Civile

Friday 12 May 2006

Attuazione del nuovo ordinamento del notariato (Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 166)

Attuazione del nuovo ordinamento
del notariato, così come previsto dalla delega conferita al

(Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 166)

Norme in materia di concorso
notarile, pratica e tirocinio professionale, nonche’
in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10118“>legge 28 novembre 2005,
n. 246.

(GU n. 107
del 10-5-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005;

Visto, in particolare, l’articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e
degli archivi notarili;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei
posti notarili;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul
conferimento dei posti di notaro;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina dei concorsi per
trasferimento dei notai;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data
22 marzo 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9
febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all’articolo 5 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo 5, primo comma,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:
«4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita’ italiana o di
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
5° avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio
notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno
continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l’iscrizione nel
registro dei praticanti, presso un notaro del
distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro
stesso e con l’approvazione del Consiglio. Su
richiesta dell’interessato spetta al consiglio notarile la designazione del
notaio presso cui effettuare la pratica. L’iscrizione nel registro dei
praticanti puo’ essere ottenuta dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso
di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo
di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione nel
suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo
effettuato prima del conseguimento della laurea non e’ computato. Il periodo
anteriore al conseguimento della laurea puo’ essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto
mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua
effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario
almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e’
richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;».
b) dopo il numero 6° e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l’avvenuto
superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno
o piu’ notai, che devono certificarne la durata. Tale
periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo’ richiedere la
designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel
quale e’ stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo’
espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano
designato direttamente.
L’eventuale periodo di coadiutorato e’ computato
quale tirocinio obbligatorio.».

Art. 2.

Modifiche all’articolo 5-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo
5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:
«5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione
informatica coloro che hanno conseguito l’idoneita’
in un precedente concorso.
5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica da’ diritto
all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la
prova e dei due successivi.
5-ter. Prima dell’inizio di ciascuna sessione il candidato puo’ ritirare dei fogli
bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli
non devono essere restituiti.».

Art. 3.

Modifiche all’articolo 5-ter della
legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il comma 3 dell’articolo 5-ter
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’ sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 5-bis, e’
comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre
volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo
la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato
nella prova di preselezione.».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 45 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 45 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1. Un coadiutore puo’ essere
nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui
all’articolo 44, in
sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito.
Competente per la nomina e’ il presidente del consiglio notarile ovvero il
consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di
presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’interesse
del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di
successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facolta’ di assistere il
coadiutore e di concorrere con lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma
non puo’ esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha
diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un
coadiutore limitatamente ai giorni in cui e’ impegnato nell’espletamento
dell’incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente
avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad
esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della
commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione
alla nomina del coadiutore ad altri fini.».

Art. 5.

Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del
concorso per notaio di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto
1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova
con decreto del Ministro della giustizia, e’ unica ed e’ composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni
di legittimita’, che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di vice presidente;
c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie
giuridiche;
e) sei notai, anche se cessati dall’esercizio, che abbiano almeno dieci anni di
anzianita’ nella professione.
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso,
dal consiglio nazionale del notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura
concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi
successivi.
4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova
di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni.
5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di
correzione degli elaborati, nonche’ durante le prove
orali, opera con la presenza di cinque membri:
a) il presidente o il vice presidente;
b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;
c) un docente universitario;
d) due notai.
6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte,
dal rispettivo carico di lavoro, dall’inizio della prova di preselezione fino
alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione.
L’esonero dei magistrati e’ disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L’esonero dei docenti universitari e’ disposto dall’universita’
di appartenenza.

Art. 6.

Prove scritte

1. L’esame scritto del
concorso per notaio consta di tre distinte prove
teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volonta’
e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
2. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento
dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

Art. 7.

Prove orali

1. L’esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove
sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare
riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di
notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 8.

Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione del concorso per
notaio e’ validamente insediata con la presenza del presidente e del vice
presidente, o anche di uno solo di essi, di almeno due
magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si riunisce il
giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui
verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente
chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.
2. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste
contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari
e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.
3. Chi non e’ presente al momento in cui inizia la dettatura del tema e’
escluso dal concorso.
4. Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte e’ apposto il timbro di
riconoscimento della commissione.
5. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati
tutti gli elaborati.
6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si
svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre
trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della
commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I
membri della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo
l’estrazione a sorte della materia e, qualora questi si allontanano
successivamente dai locali, non vi possono rientrare.

Art. 9.

Operazioni di raggruppamento delle
buste

1. Entro dieci giorni dalla
chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci
componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal presidente e
tempestivamente avvertiti, constata la integrita’ dei sigilli e delle firme, apre i pieghi
contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e,
dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un’unica busta piu’ grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo
aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse
viene apposto un numero progressivo.

Art. 10.

Funzionamento della commissione

1. Compiute le operazioni previste
nell’articolo 9, la commissione e’ convocata nel termine di giorni quindici per
avviare le operazioni di correzione degli elaborati.
2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che
regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove
stesse.
3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle
riunioni.
4. Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella
composizione prevista dall’articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da
lui e la seconda dal vice presidente.
5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con
cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna
delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
6. E’ compito del presidente assicurare all’interno delle sottocommissioni che
procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti,
compatibilmente con le esigenze organizzative.
7. Allo scopo di garantire omogeneita’ di valutazioni
il presidente ha facolta’ di convocare riunioni
plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere
alla correzione anche altri commissari che, nell’occasione, non hanno diritto
di voto e di intervento.
8. Verificata la integrita’ dei pieghi e delle
singole buste il segretario, all’atto dell’apertura di queste, appone
immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero gia’ segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sara’ poi trascritto, appena aperta la busta contenente il
lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola
contenente il cartoncino di identificazione.
9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto
sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte,
annulla l’esame del candidato al quale appartiene tale scritto.
10. Deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano
fatti riconoscere.
11. Al fine di garantire la celerita’ dei lavori, la
mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute
consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute
stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
12. Il mancato rispetto delle modalita’ di cui al
presente articolo e di cui all’articolo 8 costituisce
motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall’incarico.

Art. 11.

Correzione delle prove scritte

1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella
medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di
esprimere un giudizio complessivo di idoneita’ per
l’ammissione alla prova orale.
2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la
sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneita’.
3. Il giudizio di idoneita’ comporta l’attribuzione
del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
4. In caso di idoneita’, la sottocommissione assegna,
in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire
a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine,
ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
5. Il giudizio di non idoneita’ e’ motivato. Nel
giudizio di idoneita’ il punteggio vale motivazione.
6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola
risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.
7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullita’ o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti
dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione
dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati
successivi.

Art. 12.

Svolgimento delle
prove orali

1. La commissione del concorso per
notaio, prima dell’inizio delle prove orali, definisce
i criteri di valutazione delle prove.
2. L’esame orale e’ pubblico.
3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario
interroga i candidati, restando ferma la facolta’ di
ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato,
assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo
di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun
commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della
prova orale e’ richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun
gruppo di materie.
5. La mancata approvazione e’ motivata. Nel caso di valutazione positiva il
punteggio vale motivazione.
6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di
materie, facendola risultare dal processo verbale.

Art. 13.

Modifiche alla legge 6 agosto 1926,
n. 1365

1. Alla legge 6 agosto 1926, n.
1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, terzo comma, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della
legge 26 luglio 1995, n. 328, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;
b) dopo l’articolo 2, e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. I vincitori del concorso,
collocati in graduatoria dopo l’adozione del decreto con il quale sono state
conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la
nomina a notaio in base alla scelta che sara’
esercitata nell’ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione
in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».

Art. 14.

Modifiche alla legge 30 aprile
1976, n. 197

1. Dopo l’articolo 1 della legge 30
aprile 1976, n. 197, e’ inserito il seguente:
a) «Art. 1-bis
(Trasferimento dei notai perdenti posto). – 1. I notai perdenti posto a seguito
di sentenza irrevocabile che determina l’attribuzione del posto ad altro
concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.».

Art. 15.

Abrogazioni

1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
b) gli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25
del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) il numero 22 dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. Il diritto di cui al comma 5-bis
dell’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito
dall’articolo 2, comma 1, e’ riconosciuto anche a coloro che hanno superato
l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data
di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.

Art. 17.

Oneri finanziari

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
24 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli