Civile

Wednesday 08 June 2005

Bond argentini e difetto di giurisdizione contro la Repubblica Argentina: intervengono le sezioni unite della Cassazione Cassazione , SS.UU. civili, ordinanza 27.05.2005 n° 6532

Bond argentini e difetto di giurisdizione
contro la
Repubblica Argentina: intervengono le sezioni unite della Cassazione

Cassazione ,
SS.UU. civili, ordinanza
27.05.2005 n° 6532 – ORDINANZA N. 6532/2005 DEL
27/05/2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo Carbone – Presidente aggiunto

Dott. Giovanni Olla – Presidente di sezione

Dott. Antonio Vella
– Presidente di sezione

Dott. Enrico Papa – Consigliere

Dott. Antonino Elefante – Consigliere

Dott. Ernesto Lupo – Consigliere

Dott. Vincenzo Proto – Consigliere

Dott. Fabrizio Miani
Canevari – Consigliere

Dott. Mario Rosario Morelli -Rel. Consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

BORRI LOCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo
studio dell’avvocato BARONE GIANLUIGI, rappresentato e difeso da se stesso,
unitamente all’avvocato, CAMINITI ANTONIO, giusta delega in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

REPUBBLICA ARGENTINA, in persona del
Procuratore del Tesoro della Nazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15,
presso lo studio legale SIRAGUSA-EMANUELE, rappresentata e difesa dagli
avvocati FAUSTO POCAR e MARIO SIRAGUSA, giusta delega a margine del controricorso per il primo, e procura speciale, in atti,
per il secondo;

-controricorrente-

per regolamento preventivo di
giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3407/03 del Giudice di pace
di FIRENZE;

uditi gli avvocati Luca BORRI, Fausto
POCAR, Mario SIRAGUSA, C.F. EMANUELE;

udita la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio il 21/04/05 dal Consigliere Dott.
Mario Rosario MORELLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto
Procuratore Generale Dott. Umberto APICE il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso e per l’effetto dichiarare il difetto di
giurisdizione del giudice italiano, con le conseguenze di legge. Tali
conclusioni sono state confermate in udienza dal Sostituto Procuratore Generale
Raffaele PALMIERI.

ORDINANZA

RITENUTO I N FATTO

1. L’avvocato Luca Borri – che, nel
giugno 2001, per il (dichiarato) complessivo importo di euro
183.000,00, aveva acquistato da B.N.L. e Monte Paschi Siena, che gia’ li detenevano nel loro portafoglio, titoli
obbligazionari (denominati global bonds)
con scadenza aprile 2008 e tasso di intesse annuo dell’ 8,125% [come emessi,
nel 1998, dalla Repubblica Argentina nello Stato di New York, quotati in
Lussemburgo e poi rivenduti sul "mercato secondario"] – chiedeva ed
otteneva, nel successivo luglio 2002, decreti ingiuntivi, con i quali il
Giudice di Pace di Firenze intimava al Governo Argentino di pagare al
ricorrente, per ciascun decreto, la somma di euro 500,00 (quale frazione del
suo maggior credito di euro 183.000,00). E cio’ in
applicazione del principio (sub art. 1186 c.c.) della "decadenza dal
beneficio del termine", applicabile quando il debitore versi in conclamato
stato di insolvenza; come nel caso, appunto, della
Argentina che – in conseguenza della grave crisi economica che aveva colpito
quel paese dall’inizio del 2002 – si era vista costretta a dichiarare, con
legge n. 25 del 2002, la "emergenza pubblica in materia sociale, economica
e finanziaria".

2. La parte ingiunta si opponeva ai
provvedimenti monitori.

Stigmatizzava, in premessa, le iniziative
giudiziarie del Borri volte a "soddisfare i propri pretesi diritti in modo
unilaterale ed a scapito della paritetica posizione di altre centinaia di
migliaia di partecipanti al medesimo prestito obbligazionario. I quali nella quasi
totalita’, avevano "prescelto, invece, la via
dell’azione collettiva sotto il profilo dell’intervento politico e
diplomatico", in vista di "una soluzione globale
che soddisfi in modo paritario le ragioni di tutti gli obbligazionisti nella
misura che risultera’ possibile".

– Articolava, quindi, numerosi motivi
di opposizione, in rito e nel merito:
pregiudizialmente ai quali eccepiva, per altro, il difetto di giurisdizione del
giudice italiano. E cio’
sotto il triplice profilo:

a) della propria
"immunita’" da tale giurisdizione, per il
principio "par In parem non habet
iurisdictionem", venendo nella specie propriamente in considerazione i provvedimenti
statuali – 1. n. 25/02 cit.,
d.M. n. 73/02: 1. n. 25/03 – con i quali, per ragioni di interesse pubblico, era
stato disposto il differimento di pagamenti delle obbligazioni pubbliche;

b) dell’esistenza di una clausola
(art. 22) del regolamento del prestito obbligazionario in questione,
attributiva della giurisdizione ai giudici dello Stato di New York o della
Repubblica Argentina per qualsiasi controversia inerente a quei titoli
("L’Argentina si sottopporra’ irrevocabilmente
alla giurisdizione di qualsiasi delle suddette Corti, con riferimento a
qualsiasi delle suddette azioni legali e rinuncera’
irrevocabilmente a proporre qualsiasi eccezione relativa al
difetto di competenza di dette Corti …");

c) della inesistenza
anche di alcun criterio di collegamento, dell’odierna controversia, alla
giurisdizione del giudice italiano, exlege di d.i.p. n. 218 del 1995 [1].

3. Nel giudizio cosi’ instaurato, il Borri
ha proposto, quindi, regolamento preventivo per far dichiarare la
giurisdizione, invece, del giudice italiano. E cio’ in ragione:

a) della natura privatistica,
e non iure imperi, della attivita’
svolta dalla Argentina attraverso la collocazione sul mercato di titoli del
debito pubblico e della "irrilevanza del d.M.
73/02 e della 1. n. 25/03 citt.
ai fini del riconoscimento dell’autorita’
giudiziaria italiana";

b) della "irrilevanza dell’art.
22 del cd. Accordo quadro";

c) della esistenza
della giurisdizione nazionale in virtu’ del combinato
disposto dell’art. 3, co. 2, 1. 218/1995 e 5, co. 2 n. 1, 1. n. 804/1971, di
ratifica della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (per cui, in
materia contrattuale, il convenuto puo’ essere citato
in uno degli Stati contraenti in relazione al luogo ove 1’obbligazione dedotta
in giudizio e’ stata o deve essere eseguita).

– L’intimata ha replicato con controricorso.

– Il P.G. presso questa Corte, nelle
sue conclusioni scritte, ha chiesto respingersi il ricorso con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel presente giudizio – che, in relazione alla nota vicenda dei bonds
argentini, non vede coinvolto alcun soggetto (istituto intermediario/autorita’ di vigilanza) di nazionalita’
italiana, ma solo ed esclusivamente la Repubblica Argentina – il quesito
pregiudiziale sulla giurisdizione si pone, quindi, in relazione, in primo
luogo, al profilo (potenzialmente di ogni altro assorbente) della sussistenza,
o meno, della immunita’ giurisdizionale di quello
Stato in relazione al rapporto dedotto in causa.

2. La questione va risolta in
applicazione del principio di diritto consuetudinario internazionale, recepito dall’ordinamento italiano in virtu’
di richiamo dell’art. 10 Costituzione: principio, cd. della "immunita’ ristretta o relativa".

In virtu’
del quale l’esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile e’ limitata agli atti iure imperii
(a quegli atti, cioe’, attraverso i quali si esplica
l’esercizio delle funzioni pubbliche statali) e non si estende, invece, agli
atti iure gestionis o iure privatorum
(ossia agli atti aventi carattere privatistico, che
lo Stato straniero ponga in essere, indipendentemente dal suo potere sovrano,
alla stregua di un privato cittadino (cfr., ex plurimis, Sez. un. nn. 2329/1989; 919/1999; 531/2000;
17087/2003).

– Il che equivale a dire che, al fine dell’esenzione dalla giurisdizione del
giudice nazionale, e’ richiesto che l’esame e l’indagine sulla fondatezza della
domanda, a questi proposta, comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che
possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero (o
di un ente pubblico attraverso il quale detto Stato operi per perseguire anche
in via indiretta le sue finalita’ istituzionali), che
siano espressione dei suoi poteri sovrani.

– Con l’ulteriore
limite (di recente, per altro, evidenziato, in ragione del valore di principio
fondamentale dell’ordinamento internazionale assunto dall’obbligo di rispetto
dei diritti inviolabili della persona umana) per cui si conviene che anche
l’esercizio della sovranita’ non resti coperto dalla immunita’ quando si risolva in comportamenti dello Stato
estero lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignita’ umana che trascendono gli interessi delle singole comunita’ statuali (cfr., sul
punto, Sez. un. n.
5044/2004, in fattispecie di domanda risarcitoria di
danni connessi a crimini di guerra imputabili allo Stato estero convenuto in
giudizio da cittadino italiano innanzi al giudice nazionale) .

3. Nel caso in esame, il carattere
"relativo" della immunita’
dalla giurisdizione civile dello Stato straniero, per il profilo della sua inestensibilita’ agli atti "iure gestionis",
viene, appunto, invocato dal ricorrente, a fondamento della propria istanza di
affermazione della giurisdizione italiana nei confronti della Repubblica
Argentina, in relazione al giudizio a quo.

E cio’ sul
rilievo che "l’attivita’ svolta da quello Stato,
attraverso la collocazione sul mercato borsistico internazionale di titoli del Debito Pubblico che
dovevano essere onorati senza ritardo alle rispettive scadenze, costituisca
"attivita’ economica di mero diritto privato,
equiparabile a quella svolta da un qualunque altro soggetto debitore che emetta
obbligazioni a fronte di prestiti e finanziamenti ricevuti dagli investitori,
che non consente, come tale, allo Stato straniero di sottrarsi alla potesta’ dello Stato ospitante, non potendosi quella stessa
attivita’ configurasi come manifestazione di un
potere sovrano, ostativo all’esercizio di un sindacato giurisdizionale".

4. Questa prospettazione difensiva, pur muovendo da esatte premesse,
non puo’ essere, pero’,
condivisa nella sua conclusione.

– Cio’ perche’, mentre natura innegabilmente privatistica
hanno gli atti di emissione e di collocazione sul
mercato internazionale delle obbligazioni di che trattasi, non analoga natura
paritetica hanno i successivi provvedimenti di moratoria, adottati dal Governo
argentino, ai quali, del resto, lo stesso ricorrente sostanzialmente pretende
di ricollegare la perdita del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. ed il
conseguente inadempimento di quello Stato.

4.1. Il riferimento va, in
particolare, a:

la legge n. 25.561 del 6 gennaio 2002
(in Boletin Official del
7.1.2002 n. 19810) che ha dichiarato "l’emergenza pubblica in materia
sociale, economica, finanziaria e cambiaria, in conformita’
a quanto disposto dall’art. 76 della Costituzione nazionale, delegando il
Governo a procedere al riordinamento del sistema finanziario …";

– la 1. n. 25.565 in pari data (Bol. Off. n. 29863/02) che ha
autorizzato il Ministro dell’Economia a compiere ogni atto necessario al fine
di "adeguare i

servizi del debito pubblico alle possibilita’ di pagamento del Governo nazionale …";

– la Risoluzione n. 73 del 25 aprile
2002 (Bol. Off, n. 29888/02) che, al fine di "un
ordinato processo di riprogrammazione di alcune obbligazioni e di rimborso del debito del Governo
nazionale" ha disposto "il differimento, nella misura necessaria al

funzionamento dello Stato nazionale, dei pagamenti
dei servizi del debito pubblico del Governo nazionale fino al 31 dicembre 2002
ovvero sino a che si completi il rifinanziamento
dello stesso, qualora cio’ accada prima di questa
data";

– le leggi n. 25.725 e n. 25.820 del
2003 (ivi nn. 30065 e 30291/03) di
proroga della delega al Governo, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2003 ed
al 31dicembre 2004;

– la legge, infine, n. 25.827 del
2003 (Boll. Off. n.
30302/03) con la quale il Parlamento ha ulteriormente disposto "il
differimento dei pagamenti dei servizi del debito pubblico del Governo
nazionale, contratto prima del 31 dicembre 2001 o in virtu’
di norme dettate prima di tale data, fino a che il Governo nazionale dichiari
la conclusione del processo di ristrutturazione dello stesso".

4.2. Tali provvedimenti – incidenti
sul momento funzionale, del rapporto obbligatorio tra le parti, con un effetto
che sarebbe assurdo ritenere limitato ai soli interessi (come deduce parte
ricorrente) e che invece, in relazione alla finalita’ perseguita, deve considerarsi esteso anche alla
sorte capitale – manifestano, evidentemente, la potesta’
sovrana dello Stato.

E cio’ sia
per la loro natura di leggi di bilancio[quali la nostra Costituzione sottrae
anche a referendum abrogativo], sia, soprattutto, per
le gia’ sottolineate finalita’,
eminentemente pubbliche, perseguite, di governo della finanza in funzione della
tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione in un
contesto storico di grave emergenza nazionale.

4.3. Ne’ rileva
in contrario il fatto che dette leggi incidano su diritti patrimoniali di
cittadini stranieri, poiche’ cio’
non vale certamente a configurare quella deroga eccezionale alla immunita’ che, come sopra detto, e’ prospettabile solo in
presenza di atti di esercizio della sovranita’ che si
presentino lesivi di "valori universali della dignita’
umana". Valori, con i quali le leggi della Repubblica Argentina, su
riferite, non si pongono evidentemente in conflitto, ma che tendono, anzi, a
salvaguardare.

4.4. Su questa linea, con
affermazione incidentale che leggesi nella sentenza n. 329 del 1992, la Corte
costituzionale ha gia’, del resto, mostrato a sua
volta di ritenere che rientrino nella sfera dei poteri sovrani e di governo
dello Stato i provvedimenti di moratoria del debito estero ed il piano, successivamente predisposto, di ripianamento
delle obbligazioni contratte.

5. La preminenza assoluta degli
interessi della collettivita’ organizzata a Stato,
che con i provvedimenti indicati si e’ esteso
tutelare, esclude, pertanto, la valutabilita’ degli
stessi sotto il profilo della eventuale violazione del regime giuridico di atti
negoziali posti in essere " iure privatorum".

Il che, appunto, comporta il
riconoscimento della immunita’
dalla giurisdizione della Repubblica Argentina, in relazione alle pretese nei
suoi confronti azionate dal Borri nel giudizio a quo.

Confermandosi, cosi’,
per tal profilo, il principio, gia’ enunciato con la
sentenza n. 331/1999 di questa Corte, per cui l’immunita’ ricorre anche nel caso di pretese a contenuto
patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti
ed indagini sull’esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato o ente
straniero.

Il quesito sulla giurisdizione va,
quindi, risolto con declaratoria del
difetto di giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia (il
che, evidentemente, non esclude che per le sottostanti pretese esistano altre
forme di tutela, anche giurisdizionali, compatibili con la immunita’ dello Stato qui resistente: v. art. 22 Accordo
Quadro sopra cit.).

6. La natura della lite induce a
compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara
il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia e
compensa le spese dell’intero giudizio.

Roma, 21 aprile 2005

Il Presidente

Il Cancelliere C1 Giovanni
Gianbattista

Depositata in Cancelleria il 27
maggio 2005.