della selvaggina, ha consentito la caccia nella Foresta di Tiglieto. Tuttavia proprio lAmministrazione provinciale di Genova nello Studio di revisione degli ambiti protetti nel territorio della Provincia di Genova , approvato dal Comitato consultivo sulla caccia della Provincia di Genova in data 19.11.1991 ha evidenziato come la zona presenti una spiccata vocazione al ripopolamento.

Ne consegue che il Piano è affetto dai vizi denunciati, non avendo dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali lo studio citato debba essere ritenuto inattendibile e la Foresta demaniale regionale di Tiglieto presenti scarso interesse faunistico.

7. Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dellart. 19, comma 1, della l.r. Liguria n. 29/1994, eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto il Piano ha individuato solo due ambiti territoriali di caccia di notevoli dimensioni non tenendo conto delle norme invocate per cui gli ambiti territoriali di caccia abbiano dimensione subprovinciale siano possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

Il motivo è fondato, invero come già espresso dalla sezione nella sentenza 22 novembre 2002 n.1124 lavere suddiviso lintero territorio della Provincia di Genova in due ambiti territoriali di caccia di notevolissime dimensioni necessariamente ha determinato la disomogeneità degli stessi ricomprendendo negli stessi tratti di costa , aree collinari e montuose.

Né appare sostenibile, come fa la Provincia nelle sue difese, che lomogeneità debba essere essenzialmente gestionale posto che il riferimento alla omogeneità gestionale dellambito consente la sostanziale elusione della norma. Invero il progresso tecnologico consente la possibilità di gestire unitariamente, mediante sistemi informativi e di controllo avanzati, anche attività diverse svolgentisi su aree oggettivamente difformi le une dalle altre.

Il Collegio, pertanto, ritiene che lomogeneità debba essere riferita in primo luogo alla conformazione del terreno e dei vari habitat naturali che sullo stesso insistono ed in secondo luogo alle tipologie di attività venatoria che sullo stesso e negli stessi habitat naturali siano esercitabili.

Ne consegue che la previsione di ambiti territoriali così vasti viene a frustrare le finalità della norma che appaiono anche quelle di limitare il nomadismo venatorio attenuando lincidenza dellimpatto del numero dei cacciatori sul territorio.

8. Infondati devono invece ritenersi i motivi 8 e 9 con i quali le ricorrenti deducono profili di illegittimità costituzionale della l. 29/1994, con riferimento alle previsioni di cui allart. 32, comma 3, della l. 394/1991 e di cui allart. 5, comma 3, della l. 157/1992.

Invero a tal riguardo appare sufficiente osservare come le invocate disposizioni normative non appaiono assurgere al rango di principi fondamentali posto che le stesse, per la puntualità precettiva del loro contenuto in relazione a fattispecie esattamente individuate e circoscritte nel loro ambito, appaiono piuttosto rivestire i caratteri di norme di dettaglio.

In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato per quanto di ragione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla per quanto di ragione il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova il 1 luglio 2004 , in Camera di Consiglio.

Mario AROSIO Presidente

Luca MORBELLI Referendario, estensore.

Depositato in Segreteria il 1 SET. 2004

Il Direttore di Segreteria il

(Dott.ssa C. Savino)