Assicurazione ed Infortunistica

Thursday 09 January 2003

Assicurazioni: approvato il nuovo CID. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO – PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002

Assicurazioni: approvato il nuovo CID.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002

Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l’assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli. (Provvedimento n. 2136) (G.U. n. 304 del 30-12-2002)

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed in particolare l’art. 5, il quale prescrive che, in caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l’obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare al proprio assicuratore il sinistro stesso avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello e’ approvato con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e in particolare l’art. 2, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il quale dispone il trasferimento all’ISVAP di tutte le funzioni e le competenze gia’ attribuite al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia assicurativa, ivi compresa enon esclusa quella di approvare il modulo di denuncia previsto dall’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l’art. 4 comma 4 che, integrando l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, ha disposto il trasferimento all’ISVAP di tutte le funzioni e le competenze gia’ attribuite al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia assicurativa;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, che, al capo III, reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Considerata l’opportunita’, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore, di determinare il contenuto del modello in analogia a quelli adottati in altri Paesi dell’Unione europea, nonche’ di consentire in determinati casi l’utilizzo di questi ultimi documenti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerata, infine, l’esigenza di predisporre efficaci strumenti per agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP ai sensi dell’art. 2 comma 5-quater del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137 e successivamente integrato dall’art. 2 comma 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Emana

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modello di denuncia di sinistro per l’assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli

1. E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il modello di denuncia di sinistro per l’assicurazione obbligatoria della R.C.

autoveicoli, riportato nell’allegato l.

2. Il modello di cui al comma l sostituisce quello allegato al d.m.

28 luglio 1977 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 2.

Uso di modelli di denuncia di sinistro esteri

1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all’art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l’obbligo previsto dall’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, puo’ essere adempiuto anche utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri purche’ conformi al modello di cui all’art. 1.

Art. 3.

Altre informazioni

1. Al modello di cui all’art. 1 e’ aggiunto un ulteriore foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell’allegato 2, al fine di raccogliere altre informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP ai sensi dell’art. 2 comma 5-quater della legge 26 maggio 2000, n. 137.

2. Il foglio aggiuntivo di cui al comma l non costituisce parte del modulo di denuncia di cui all’art. 1, che mantiene i propri effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

Art. 4.

Efficacia

1. Il presente provvedimento avra’ efficacia dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il modulo di constatazione di incidente sostituito con il presente provvedimento continuera’ ad avere efficacia per sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 13 dicembre 2002

Il presidente: Giannini