Ambiente

Wednesday 05 October 2005

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194 (GU n. 222 del 23-9-2005)

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194 (GU n. 222 del 23-9-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa
alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

Vista la legge Comunitaria del 31
ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adeguamento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee (Legge comunitaria 2003);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n.
447, recante legge quadro sull’inquinamento acustico, e successive
modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernente la liberta’ di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive
modificazioni;

Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il
nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo del 18
febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva
96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2005;

Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
della salute e per gli affari regionali;

E m a n ail
seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita’ e campo di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore
ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

a) l’elaborazione
della mappatura acustica e delle mappe acustiche
strategiche di cui all’articolo 3;

b) l’elaborazione e l’adozione dei
piani di azione di cui all’articolo 4, volti ad
evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare,
quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute
umana, nonche’ ad evitare aumenti del rumore nelle
zone silenziose;

c) assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in
merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

2. Il presente decreto non si applica
al rumore generato dalla persona esposta, dalle attivita’
domestiche, proprie o del vicinato, ne’ al rumore sul
posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita’
lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita’
militari svolte nelle zone militari.

3. Laddove non esplicitamente
modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonche’
la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico adottata in
attuazione della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «agglomerato»: area urbana,
individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o piu’ centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra
loro e la cui popolazione complessiva e’ superiore a 100.000 abitanti;

b) «aeroporto principale»: un
aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono piu’ di 50.000 movimenti all’anno,
intendendosi per movimento un’operazione di decollo o di atterraggio. Sono
esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi
della regolamentazione tecnica nazionale;

c) «asse
ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano
ogni anno piu’ di 30.000 treni;

d) «asse stradale principale»:
un’infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno
piu’ di 3.000.000 di veicoli;

e) «descrittore acustico»: la
grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno
specifico effetto nocivo;

f)
«determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare
il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;

g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;

h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore
risulta sgradevole a una comunita’ di persone;

i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»:
il descrittore acustico relativo all’intera giornata, di cui all’allegato 1;

l) «Lday
(livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;

m) «Levening
(livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;

n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo
al periodo dalle 22.00 alle 06.00;

o) «mappatura
acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una
situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una
determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il
superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte
in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori
di un descrittore acustico in una certa zona;

p) «mappa acustica strategica»: una
mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale
al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla
definizione di previsioni generali per tale zona;

q) «piani di azione»:
i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi
effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

r) «pianificazione acustica»: il
controllo dell’inquinamento acustico futuro mediante attivita’
di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione
territoriale, l’ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei
trasporti, l’attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle
sorgenti;

s) «pubblico»: una o piu’ persone
fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette
persone;

t) «rumore ambientale»: i suoni
indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attivita’
umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico
veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attivita’ industriali;

u) «relazione
dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l’entita’ di un effetto nocivo;

v) «siti di attivita’ industriale»: aree classificate V o VI ai sensi
delle norme vigenti in cui sono presenti attivita’
industriali quali quelle definite nell’allegato 1 al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59;

z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui
superamento induce le autorita’ competenti ad
esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione
del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di
rumore, dell’ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi
possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in
cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d’uso dell’ambiente
circostante;

aa) «zona silenziosa di un agglomerato»:
una zona delimitata dall’autorita’ comunale nella
quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato
relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;

bb) «zona silenziosa esterna agli
agglomerati»: una zona delimitata dalla competente autorita’
che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita’ industriali o da attivita’
ricreative.

Art. 3.

Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1. Entro il 30 giugno 2007:

a) l’autorita’
individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla
regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonche’ i dati di cui all’allegato 6, relativi al
precedente anno solare, degli agglomerati con piu’ di
250.000 abitanti;

b) le societa’
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma
competente la mappatura acustica, nonche’
i dati di cui all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi
stradali principali su cui transitano piu’ di
6.000.000 di veicoli all’anno, degli assi ferroviari
principali su cui transitano piu’ di 60.000 convogli
all’anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu’ regioni gli stessi
enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di
cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di
trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura
acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche’ i
dati di cui all’allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all’autorita’ individuata al comma 1, lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2012:

a) l’autorita’
individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla
regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche
degli agglomerati, nonche’ i dati di cui all’allegato
6, riferiti al precedente anno solare;

b) le societa’
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma
competente la mappatura acustica, nonche’
i dati di cui all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi
stradali e ferroviari principali.

Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu’ regioni gli stessi
enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di
cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di
trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura
acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche’ i
dati di cui all’allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all’autorita’ individuata al comma 3, lettera a).

5. Le mappe acustiche strategiche e
la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono
elaborate in conformita’ ai requisiti minimi
stabiliti all’allegato 4, nonche’ ai criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.

6. Le mappe acustiche strategiche e
la mappatura acustica di cui
ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni
cinque anni dalla prima elaborazione.

7. La regione o la provincia autonoma
competente o, in caso di infrastrutture principali che
interessano piu’ regioni, il Ministero dell’ambiente
e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i
requisiti stabiliti al comma 5.

8. Nelle zone che confinano con altri
Stati membri dell’Unione europea il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, coopera con le autorita’
competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al
presente articolo.

9. All’attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 4.

Piani d’azione

1. Entro il 18 luglio 2008:

a) l’autorita’
individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei
risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli
agglomerati con piu’ di 250.000 abitanti;

b) le societa’
e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura
acustica di cui all’articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla
provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all’allegato 6, per gli assi stradali principali su cui
transitano piu’ di 6.000.000 di veicoli all’anno, per
gli assi ferroviari principali su cui transitano piu’
di 60.000 convogli all’anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu’ regioni gli stessi enti trasmettono i piani d’azione e
le sintesi di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di
trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d’azione previsti al
comma 1, lettera b), nonche’ le sintesi di cui
all’allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all’autorita’
individuata al comma 1 lettera a).

3. Entro il 18 luglio 2013:

a) l’autorita’
individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei
risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli
agglomerati;

b) le societa’
e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura
acustica di cui all’art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla
provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all’allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali.
Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu’ regioni gli stessi enti trasmettono i piani d’azione e
le sintesi di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di
trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d’azione previsti al
comma 3, lettera b), nonche’ le sintesi di cui
all’allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all’autorita’
individuata al comma 3, lettera a).

5. I piani d’azione previsti ai commi
1 e 3 sono predisposti in conformita’ ai requisiti
minimi stabiliti all’allegato 5, nonche’ ai criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.

6. L’autorita’
individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le societa’ e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani
d’azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque,
ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono
sulla situazione acustica esistente.

7. La regione o la provincia autonoma
competente o, in caso di infrastrutture principali che
interessano piu’ regioni, il Ministero dell’ambiente
e dalla tutela del territorio verifica che i piani d’azione di cui ai commi 1 e
3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8. I piani d’azione previsti ai commi
1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento
e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici
di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali
triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico adottati ai
sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.

9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita’, ai
criteri ed ai termini per l’adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti
dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in
attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.

10. Nelle zone che confinano con
altri Stati membri dell’Unione europea il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio coopera con le autorita’ competenti di detti Stati ai fini della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.

11. All’attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 5.

Descrittori acustici e loro
applicazione

1. Ai fini dell’elaborazione e della revisione della mappatura acustica
e delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 sono utilizzati i
descrittori acustici Lden Lnight
calcolati secondo quanto stabilito all’allegato 1.

2. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai
sensi dell’articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi
per la conversione dei valori limite previsti all’articolo 2 della stessa
legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.

3. Per le finalita’
di cui al comma 1, l’autorita’ individuata dalla
regione o provincia autonoma e le societa’ e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle
norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione definiti ai
sensi del comma 2, purche’
detti dati non risalgano a piu’ di tre anni.

4. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici
ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
447 del 1995.

5. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 6.

Metodi di determinazione

1. I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all’articolo
5, comma 1, e gli effetti nocivi dell’inquinamento acustico sono stabiliti
secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti
rispettivamente all’allegato 2 ed all’allegato 3, nonche’
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

Art. 7.

Comunicazioni alla Commissione
europea e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

1. Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio comunica alla Commissione:

a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30 giugno, gli
assi stradali principali su cui transitano piu’ di
6.000.000 di veicoli all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano
piu’ di 60.000 convogli all’anno, gli aeroporti
principali e gli agglomerati con piu’ di 250.000
abitanti;

b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli altri agglomerati e
gli altri assi stradali e ferroviari principali;

c) entro sei mesi dalle date
stabilite all’articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi
alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature
acustiche previsti all’allegato 6;

d) entro sei mesi dalle date
stabilite all’articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai
piani d’azione di cui all’allegato 6, nonche’ i
criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;

e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il
rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita’
degli aeroporti, nonche’ i valori limite stabiliti
per il rumore nei siti di attivita’
industriali.

2. Per le finalita’
di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma competente e le societa’ e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio:

a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati
di cui al comma 1, lettera a);

b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1,
lettera b);

c) entro tre mesi dalle date
stabilite all’articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi
alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature
acustiche previsti all’allegato 6;

d) entro tre mesi dalle date
stabilite all’articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai
piani d’azione di cui all’allegato 6, nonche’ i
criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Art. 8.

Informazione e consultazione del
pubblico

1. L’informazione
relativa alla mappatura
acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 ed ai piani
di azione di cui all’articolo 4 e’ resa accessibile dall’autorita’
pubblica in conformita’ alle disposizioni del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche
avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica
e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. I soggetti che, ai sensi dell’articolo
4, commi 1 e 3, hanno l’obbligo di elaborare i piani d’azione comunicano,
mediante avviso pubblico, le modalita’ con le quali
il pubblico puo’ consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni
dalla predetta comunicazione chiunque puo’ presentare
osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti
i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal
comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita’ di
partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d’azione.

Art. 9.

Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata,
sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle
disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze
tecniche.

Art. 10.

Armonizzazione della normativa

1. Ai fini dell’adozione dei decreti
di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.

2. All’istituzione
e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La
partecipazione alle attivita’ del comitato non da’ luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennita’ o rimborso spese.

3. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con le amministrazioni
competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del
presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente
esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico adottata ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.

4. Con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del
presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno
e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico adottata ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 447 del 1995.

Art. 11.

Sanzioni

1. Le societa’
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per
ogni mese di ritardo.

2. Le societa’
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono all’obbligo di cui
agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3. Le societa’
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
all’articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

4. All’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o
la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad
infrastrutture principali che interessano piu’ regioni nonche’ di quelle
previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.

5. Per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie

Matteoli, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

Storace, Ministro della salute

La
Loggia,
Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato 1

(art. 5, comma 1)

Descrittori acustici

1. Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden.

1.1. Il livello (giorno-sera-notte)
Lden in decibel (dB), e’ definito dalla seguente formula:

Lday/10
(Levening+5)/10 (Lnight+10)/10 Lden=10lg[(14×10 + 2×10 + 8×10 )/24]

dove:

a) Lden e’
il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
determinato sull’insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;

b) Lday e’
il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull’insieme dei periodi
diurni di un anno solare;

c) Levening
e’ il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull’insieme dei periodi
serali di un anno solare;

d) Lnight
e’ il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull’insieme dei periodi
notturni di un anno solare;

dove, per tener conto delle condizioni
sociologiche, climatiche ed economiche presenti sul territorio nazionale, i
periodi vengono fissati in:

a) periodo giorno-sera-notte:
dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta cosi’ suddiviso:

1) periodo diurno: dalle 06.00 alle
20.00;

2) periodo serale: dalle 20.00 alle
22.00;

3) periodo notturno: dalle 22.00 alle
06.00;

b) l’anno e’ l’anno di osservazione per l’emissione acustica e un anno medio
sotto il profilo meteorologico;

dove si considera il suono incidente e si
tralascia il suono riflesso dalla facciata dell’abitazione considerata.

La determinazione
di Lday, Levening, Lnight sull’insieme dei periodi diurni, serali e notturni potra’ avvenire attraverso l’applicazione di tecniche previsionali
e/o di campionamento statistico.

1.2. Il punto di misura per la
determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight, dipende dall’applicazione:

a) nel caso del calcolo ai fini della
mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all’interno e in prossimita’ degli edifici, i punti prescelti per il calcolo
del rumore sono posti ad un’altezza dal suolo di 4,0 + o – 0,2 m (3,8-4,2 m) e
sulla facciata piu’ esposta; a tale scopo la facciata
piu’ esposta e’ il muro esterno rivolto verso la
sorgente specifica e piu’ vicino ad essa; a fini
diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;

b) nel caso del rilevamento ai fini
della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all’interno e in prossimita’ degli edifici, i punti di misura devono essere
posti ad un’altezza dal suolo di 4,0 + o – 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere
scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere
inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un’altezza equivalente di 4
m;

c) per altri fini, quali la
pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la
loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel
caso di:

1) zone rurali con case a un solo piano;

2) elaborazione di
misure locali atte a ridurre l’impatto acustico su abitazioni specifiche;

3) mappatura acustica dettagliata di un’area limitata, con
rappresentazione dell’esposizione acustica di singole abitazioni.

2. Definizione del descrittore del
rumore notturno.

2.1. lI descrittore del rumore notturno Lnight e’ il livello continuo equivalente a lungo termine
ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo
a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:

a) la notte e’ di 8 ore come definito
al punto 1 del presente allegato;

b) l’anno e’ l’anno di osservazione per l’emissione acustica e un anno medio
sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente
allegato;

c) e’ considerato il suono incidente,
come descritto al punto 1 del presente allegato;

d) il punto di misura e’ lo stesso
usato per Lden.

3. Descrittori acustici
supplementari.

3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e Levening, puo’ essere
utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad
esempio nelle circostanze seguenti:

a) la sorgente di rumore in questione
e’ attiva solo per un tempo parziale, ad esempio meno del 20% rispetto al
totale dei periodi diurni di un anno, al totale dei
periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno;

b) in media, in uno o piu’ periodi considerati, si verifica
un numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all’ora; ove si puo’ intendere per fenomeno sonoro un evento di durata
inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un
aeromobile;

c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;

d) Lamax, o
SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della
protezione durante il periodo notturno in caso di picchi di rumore;

e) protezione supplementare nel fine
settimana o in particolari stagioni dell’anno;

f) protezione supplementare nel
periodo diurno;

g) protezione supplementare nel
periodo serale;

h) una combinazione di rumori da
diverse sorgenti;

i) zone silenziose esterne agli
agglomerati;

l) il rumore contiene forti componenti tonali;

m) il rumore contiene forti componenti impulsive.

Allegato 2

(art. 6)

Metodi di determinazione dei
descrittori acustici

1. Introduzione.

1.1. I valori di Lden
e Lnight possono essere determinati, nel punto
prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni e’ applicabile
solo il calcolo.

2. Metodi di calcolo di Lden e Lnight.

2.1. I metodi di calcolo
utilizzabili, in attesa dell’emanazione dei decreti di
cui all’art. 6, sono i seguenti:

a) per il rumore
dell’attivita’ industriale: ISO 9613-2:

«Acoustics
– Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2;

General method of calculation». Possono essere ottenuti dati di rumorosita’ (dati di ingresso)
idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di
rilevamento:

1)
ISO 8297: 1994 «Acoustics – Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound
pressure levels in the environment – Engineering method»;

2)
EN ISO 3744: 1995 «Acoustics – Determination of sound power levels of noise
using sound pressure – Engineering method in an essentially free field over a
reflecting plane»;

3)
EN ISO 3746: 1995 «Acoustics – Determination of sound power levels of noise
sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;

b) per il rumore degli aeromobili:
documento 29 ECAC. CEAC

«Report on Standard Method of Computing Noise Contours
around Civil Airports», 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di
segmentazione di cui alla sezione 7.5 dei documento 29
ECAC. CEAC;

c) per il rumore
del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96
(SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell’«Arreªte’ du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e
nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso
concernenti l’emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit
des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux
sonores, CETUR 1980»;

d) per il rumore
ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer,
20 November 1996».

2.2. I metodi di cui al punto 2.1
devono essere adeguati alla definizione di Lden ed Lnight secondo quanto definito
dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.

3. Metodi di misurazione di Lden e Lnight.

3.1. Per le
operazioni di misura dei descrittori di cui all’allegato 1 si fa riferimento
alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

3.2. I dati delle misurazioni
effettuate di fronte a una facciata o a un altro
elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del
riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale cio’
comporta una correzione di – 3 dB
per le misurazioni.

Allegato 3

(art. 6)

Metodi di determinazione degli
effetti nocivi

1. Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla
popolazione e sono valutate attraverso:

a) la relazione tra
fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare,
ferroviario e degli aeromobili nonche’ dell’attivita’ produttiva;

b) la relazione tra
disturbi del sonno e Lnight per il rumore del
traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonche’
dell’attivita’ produttiva.

1.2. Se
necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per:

a) le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell’allegato
6;

b) le abitazioni con una facciata
silenziosa quali definite nell’allegato 6;

c) climi/culture diversi;

d) gruppi vulnerabili della
popolazione;

e) rumore tonale dell’attivita’ industriale;

f) rumore impulsivo dell’attivita’ industriale e altri casi speciali.

Allegato 4

(art. 3, comma 5)

Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche

1. La mappatura
acustica e le mappe acustiche strategiche
costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti
aspetti:

a) la situazione di
rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;

b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata
zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;

c) il numero stimato delle persone
che si trovano in una zona esposta al rumore;

d) il superamento
di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all’art. 5.

2. La mappatura
acustica e le mappe acustiche strategiche possono
essere presentate al pubblico in forma di:

a) grafici;

b) dati numerici in tabulati;

c) dati numerici in formato
elettronico.

3. Le mappe acustiche strategiche
relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:

a) dal traffico veicolare;

b) dal traffico ferroviario;

c) dal traffico aeroportuale;

d) dai siti di attivita’ industriale, inclusi i porti.

4. Le mappe acustiche strategiche e
la mappatura acustica
fungono da base per:

a) i dati da
trasmettere alla Commissione ai sensi dell’art. 7;

b) l’informazione da fornire ai cittadini ai sensi
dell’art. 8;

c) i piani d’azione ai sensi dell’art.
4.

5. I requisiti minimi per le mappe
acustiche strategiche e per la mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione,
figurano nell’allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.

6. Per l’informazione
ai cittadini ai sensi dell’art. 8 e per l’elaborazione di piani d’azione ai
sensi dell’art. 4 sono necessarie informazioni
supplementari e piu’ particolareggiate, come:

a) una rappresentazione grafica;

b) mappe che visualizzano i
superamenti dei valori limite;

c) mappe di confronto, in cui la
situazione esistente e’ confrontata a svariate possibili situazioni future;

d) mappe che visualizzano il valore
di un descrittore acustico a un’altezza diversa da 4
m, ove opportuno;

e) la descrizione
delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua
redazione, nonche’ la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa
accuratezza.

7. La mappatura
acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono
essere tracciate utilizzando un’altezza di misurazione di 4 m e intervalli di
livelli di Lden e Lnight di
5 dB come definito
nell’allegato 6.

8. Per gli agglomerati devono essere
tracciate mappature acustiche distinte per il rumore
del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell’attivita’
industriale. Possono essere aggiunte mappature
relative ad altre sorgenti di rumore.

Allegato 5

(art. 4, comma 5)

Requisiti minimi dei piani d’azione

1. I piani d’azione devono
comprendere almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione
dell’agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti
principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

b) l’autorita’
competente;

c) il contesto
giuridico;

d) qualsiasi valore limite in vigore
ai sensi dell’art. 5;

e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

f) una valutazione
del numero stimato di persone esposte al rumore, l’individuazione dei problemi
e delle situazioni da migliorare;

g) un resoconto delle consultazioni
pubbliche organizzate ai sensi dell’art. 8;

h) le misure
antirumore gia’ in atto e i progetti in preparazione;

i) gli interventi pianificati dalle autorita’ competenti per i successivi cinque anni, comprese
le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;

l) la strategia di lungo termine;

m) le informazioni
di carattere finanziario, ove disponibili:

fondi stanziati, analisi costi- efficacia
e costi-benefici;

n) disposizioni per
la valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano d’azione.

2. Gli interventi pianificati dalle autorita’ nell’ambito delle proprie competenze possono
comprendere, ad esempio:

a) pianificazione del traffico;

b) pianificazione territoriale;

c) accorgimenti tecnici a livello
delle sorgenti;

d) scelta di sorgenti piu’ silenziose;

e) riduzione della trasmissione del
suono;

f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.

3. I piani d’azione devono
comprendere stime in termini di riduzione del numero di
persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).

4. Ai piani d’azione deve essere
allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.

Allegato 6

(art. 7, comma 1)

Dati da trasmettere alla Commissione

I dati da trasmettere alla
Commissione sono i seguenti:

1) Per gli agglomerati:

1.1) una descrizione concisa dell’agglomerato:
ubicazione, dimensioni, numero di abitanti;

1.2) l’autorita’
competente;

1.3) i programmi di
contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

1.4) i metodi di calcolo o di
misurazione applicati;

1.5) il numero totale stimato,
arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a
ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden
in dB a 4 m di altezza sulla
facciata piu’ esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,
&62;75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e
aereo o dell’attivita’ industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto:
(ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50).
Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile.

e opportuno, quante persone negli
intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione
speciale dal particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione
speciale degli edifici da uno o piu’ tipi di rumore ambientale, in combinazione con gli impianti
di ventilazione o condizionamento di aria del tipo che consente di mantenere
elevati valori di insonorizzazione dal rumore
ambientale;

b) una facciata silenziosa, ossia la
facciata delle abitazioni in cui il valore di Lden a
4 m di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla
facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre
20 dB a quello registrato sulla facciata avente il
valore piu’ alto di Lden.
Si dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e ferroviari
principali e gli aeroporti principali, come definiti all’art. 2, contribuiscono
ai fenomeni summenzionati;

1.6) il numero totale stimato,
arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni esposte a ciascuno
dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata
piu’ esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, &62;70,
con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell’attivita’ industriale. Questi dati potranno altresi’ essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre
precisare, ove possibile e opportuno, quante persone
negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in
questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);

b) una facciata
silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera b). Si dovrebbe precisare, inoltre, in
che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali
contribuiscono ai fenomeni summenzionati;

1.7) le mappe strategiche in forma di
grafico devono presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;

1.8) una sintesi del piano d’azione
che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all’allegato 5 e che non
superi le dieci cartelle;

2) Per gli assi stradali e ferroviari
principali e gli aeroporti principali:

2.1) una
descrizione generale della strada, della ferrovia o dell’aeroporto: ubicazione,
dimensioni e flussi di traffico;

2.2) una caratterizzazione
dell’area circostante:

agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre
principali sorgenti di rumore;

2.3) i programmi di
contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

2.4) i metodi di calcolo o di
misurazione applicati;

2.5) il numero totale stimato,
arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di
fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli
di Lden in dB
a 4 m di altezza e sulla facciata piu’ esposta:
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, &62;75. Si’ dovrebbe
inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone
negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);

b) una facciata
silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera b);

2.6) il numero totale stimato,
arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di
fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di
livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu’ esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, &62;70.
Questi dati potranno altresi’ essere valutati per la
fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si
dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno,
quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate
di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in
questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);

c) una facciata
silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera b);

2.7) la superficie totale, in km2,
esposta a livelli di Lden rispettivamente superiori a
55, 65 e 75 dB. Occorre
inoltre fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il numero totale stimato di persone,
arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli
agglomerati.

Occorre rappresentare anche le curve
di livello 55 e 65 dB su una
o piu’ mappe, che devono comprendere informazioni sull’ubicazione di paesi, citta’ e agglomerati all’interno delle curve di livello;

2.8) una sintesi del piano d’azione
che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all’allegato 5 e che non
superi le dieci cartelle.