Lavoro e Previdenza

Wednesday 15 October 2003

Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, vete

Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n.277 (GU n. 239 del 14-10-2003- Suppl. Ordinario n.161)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 5 e l’allegato B;

Vista la direttiva n. 2001/19/CE recante modifiche alle direttive n. 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita’ produttive, per i beni e le attivita’ culturali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «dello stesso livello di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello di formazione equivalente»;

b) dopo l’articolo 2, e’ inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Formazione regolamentata). – 1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione:

direttamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un’universita’ o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all’autorizzazione dell’autorita’ designata a tal fine»;

c) all’articolo 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente e’ in possesso di una formazione regolamentata»;

d) all’articolo 6, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Quanto previsto al comma 1 e’ subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).»;

e) all’articolo 7, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. La durata nonche’ le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all’articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l’esercizio della professione.»;

f) all’articolo 8, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. L’esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all’articolo 12.»;

g) l’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). – 1.

Con decreto del Ministro competente di cui all’articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.»;

h) l’articolo 11, comma 1, e’ modificato come segue:

1) alla lettera a) dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)»;

2) la lettera d), e’ sostituita dalla seguente:

«d) il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;»;

3) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:

«e) il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;»;

i) all’articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione e’ richiesto il requisito della capacita’ finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d’origine o di provenienza.

4-ter. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione e’ richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita’ professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l’assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita’ e l’estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.»;

l) l’allegato A e’ sostituito dall’allegato I del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

1. Al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Quanto previsto al comma 1 e’ subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.»;

b) all’articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: «articolo 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 3, lettera a)»;

c) all’articolo 9 dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. La durata nonche’ le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all’articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l’esercizio della professione.»;

d) all’articolo 10 dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. L’esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all’articolo 14.»;

e) l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Disposizioni applicative misure compensative). – 1. Con decreto del Ministro competente di cui all’articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.»;

f) l’articolo 13 e’ modificato come segue:

1) la lettera d) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente:

«d) il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;»;

2) alla lettera g) del comma 1 le parole: «della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche sociali.»;

g) l’articolo 14, comma 4, lettera g), e’ soppresso;

h) all’articolo 17, comma 2, lettera c), le parole: «di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione» sono soppresse;

i) dopo il comma 4 dell’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione e’ richiesto il requisito della capacita’ finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza.

4-ter. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione e’ richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita’ professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l’assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita’ e l’estensione della garanzia: Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.»;

l) l’allegato C e’ sostituito dall’allegato II del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa agli infermieri professionali

1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali.

Art. 3-ter. – 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell’allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita’ o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione e’ riportata dalla stessa legge.

Art. 3-quater. – 1. Sono ammessi alla procedura di cui all’articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, il richiedente puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziale.»;

b) gli allegati A e B sono sostituiti dall’allegato III del presente decreto. Tutti i richiami all’allegato A e all’allegato B vanno intesi come effettuati all’allegato A, come introdotto dal presente decreto legislativo.

Art. 4.

Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 relativa alla professione di odontoiatra

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. – 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art. 11-ter. – 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita’ o enti competenti.

Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e’ riportata dalla stessa legge.

Art. 11-quater. – 1. Sono ammessi alla procedura di cui all’articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, il richiedente puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziale.»;

b) all’articolo 18-bis, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all’ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti.

1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall’Autorita’ competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria.

1-quater. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l’interessato che puo’ indicare presso quale Universita’ effettuarla.

1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell’indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare.»;

c) l’articolo 19 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di odontoiatra in altri Stati membri dell’Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:

a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all’attivita’ di cui all’articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato;

b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l’attivita’ di cui all’articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato, che sono autorizzati ad esercitare l’attivita’ di cui all’articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell’attivita’ non e’ richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non e’ richiesto per chi e’ in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro della sanita’ del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie ordinaria

– n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.»;

d) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 20. – 1. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di cui all’articolo 2, si iscrivono all’albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all’articolo 4, terzo comma:

a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all’articolo 19, comma 3.

2. All’albo degli odontoiatri e’ aggiunto l’elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l’esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.»;

e) gli allegati A e B, sono sostituiti dall’allegato IV del presente decreto e l’allegato C e’ sostituito dall’allegato V del presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi come effettuati all’allegato A, come introdotto dal presente decreto, e tutti i riferimenti all’allegato C sono intesi come effettuati all’allegato B, come introdotto dal presente decreto.

Art. 5.

Modifiche alla legge 8 novembre 1984, n. 750 relativa alla professione di veterinario

1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art. 3-ter. – 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell’allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita’ o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e’ riportata dalla stessa legge.

Art. 3-quater. – 1. Sono ammessi alla procedura di cui all’articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dell’ordine dei veterinari italiani, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, il richiedente puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziale.»;

b) l’allegato e’ sostituito dall’allegato VI del presente decreto.

Art. 6.

Modifiche alla legge 13 giugno 1985, n. 296 relativa alla professione di ostetrica

1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art. 3-ter. – 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell’allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita’ o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e’ riportata dalla stessa legge.

Art. 3-quater. – 1. Sono ammessi alla procedura di cui all’articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, il richiedente puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziale.»;

b) gli allegati A e B sono sostituiti dall’allegato VII del presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi come effettuati all’allegato, come introdotto dal presente decreto.

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo alla professione di architetto

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2-ter, le parole: «10 maggio 1985» sono sostituite dalle seguenti: «5 agosto 1985»;

b) all’articolo 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-quinquies-bis. Sono, altresi’, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all’articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell’ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all’esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o piu’ anni nel settore dell’architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.»;

c) all’articolo 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e’ debitamente motivato e puo’ essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo’ ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.»;

d) nell’allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo trattino la frase: «rilasciato dalla Facolta’ di scienze e tecnologia dell’Universita’ di Porto» e’ sostituita dalla seguente: «rilasciato dalla Facolta’ di ingegneria (de Engenharia) dell’Universita’ di Porto».

Art. 8.

Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 relativo alla professione del farmacista

1. Al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.

Art. 3-ter. – 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell’allegato del presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita’ o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e’ riportata dallo stesso decreto.

Art. 3-quater. – 1. Sono ammessi alla procedura di cui all’articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, il richiedente puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziale.»;

b) all’articolo 5, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l’attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all’attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attivita’ alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.»;

c) l’allegato e’ sostituito dall’allegato VIII del presente decreto.

Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, relativo alla professione di medico

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, dopo la parola: «provenienza» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto dell’eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall’interessato»;

b) all’articolo 5, il comma 3, e’ sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero della salute d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l’eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l’interessato.»;

c) all’articolo 5, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.»;

d) all’articolo 6, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all’articolo 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita’ spagnole che attesti che l’interessato ha superato l’esame di idoneita’ professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente.»;

e) all’articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.

3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita’ o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e’ riportata dallo stesso decreto.

3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all’articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, il richiedente puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziale.»;

f) all’articolo 18, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l’aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l’arco della vita professionale.»;

g) all’articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale»;

2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell’allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall’articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE»;

h) all’articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1, e’ sostituito dal seguente:

«1. Il diploma di cui all’articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e’ riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.»;

2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita’ didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.»;

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo’ essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all’articolo 18, se tale formazione e’ impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita’ notificano l’attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e’ previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo’ essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l’esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e’, per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all’articolo 25, comma 2.»;

4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita’ delle attivita’ mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita’ professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne’ con il Servizio sanitario nazionale, ne’ con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche’ siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;

b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;

c) l’orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell’orario settimanale a tempo pieno;

d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;

e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all’effettivo esercizio della medicina generale.»;

i) all’articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell’ambito delle risorse disponibili.»;

2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita’ ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.»;

3) al comma 3 dopo la parola: «clinica» le parole: «unica su tutto il territorio nazionale» sono soppresse;

l) l’articolo 26, e’ modificato come segue:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita’ didattiche pratiche e attivita’ didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita’ di attrezzature e di servizi, o nell’ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch’esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attivita’ formativa di natura pratica.

Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita’ teoriche e pratiche e l’articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita’, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

2) il comma 2 e’ modificato come segue:

a) alla lettera a) la parola: «cinque» e’ sostituita dalla seguente: «sei»;

b) alla lettera b) la parola: «due» e’ sostituita dalla seguente: «tre»;

c) alla lettera c) la parola: «due» e’ sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) alla lettera d) la parola: «sei» e’ sostituita dalla seguente: «dodici»;

e) alla lettera e) la parola: «quattro» e’ sostituita dalla seguente: «sei»;

f) alla lettera f) le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;

g) e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.»;

3) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell’articolo 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.»;

4) il comma 3 e’ soppresso;

5) al comma 4 le parole: «ai sensi del comma 3» sono soppresse;

6) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell’esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo’ concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.»;

m) l’articolo 27 e’ modificato come segue:

1) al comma 2, le parole: «di cui all’articolo 26, comma 3»

sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «ai sensi dell’articolo 26, comma 3»

sono soppresse;

3) al comma 6, le parole: «nello stesso biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stesso triennio» e le parole: «nel biennio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio successivo»;

n) l’articolo 28, comma 2, e’ soppresso;

o) all’articolo 29, comma 3, la parola: «biennio» e’ sostituita dalla seguente: «triennio»;

p) l’articolo 34, e’ modificato come segue:

1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, puo’ esercitare le attivita’ di cui all’articolo 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»;

2) il comma 4, e’ soppresso;

q) l’allegato A e’ sostituito dall’allegato IX del presente decreto, l’allegato B-I parte e’ sostituito dall’allegato X del presente decreto e gli allegati B-II parte, C e D sono sostituiti dall’allegato XI del presente decreto. Tutti i riferimenti all’allegato D sono intesi come effettuati all’allegato C, come introdotto dal presente decreto legislativo.

Art. 10.

Norme finali

1. L’attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita’ e nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Sirchia, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marzano, Ministro delle attivita’ produttive

Urbani, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegati

—-> vedere allegati da pag. 13 a pag. 46 del S.O. <—-