Famiglia

Saturday 21 May 2005

Bloccato il prezzo dei farmaci fino a gennaio 2006.

Bloccato il prezzo dei farmaci
fino a gennaio 2006.

Decreto legge 20.5.2005 Misure
urgenti sul prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario
Nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87,
quinto comma, della Costituzione,

RITENUTA la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al contenimento
dei prezzi dei farmaci a carico del cittadino;

VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione…

SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute;

E M A N
A

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la
prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del
comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato
dalla legge 30 dicembre 2004, n.311, è tenuto ad informare
il paziente dell’eventuale presenza in commercio dei medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora
sulla ricetta non risulti apposta dal medico
l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista,
su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più
basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è
calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma
168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Agenzia Italiana del Farmaco,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, compila e diffonde l’elenco dei farmaci nei confronti dei
quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell’elenco sono poste a
disposizione del pubblico, in ciascuna farmacia.

3. Il prezzo dei medicinali
appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10
dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito dai titolari
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tale prezzo costituisce il
prezzo massimo di vendita al pubblico; esso può essere modificato, in aumento,
soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari.

4. Le farmacie pubbliche e
private possono vendere i medicinali appartenenti alle classi di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 10 dell’art. 8 della
legge 24 dicembre 1993, n.537 e successive modificazioni, operando uno sconto
fino al 20% sul prezzo massimo stabilito dall’azienda titolare. Lo sconto può
variare da medicinale a medicinale e deve essere
applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.

5. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sulle
confezioni dei medicinali deve essere riportata, anche con apposizione di
etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: "Prezzo
massimo di vendita euro …"

6. E’ abrogato il comma 2
dell’articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.