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Wednesday 23 January 2019

Badge timbrato ma assente dall’ufficio: licenziato il dipendente pubblico

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore, il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 448, pubblicata il 10 gennaio 2019.

Il caso deciso
In conseguenza del principio enunciato dalla Corte di legittimità un dipendente regionale ha dovuto   dire addio al proprio posto di lavoro. Confermato infatti dalla Corte di Cassazione il licenziamento deciso dall’amministrazione. Decisivo il richiamo agli elementi accertati dalle indagini penali.
La vicenda vede alcuni dipendenti di una Regione  ufficialmente presenti in ufficio, come da timbratura del badge; ma in realtà lontani dal loro luogo di lavoro. Messi sotto accusa, per uno di loro è ora arrivata l’ufficialità del definitivo licenziamento.
Evidente, secondo i giudici, l’irreparabile rottura del vincolo fiduciario col datore di lavoro

Badge.
A dare il via alla vicenda giudiziaria, in sede penale e civile, sono i controlli riguardanti le presenze, nel periodo giugno-luglio 2013, dei lavoratori negli uffici della Regione. Da un’accurata indagine è emerso che diversi dipendenti hanno attestato falsamente di essere operativi sul luogo di lavoro, grazie alla mera timbratura del badge.
A finire nei guai, ovviamente, i lavoratori colti a raggirare il sistema di rilevamento delle presenze. Per uno di loro, in particolare, scatta addirittura il licenziamento.
Il drastico provvedimento viene contestato dal dipendente, il quale sottolinea anche che per altri suoi colleghi sotto processo l’esito è stato meno duro.
Secondo i Giudici, prima in Tribunale e poi in appello, è però evidente la rottura del «vincolo fiduciario tra l’amministrazione e il lavoratore» che avrebbe dovuto «rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze in ufficio» e non, invece, «assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente responsabile».
A rendere ancora più chiaro il quadro, a parere dei giudici, è poi la constatazione che «in appena un mese vi sono state cinque timbrature da parte di alcuni lavoratori in favore del collega licenziato» e «undici timbrature» da parte di quest’ultimo «in favore di altri dipendenti».
Nessun dubbio, quindi, sulla «disponibilità allo scambio di illeciti favori per eludere il sistema di rilevazione delle presenze».

Sanzione.
Inutile si rivela il ricorso in Cassazione proposto dal legale dell’oramai ex dipendente della Regione. Anche i Giudici del Palazzaccio, difatti, ritengono assolutamente legittimo il licenziamento deciso dall’amministrazione pubblica.
Decisivo è l’utilizzo degli elementi emersi durante il procedimento penale. A questo proposito, viene osservato che correttamente la Regione ha dato «una lettura autonoma» ai dati forniti dalle indagini penali in riferimento ai «doveri di lealtà e di fedeltà propri del lavoratore dipendente». E significativo, viene aggiunto, è il fatto che l’impiegato nel mirino si è limitato a «negare genericamente la fondatezza delle accuse» mossegli e ad «addurre circostanze non sufficienti a spiegare le ragioni delle timbrature illecite».
Respinto, infine, il richiamo difensivo alla «disparità di trattamento» nei confronti dei diversi lavoratori finiti sotto accusa. Infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come la sola circostanza che ad altri lavoratori non fosse stata irrogata la sanzione espulsiva non costituisce una valida ragione per inficiare il giudizio di proporzionalità della sanzione applicata al reclamante (salva la dimostrazione di un intento discriminatorio, questione in alcun modo prospettata in giudizio), stante l’autonomia di ciascuna fattispecie in relazione alla posizione soggettiva del dipendente e anche all’impossibilità, sul piano obiettivo, di giustificare una determinata inadempienza attraverso le inadempienze altrui.
La Corte d’Appello ha altresì osservato, con argomento logicamente e giuridicamente corretto, che l’eventuale sottovalutazione dell’Amministrazione riguardo agli illeciti commessi dai colleghi del reclamante non può comunque riflettersi a vantaggio di quest’ultimo. Nè la circostanza che nei confronti di alcuni dipendenti l’Amministrazione avesse deciso di sospendere il procedimento disciplinare per attendere l’esito di quello penale possa determinare una disparità sanzionatoria, non essendo preventivabile la sanzione che agli stessi sarebbe stata eventualmente inflitta.
Ha da ultimo accertato la non perfetta sovrapponibilità della posizione disciplinare del reclamante con quella di altri dipendenti perseguiti per fatti similari, atteso che per i secondi, l’applicazione della sanzione conservativa in luogo di quella espulsiva era stata determinata dalle giustificazioni degli stessi lavoratori, le quali avevano condotto alla derubricazione degli addebiti. Tali argomenti non sono stati – in alcun modo – nè considerati nè confutati dal ricorrente in Cassazione.
E così il Supremo Collegio ha confermato la legittimità del licenziamento intimato.

Avv. Roberto Dulio