Imprese ed Aziende

Monday 06 October 2008

AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELIBERAZIONE 10 settembre 2008 Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall’Autorità .

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELIBERAZIONE 10 settembre
2008 Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti
stabilmente dall’Autorità.

L’AUTORITÀ

Visto l’art. 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui
stabilisce che il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e
di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto
previsto dall’art. 24della stessa legge;

Visto l’art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

Visto l’art. 7 del regolamento di
organizzazione e funzionamentodell’Autorità;

Vista la deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 31 agosto 2000 e seguenti modifiche e integrazioni recante il «Regolamento
concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilità della Autorità, sottratti all’accesso»;

Ritenuto di dover provvedere,
nell’ambito del proprio ordinamento, all’emanazione di un regolamento
concernente l’accesso ai documenti amministrativi dell’Autorità;

Delibera

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento
disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Autorità, individuando
altresì le categorie di documenti sottratti all’accesso.

2. Ai fini del presente
regolamento si applicano le definizioni elencate nell’art. 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Non sono ammesse richieste
generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo
generalizzato della attività della Autorità.

4. L’esercizio del diritto di
accesso non comporta l’obbligo per l’Autorità di elaborare dati in suo possesso
al fine di soddisfare le richieste.

Articolo 2.

Soggetti legittimati all’accesso

1. La richiesta di accesso può
essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Articolo 3.

Documenti esclusi dall’accesso
per motivi di riservatezza di terzi,

persone,
gruppi ed imprese

1. In relazione all’esigenza
di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone,
gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro agli interessati la
visione e l’estrazione di copia degli atti dei procedimenti amministrativi, se
necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, sono esclusi
dall’accesso:

a) gli accertamenti medico-legali
e relativa documentazione;

b) i documenti relativi alla
salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle
medesime;

c) i rapporti informativi nonché
le note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti
dipendenti diversi dal richiedente;

d) la documentazione
caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private
dell’impiegato;

e) la documentazione attinente
alla fase istruttoria dei procedimenti penali, disciplinari e cautelari nonché
quella concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal
personale dipendente;

f) la documentazione attinente ai
provvedimenti di dispensa o cessazione dal servizio per i soggetti diversi
dall’interessato;

g) la documentazione riguardante
il trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza,
ed in particolare la c.d. busta paga, se dalla stessa si possano desumere informazioni
di carattere riservato qualora la richiesta provenga da persona diversa dal
richiedente;

h) i documenti amministrativi
riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari
motivazioni connesse allo stato di necessità o salute limitatamente ai motivi;

i) la
documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili
per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

l) la documentazione relativa
alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi,
imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell’attività
amministrativa.

2. È escluso l’accesso nei
confronti dell’attività dell’Autorità diretta all’emanazione di atti
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, salvo che
questi non siano richiesti per la tutela in sede giurisdizionale di situazioni
giuridiche soggettive attinenti al rapporto individuale di lavoro del
richiedente.

3 È altresì escluso l’accesso nei
procedimenti tributari per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano.

4. È esclusa la divulgazione di
documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale,
commerciale, industriale e finanziario, salvo che le stesse non siano necessarie per garantire al richiedente il
contraddittorio o il diritto alla difesa. In quest’ultimo caso, occorre
comunque interessare i soggetti che hanno prodotto i citati documenti per
chiedere in quale forma e in che termini gli stessi possono essere divulgati.

Articolo 4.

Documenti amministrativi esclusi
dall’accesso per motivi di ordine e

sicurezza
pubblica

1. In relazione all’esigenza
di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico, sono escluse dall’accesso,
garantendo ai richiedenti la visione e l’estrazione di copia degli atti dei
procedimenti amministrativi, se necessaria per curare o difendere i propri
interessi giuridici, le seguenti categorie di documenti:

a) i documenti amministrativi che
per la loro connessione con le categorie di cui all’art. 8, comma 5, lettera
a), del decreto del Presidente dellaRepubblica 27
giugno 1992, n. 352, siano qualificati come riservati da parte di uffici della
Autorità;

b) i documenti amministrativi
concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede
dell’Autorità;

c) i documenti amministrativi relativi
al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il
Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

d) i documenti amministrativi
concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell’ambito
dell’Autorità in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o
di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;

e) i lavori preparatori, la
documentazione predisposta e i carteggi scambiati in vista di incontri con
rappresentanti di organismi nazionali o internazionali;

f) i documenti amministrativi che
riguardano l’attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza
personale dei componenti dell’Autorità, dei dirigenti e degli impiegati
dell’Autorità stessa, che svolgano incarichi di particolare natura o rilevanza.

Articolo 5.

Documenti esclusi dall’accesso
per motivi di segretezza e

riservatezza
dell’Autorità, nonché di tutela delle relazioni

internazionali

1. In relazione alle esigenze
correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle
informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratti
all’accesso le seguenti categorie di documenti:

a) le note, le proposte dei servizi
ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del
contenuto di atti o provvedimenti;

b) gli atti e i documenti
concernenti l’attività di segnalazione al Governo;

c) i pareri legali relativi a
controversie in atto o potenziali e la inerente
corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico
di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

d) gli atti e corrispondenza
inerente la difesa dell’Autorità nella fase
precontenziosa e contenziosa;

e) i verbali delle riunioni del
Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti
all’accesso e nelle parti in cui riportino opinioni e posizioni singolarmente
espresse dai componenti il Consiglio;

f) gli atti dei privati
occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente
utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle
determinazioni amministrative;

g) i documenti formati
dall’Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all’accesso,
ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri
casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti
dall’ordinamento;

h) i documenti inerenti a
rapporti tra l’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra
l’Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni
internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base
alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione;

i) convenzioni o accordi tra
l’Autorità ed altre pubbliche amministrazioni, per i quali non vi sia
l’autorizzazione dell’altra amministrazione alla divulgazione.

Articolo 6.

Differimento dell’accesso ai
documenti amministrativi

1. L’accesso alle categorie di
documenti amministrativi di seguito indicate viene
differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nelle procedure concorsuali,
selettive o di avanzamento del personale dipendente, fino all’esaurimento dei
relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. È
comunque escluso l’accesso nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale. Nei concorsi per
titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione
di cui all’art. 12, comma 2,del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri
di valutazione dei titoli posseduti;

b) nelle procedure di affidamento
relative a lavori, servizi e forniture, l’accesso ai documenti amministrativi è
differito nei termini di cui all’art.13, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

c) per le segnalazioni, gli atti
o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o
altre associazioni, l’accesso è differito fino a quando
non sia conclusa la relativa istruttoria;

d) l’accesso può essere differito
per salvaguardare specifiche esigenze dell’Autorità, specie nella fase
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza
possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

2. L’atto che dispone il
differimento della procedura di accesso ne indica anche la durata.

3. L’accesso ai documenti
amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere
di differimento.

Articolo 7.

Modalità della richiesta di
accesso

1. L’accesso si esercita
mediante apposita istanza motivata, indirizzata all’ufficio competente,
utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

2. Il responsabile del
procedimento provvede a valutare la legittimità della richiesta e in presenza di contro interessati individuati in base al
contenuto del documento richiesto o ai contenuti dei documenti connessi,
richiamati dallo stesso, invia ai controinteressati comunicazione della
richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
della richiesta di accesso, avvenuta con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano
consentito tale forma di comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione alla richiesta, anche per via telematica.

3. Decorso tale termine, dopo aver
accertato l’avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della citata
comunicazione, il responsabile del procedimento istruisce la richiesta.

4. Il differimento, la
limitazione, il rifiuto all’accesso richiesto sono motivati, a cura del
responsabile del procedimento, facendo riferimento specifico alla normativa
vigente, alle categorie di documenti esclusi dall’accesso ed alle circostanze
di fatto per cui la richiesta non può essere accolta,
così come è stata proposta.

5. Ove la richiesta sia
irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni,
provvede a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il
termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della
richiesta corretta.

6. Entro il termine di trenta
giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta di accesso all’Autorità,
si conclude il procedimento di accesso. Decorso inutilmente tale termine, la
richiesta si intende respinta.

7.Qualora
in relazione alla natura del documento non risulti la presenza di
controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato ai sensi
dell’art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184
[10].

Articolo 8.

Accoglimento della richiesta di
accesso

1. In caso di accoglimento
della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati
l’ufficio presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici
giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed
eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l’orario durante il quale può
avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere
esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. L’accoglimento della
richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti, che sono nello stesso documento richiamati,
se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o
di regolamento.

3. I documenti sui quali è
consentito l’accesso non devono essere sottratti o asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque non possono essere
alterati in qualsiasi modo.

4. L’esame o la sola visione
dei documenti, sono effettuati in presenza del
dirigente dell’ufficio competente.

5. L’esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura così come determinati
dall’Autorità. Su richiesta dell’interessato le copie
possono essere autenticate.

6. In presenza del dirigente l’interessato può prendere appunti e
trascrivere, in tutto o in parte, sotto la personale responsabilità, il
contenuto dei documenti visionati di cui si dovrà dare atto in apposto verbale
sottoscritto oltre che dal dirigente anche dal richiedente l’accesso.

7. L’atto di accoglimento o di
diniego della richiesta di accesso avviene esclusivamente ad
opera del dirigente dell’ufficio competente.

Articolo 9.

Accesso ai documenti informatici

1. L’accesso alle informazioni
contenute in strumenti informatici avviene attraverso la visione, da
effettuarsi mediante collegamento in rete, previo rilascio da parte del
dirigente dell’ufficio competente all’interessato di un codice identificativo
del documento cui si accede e di un codice di accreditamento.

Articolo 10

Pubblicità

1. Il presente regolamento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
dell’Autorità.

2. Il presente regolamento
sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239, del 12 ottobre
2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Così deliberato dall’Autorità
nell’adunanza del 10 settembre 2008.

Roma, 10 settembre 2008

Il presidente: Giampaolino

Allegato n. 1

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI

(ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

e
successive modifiche e integrazioni)

Richiesta di visione documenti amministrativi

All’Ufficio ………..

Il sottoscritto ……….. nato a ………… il………………….. residente in ……….. via/piazza

……….. c.a.p.
……………

Documento di
riconoscimento………………………………………….. n.
……………rilasciato il ……….. da ………..

Consapevole delle responsabilita’
del sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di falsita’ delle succitate dichiarazioni,
chiede di prendere visione dei seguenti documenti: ……….. (indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il
numero d’ordine o di protocollo, l’oggetto).

Nel rispetto di quanto previsto
dal capo V della legge 241 del 1990, e successive modificazioni, si
rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto
ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega la seguente
documentazione….

Si dichiara altresi’ che il
sottoscritto utilizzera’ le informazioni di cui ha preso visione esclusivamente
nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quindi affinche’
allo stesso sia garantito il contraddittorio o il diritto di difesa in
giudizio, impegnandosi a non divulgare le informazioni a terzi, se non per la
tutela di propri diritti e interessi.

Data …………………..
Firma …………………..

Si allega copia del documento di
riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegato n. 2

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI

(ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

e
successive modifiche e integrazioni)

Richiesta di copia documenti amministrativi

All’Ufficio ………..

Il sottoscritto ……….. nato a ………… il………………….. residente in ……….. via/piazza………..
c.a.p. ……………

Documento di
riconoscimento………………………………………….. n. ……………rilasciato il ……….. da ………..

Consapevole delle responsabilita’
del sottoscritto, ai sensi dell’art 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di falsita’ delle succitate dichiarazioni,
chiede copia dei seguenti documenti: ……….. (indicare
per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d’ordine o di
protocollo, l’oggetto).

Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della legge 241 del 1990 e segenti modificazioni
si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l’interesse diretto,
concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega la
seguente documentazione………..

Si dichiara altresi’ che il
sottoscritto utilizzera’ i documenti di cui ha estratto copia esclusivamente
nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quindi affinche’
allo stesso sia garantito il contraddittorio o il diritto di difesa in
giudizio, impegnandosi a non divulgare i documenti a terzi, se non per la
tutela di propri diritti e interessi.

Data ……………….. Firma
……………….

Si allega copia del documento di
riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.