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Friday 05 March 2004

Attività agricola rilevante per il rilascio di concessione edilizia. T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 27 febbraio 2004 n. 351

Attività agricola rilevante per il rilascio di concessione edilizia.

T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 27 febbraio 2004 n. 351

Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia

M.P. c. Comune di Rueglio e M.O.B. e M.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 351/04 – R.G. 333/97

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il PiemonteI sezione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 333 del 1997, proposto dalla

signora Milena Peraglie, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Santilli ed elettivamente domiciliato presso di lui a Torino, via Sacchi 44.

contro

Comune di Rueglio, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio

e nei confronti di

Oggeri Breda Marco e Raga Monica, rappresentati e difesi dall’avvocato Federico Cipolla, presso il quale sono elettivamente domiciliati a Torino, in via Bligny 15.

per l’annullamento

della concessione edilizia che il Comune di Rueglio ha rilasciato il 10.10.1996, n. 210 in favore dei controinteressati, nonché della successiva variante 214/1996.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;

Vista la propria ordinanza 26.2.1997, n. 349;

Viste le memorie depositate dalle parti costituite;

Relatore, all’udienza del 26.2.2004 il ref. P. Peruggia, uditi gli avvocati Giorgio Santilli e Federico Cipolla.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

La signora Milena Peraglie dichiara di essere proprietaria di un fabbricato ubicato a Rueglio, strada Rueglio-Novareglio, nei pressi della quale i controinteressati hanno dato inizio a lavori di edificazione, in conseguenza dell’avvenuto rilascio in loro favore della concessione 10.10.1996, n. 210, nonché della variante 214/1996. Ritenendosi lesa, la ricorrente ha notificato l’atto 7.2.1997, depositato il 11.2.1997, con cui deduce:

violazione dell’art. 55 delle norme del PRG vigente.

Violazione dell’art. 7, punto 4 delle norme del PRG vigente.

Il Comune di Rueglio non si è costituito in giudizio.

I controinteressati signori Marco Oggeri Breda e Monica Raga si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 25.2.1997, con cui hanno chiesto respingersi l’impugnazione.

Con ordinanza 26.2.1997, n. 349 il tribunale ha accolto la domanda interinale per la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

La ricorrente ha depositato una memoria datata 10.2.2004, mentre i controinteressati hanno depositato una difesa datata 6.2.2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’interessata si ritiene lesa dagli atti con cui l’amministrazione comunale di Rueglio ha assentito il progetto presentato dai controinteressati, per la realizzazione di un fabbricato ubicato a confine con il fondo su cui sorge l’abitazione di proprietà. Tale circostanza di fatto evidenzia l’interesse alla proposizione del ricorso, che è pertanto ammissibile.

Nel merito, con la prima censura, viene dedotta la violazione dell’art. 55 delle NTA del Comune di Ruglio: la norma disciplina l’attività edilizia nelle zone agricole, che sono suddivise in zone agricole di salvaguardia ambientale e zone agricole normali. In queste ultime sono ammessi gli interventi agricoli per gli imprenditori agricoli a titolo principale e per i proprietari coltivatori: a ciò va aggiunto che l’art. 25 comma 3 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ammette anche la costruzione di abitazioni per gli imprenditori agricoli non a titolo principale, con residenza o domicilio nell’azienda interessata.

In ogni caso appare fondata la lettura che l’atto di impugnazione attribuisce alle norme denunciate, nella parte in cui riservano la possibilità di edificare in zona impropria a coloro che sono imprenditori agricoli, anche non a titolo principale, e che si occupano in modo fattivo di ritrarre un reddito dal fondo in questione; tale è infatti la corretta lettura delle previsioni di legge e del piano applicabili alla fattispecie.

I controinteressati hanno sostanzialmente concordato con la prospettazione dei ricorrenti, eccependo peraltro di essere intenzionati a dedicarsi alla coltivazione dei terreni acquistati nel comune di Rueglio, su cui sono stati piantati alberi. La difesa dei titolari della concessione riporta una relazione tecnica, da cui si ricava che sugli appezzamenti di proprietà di tali parti sono state messe a dimora numerose piante, di diversa specie, che hanno comportato un investimento di lire 1.500.000 circa, a prezzi del 1996. Il bosco che si spera così di ottenere richiederà almeno un intervento annuo di manutenzione.

Il giudice non ritiene che l’attività così descritta possa dar titolo per acquisire la qualità di imprenditore agricolo o di proprietario coltivatore.

In tali nozioni rientra comunque una ancorché piccola vocazione al ricavo di un reddito dai fondi posseduti o comunque coltivati. E’ ben noto del resto che anche la scienza finanziaria si è occupata a suo tempo della possibilità di considerare la messa a dimora (e, soprattutto, il successivo taglio) di un bosco come un atto economico capace di rendere per ciò solo il fondo produttivo di reddito agrario. Le lontane discussioni einaudiane a tale riguardo erano ovviamente riferite alla possibilità di imporre tributi sull’attività d’impresa del proprietario degli appezzamenti destinati a bosco.

Ai fini della presente decisione è sufficiente considerare che le norme del piano e la legge regionale considerano eccezionale la possibilità di edificare in zona agricola, e la riservano soltanto ai soggetti specificamente individuati. Ne deriva che la possibilità di realizzare una casa d’abitazione in zona agricola normale va ancorata allo svolgimento di un’attività connotabile come d’impresa agricola o di un’attiva e redditizia coltivazione del fondo.

In tale contesto, lo scarso rilievo agrario che la mera messa a dimora di alberi ad alto fusto assume anche ai fini urbanistici impedisce di ricomprendere i controinteressati tra gli imprenditori agricoli.

Ne consegue che è fondata la censura in esame: tale determinazione comporta l’annullamento degli atti impugnati, potendosi così assorbire le ulteriori censure dedotte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione,

accoglie il ricorso.

Condanna i controinteressati al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.2.2004, con l’intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Bernardo Baglietto p. ref.

Paolo Peruggia p. ref. est.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 27 febbraio 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave