Tributario e Fiscale

Monday 24 February 2003

Art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), recante nuove disposizioni normative nella materia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento. Prime istruzioni di applicazion

Art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), recante nuove disposizioni normative nella materia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento. Prime istruzioni di applicazione.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 febbraio 2003, n. 1 (G.U. n. 43 del 21-2-2003)

     La legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, commi da 1 a 7, reca nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, relativamente sia alle procedure di rilascio dei nulla osta, sia alla normativa di pubblica sicurezza che alla disciplina tributaria.

    Tale intervento normativo nasce dall’esigenza primaria, avvertita dal legislatore, di avviare, nel contempo, una più efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti legati all’utilizzo di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento illegali, nonchè il recupero dell’evasione fiscale derivante da tale fenomeno.

    A tal fine è previsto un nuovo regime autorizzatorio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito A.A.M.S.), sulla base di regole tecniche definite d’intesa con gli appositi settori del Ministero dell’interno, sulla produzione, importazione e gestione degli apparecchi e congegni in questione, connesso, peraltro, alla

predisposizione di strumenti diversificati ed alla previsione di controlli incisivi, coerenti con i fini dell’intervento normativo.

     In particolare, la legge n. 289 del 2002 ha sostituito i seguenti articoli:

      l’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dal comma 2 dell’art. 22, modifica sostanzialmente le previsioni per il rilascio del nulla osta, individuando, quale amministrazione competente, l’A.A.M.S.;

      l’art. 110 T.U.L.P.S., sostituito dal comma 3 dell’art. 22, fornisce una più esplicita classificazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, prevedendo, al comma 6, una tipologia, del tutto nuova, la cui principale caratteristica è la distribuzione di vincite in denaro i cui requisiti fondamentali sono puntualmente identificati, e, al comma 7, tre ulteriori tipologie, in parte derivate dalla precedente normativa, specificandone le caratteristiche peculiari rispettivamente alle lettere a), b) e c);

       l’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sostituito dal comma 4 dell’art. 22, rimodula gli imponibili medi forfettari relativi a ciascuna tipologia di apparecchi e congegni, le modalità di versamento nonchè, in particolare, la denuncia ai fini del rilascio del nulla osta relativo agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dal comma 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S., installati prima del 1 gennaio 2003.

     Gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 e quelli di cui al comma 7 del predetto art. 110 T.U.L.P.S. seguono la disciplina generale illustrata nei paragrafi successivi.

A) Riclassificazione delle categorie di apparecchi e congegni per il gioco lecito.

1) Comma 6 dell’art. 110 T.U.L.P.S.

     Trattasi di una nuova categoria di apparecchi e congegni per il gioco lecito, producibili o importabili solo dal 1 gennaio 2003 secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 38 della legge n. 388 del 2000, caratterizzati dalla corresponsione di vincite in denaro, ed aventi i seguenti requisiti:

       preponderanza degli elementi di abilità o di intrattenimento rispetto all’elemento aleatorio;

       attivazione esclusivamente con l’introduzione di moneta metallica (massimo 50 centesimi);

       durata di ogni partita non inferiore a 10 secondi;

       distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita stessa ed esclusivamente in moneta metallica.

     Per questi apparecchi e congegni le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 7000 partite, non devono risultare inferiori al 90% delle somme giocate.

     E’ fatto assoluto divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali, foss’anche in parte.

     Tali apparecchi devono essere, peraltro, dotati di dispositivi che ne garantiscano l’immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscano l’accesso alla memoria.

     Al riguardo si precisa che sono in corso di predisposizione, d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, le regole tecniche previste dal comma 1 dello stesso art. 22.

2) Comma 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S.

     Trattasi della riclassificazione degli apparecchi e congegni “leciti” nella pregressa disciplina, con ampliamento delle relative caratteristiche e tipologie, regolate rispettivamente nelle lettere a), b) e c):

       nella lettera a) sono compresi gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche di valore, per ogni partita, non superiore ad 1 euro, i quali distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della partita;

       nella lettera b) sono compresi gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore a 50 centesimi per ogni partita, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e che possono, per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, consentirne il prolungamento o la ripetizione, fino ad un massimo di dieci volte.

     Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non devono poter consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, pertanto, ove non sia effettuata, per tali apparecchi e congegni, la conversione tecnicamente irreversibile in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi saranno considerati illeciti e, quindi, rimossi. Infatti, per la conversione degli apparecchi in questione, restano ferme tutte le disposizioni di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e, in particolare, quella sulla loro immodificabilità;

       nella lettera c) sono compresi gli apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi ma per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore; il costo della singola partita può superare i 50 centesimi di euro.

     Anche gli apparecchi e congegni di cui alle lettere precedenti, prodotti o importati dal 1 gennaio 2003, devono essere dotati di dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscano l’accesso alla memoria.

B) Regime tributario per gli apparecchi e congegni.

     L’art. 14-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, così come sostituito dal comma 4 dell’art. 22, stabilisce gli imponibili medi forfettari annui relativi a ciascuna categoria di apparecchi e le loro modalità di variazione, nonchè le modalità di versamento delle imposte.

     Gli imponibili medi forfettari annui – stabiliti rispettivamente per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 e per quelli di cui a ciascuna delle tipologie previste alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S. – costituiscono la base imponibile per la determinazione dell’imposta sugli intrattenimenti, pari all’8%, nonchè dell’imposta sul valore aggiunto, come determinata ai sensi dell’art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     Gli imponibili, come detto, sono relativi a ciascun anno solare e, pertanto, per gli apparecchi installati nel corso dell’anno, l’imponibile è frazionato in dodicesimi ed è calcolato a partire dal mese di installazione.

     Le imposte sugli intrattenimenti e sul valore aggiunto sono versate in un’unica soluzione e tramite delega unificata di pagamento (mod. F24) ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo di ogni anno. Per tali modalità di versamento dell’imposta è escluso l’utilizzo della compensazione.

     Il comma 2 dell’art. 14-bis specifica, infine, che, con l’installazione della rete per la gestione telematica (comma 4 dell’art. 22), gli apparecchi ed i congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. seguiranno nuove regole per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

C) Modalità di rilascio del nulla osta.

     L’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella sua nuova formulazione, disciplina le modalità di rilascio del nulla osta per gli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento da gioco lecito ed individua, nell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’organo competente al suddetto rilascio.

     Lo stesso articolo prevede, inoltre, due richieste di nulla osta, uno per la produzione od importazione ed uno per la commercializzazione da parte dei gestori. L’art. 22 della legge n. 289 del 2002 si caratterizza anche per la previsione di una disciplina differenziata, quanto alle modalità del rilascio del nulla osta ed agli adempimenti tributari, a seconda che trattasi di apparecchi e congegni installati prima del 1 gennaio 2003 ovvero installati a decorrere da tale data.

1) Apparecchi già installati alla data del 1 gennaio 2003 e relativo regime tributario.

     Occorre preliminarmente chiarire che gli apparecchi installati alla data del 31 dicembre 2002, se conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla precedente formulazione dei commi 5 e 6 dell’art. 110 T.U.L.P.S., confluiscono nel nuovo comma 7 di detto articolo, suddivisi, a seconda della tipologia, nelle lettere a), b) e c).

     L’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 prevede che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui al comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati entro il 15 febbraio p.v. al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai fini del rilascio dell’apposito nulla osta. Come già osservato, questa disciplina riguarda tutti gli apparecchi e congegni regolarmente in funzione sulla base della pregressa disciplina recata dalla legge n. 388 del 2000 (ex commi 5 e 6) e, quindi, sia quelli già in possesso del nulla osta provvisorio di cui all’art. 39 della più volte citata legge n. 388/2000 (compresi gli apparecchi per i quali, alla data del 31 dicembre 2002, sia stata inoltrata la relativa domanda di rilascio ai sensi di detto art. 39), che quelli, ex comma 6 del previgente art. 110 T.U.L.P.S., per i quali non era richiesto alcun nulla osta.

     Trattasi, pertanto, di una disciplina che ha evidentemente lo scopo di regolarizzare la situazione pregressa, ai fini del relativo trattamento tributario, giacché il pagamento delle relative imposte, entro la medesima data del 15 febbraio 2003, determina il venir meno di quanto eventualmente dovuto per gli anni 2001 e 2002. La predetta disciplina si applica anche agli apparecchi e congegni, comunque nella disponibilità dei gestori, ancorché non installati alla data del 1 gennaio 2003.

     In caso di inadempimento della prescrizione di cui al citato art. 14-bis, gli apparecchi in questione sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., si provvede al ritiro del relativo titolo.

     In particolare, per quanto attiene alla procedura per il rilascio del nulla osta, i soggetti interessati, cioè i gestori, devono presentare apposita denuncia, come stabilito dall’attuale formulazione del più volte citato art. 14-bis “… nelle forme di cui all’art. 38”, entro il 15 febbraio 2003, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 11/R/UDC dell’11 febbraio 2003 (allegato 1), disponibile anche sul sito www.aams.it, in cui si attesta “… la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110 del T.U.L.P.S.”.

     La denuncia può essere presentata in via telematica secondo le modalità indicate nell’allegato “Specifiche tecniche di trasmissione” (allegato 2), ovvero con consegna diretta presso gli ispettorati compartimentali di A.A.M.S. competenti per territorio. La denuncia potrà essere, altresì, inviata ad A.A.M.S. a mezzo raccomandata a.r., e, in tal caso, la data di spedizione apposta dall’ufficio postale farà fede circa la data di presentazione della denuncia stessa. Nel caso di consegna diretta all’Ispettorato, ovvero a mezzo raccomandata a.r., ai documenti cartacei si raccomanda vivamente di allegare, per un più agevole e sollecito rilascio del nulla osta, un supporto magnetico ovvero un cd-rom contenenti le stesse informazioni di cui all’elenco degli apparecchi o congegni allegato alla denuncia nonchè copia della ricevuta del modello F24.

     Il supporto magnetico oppure il cd-rom devono possedere le caratteristiche tecniche indicate nel citato allegato 2.

     L’Amministrazione autonoma rilascerà il nulla osta per gli apparecchi e congegni, indicati nella denuncia, a seguito di accertamento della corretta trasmissione degli elenchi degli apparecchi e congegni denunciati, nonchè del tempestivo ed integrale pagamento delle imposte dovute.

     I dati relativi alle denunce saranno messi a disposizione degli organi preposti per permettere le opportune attività, dapprima ricognitive e poi di effettivo controllo.

     Si procederà, contestualmente, alla stesura di un piano di controlli a campione sulla correttezza dell’autocertificazione, basato su criteri che consentano la verifica di almeno un apparecchio su 50 installati e di almeno il 50% dei gestori.

     La denuncia presentata entro il 15 febbraio 2003, accompagnata dal versamento delle imposte dovute entro la stessa data, consente l’utilizzo degli apparecchi e congegni in questione nelle more dell’emanazione del provvedimento di nulla osta da parte dell’Amministrazione. A tal fine, copia della denuncia e copia del versamento (vale a dire del modello F24) devono sempre accompagnare fisicamente ciascun apparecchio e congegno denunciato (anche nei passaggi di proprietà e/o di possesso degli apparecchi e congegni stessi).

     Quanto agli aspetti tributari, si precisa che, ai fini della regolarizzazione, gli importi da versare entro il 15 febbraio 2003 devono essere determinati sulla base degli imponibili medi forfettari indicati nell’art. 14-bis, con riferimento sia all’imposta sugli intrattenimenti che all’I.V.A., ancorché per l’anno 2003 il contribuente opti per la determinazione dell’I.V.A. secondo i criteri ordinari.

     Se, invece, il contribuente, anche per gli anni 2001 e 2002, abbia assolto l’I.V.A. in base ai criteri ordinari, il versamento entro il 15 febbraio 2003 riguarda la sola imposta sugli intrattenimenti e determina la regolarizzazione della stessa imposta per gli anni 2001-2002.

     Si ricorda che il codice tributo per il versamento dell’imposta tramite il modello F24 è, come già indicato dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 12/E del 22 gennaio 2003, il n. 8008 denominato “Regolarizzazione dei versamenti dell’imposta sugli intrattenimenti – legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Peraltro, nel modello F24, il codice è esposto nella “sezione erario” con indicazione, nella colonna “anno di riferimento” dell’anno in cui si effettua il versamento. Per il versamento dell’I.V.A., qualora si adotti il regime forfettario ai sensi dell’art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il codice tributo è il “6729”.

2) Apparecchi prodotti ed importati dal 1 gennaio 2003.

     Per gli apparecchi prodotti ed importati dopo il 1 gennaio 2003, vige il regime autorizzatorio di cui all’art. 38 della legge n. 388 del 2000, così come sostituito dal secondo comma del citato art. 22.

     Per quanto attiene alla tipologia di apparecchi e congegni di cui al comma 6 ed al comma 7, lettera b), dell’art. 110 T.U.L.P.S., sono, come già accennato, in corso di predisposizione, d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, le regole tecniche previste dal comma 1 dello stesso art. 22.

     Conseguentemente, per agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 ed al comma 7, lettera b), dell’art. 110 T.U.L.P.S., saranno fornite successive indicazioni in merito alle procedure necessarie per il rilascio dei relativi nulla osta.

     Per quanto riguarda, invece, gli apparecchi ed i congegni per il gioco lecito ex art. 110, comma 7, lettere a) e c), prodotti od importati dal 1 gennaio 2003 ovvero giacenti, per qualsiasi motivo contingente, nei magazzini al 31 dicembre 2002, i produttori e gli importatori, per il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 38, comma 1, devono autocertificare (allegato 3) che gli apparecchi ed i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dal predetto comma 7, e che gli stessi sono muniti dei dispositivi che ne garantiscano l’immodificabilità, nonchè ne segnalino il tentativo di eventuale manomissione.

     I gestori che intendano mettere in esercizio, invece, gli apparecchi per il gioco lecito ex art. 110, comma 7, lettere a) e c), debbono, a loro volta, richiedere il previsto nulla osta (allegato 4).

     Il numero massimo di apparecchi, di cui alle diverse tipologie del comma 6 e del comma 7 citati, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta autorizzati, sarà individuato con successivo decreto dell’Amministrazione autonoma, di concerto con il Ministero dell’interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tale decreto conterrà le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione delle apparecchiature sulla base di criteri di dimensione e natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio od il locale, nonchè dell’ubicazione dell’esercizio e del locale stesso.

D) Apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante.

     Con riferimento agli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante, il comma 5 dell’art. 22 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 T.U.L.P.S., nonchè quelle dell’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972. Evidentemente tale affermazione conferma l’intento del legislatore di prevedere, per gli apparecchi ed i congegni da divertimento e intrattenimento, lo stesso trattamento, sia ai fini della normativa di pubblica sicurezza che ai fini tributari, a prescindere dal luogo ove gli stessi siano installati.

     Pertanto, anche per gli apparecchi impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante, installati prima del 1 gennaio 2003, il pagamento delle imposte dovute per l’anno 2003, effettuato entro il 15 febbraio del corrente anno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, comporta la regolarizzazione per gli anni 2001 e 2002.

     Si fa riserva di intervenire su tale articolato settore con ulteriori istruzioni, in particolare per quanto concerne gli aggiornamenti relativi all’ubicazione delle apparecchiature.

     Si invitano le associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire, presso i propri aderenti, la massima diffusione e l’osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.

Allegato 1

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, così come sostituito dall’art. 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, con apposito decreto dirigenziale, l’approvazione del modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell’art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come sostituito dal comma 3 del predetto art. 22, installati anteriormente al 1 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

     E’ approvato l’allegato modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell’art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installati anteriormente al 1 gennaio 2003.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vedere Allegato 1 da pag. 45 a pag. 48 della G.U.

Allegato 2

SPECIFICHE TECNICHE DI TRASMISSIONE

1) Trasmissione a mezzo supporto magnetico ovvero CD-ROM.

     Il supporto magnetico, ovvero il CD-ROM devono possedere le seguenti caratteristiche:

       organizzazione del file di tipo sequenziale;

       tipo di codifica = ASCII STANDARD;

       gli ultimi due caratteri di ciascun record riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali “0D” e “0A”).

    I campi non numerici vanno allineati a sinistra con l’impostazione a spazi delle parti non utilizzate; in caso di assenza del dato, il campo va impostato completamente a spazi. I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell’alfabeto dalla A alla Z, con inclusione dell’apostrofo e dell’accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale. I campi numerici vanno allineati a desta ed il campo stesso va riempito, nella parte non significativa, di zeri; se il dato numerico è mancante, il campo deve essere impostato completamente a 0. Non vengono accettati file multivolume. Di seguito è indicato il tracciato record del file:

Vedere Tabella

2) Trasmissione della denuncia per via telemarica.

     Le modalità operative che il gestore deve seguire per la presentazione telematica del modello di denuncia utilizzano il servizio di posta elettronica come veicolo di scambio di informazioni ed il sito Internet dell’A.A.M.S. come punto di riferimento ove reperire il programma software di compilazione e le specifiche tecniche che illustrano le modalità operative.

     Presentazione del modello di denuncia Il gestore deve:

       collegarsi al sito www.aams.it;

       scaricare il programma “Denunce” fornito dall’A.A.M.S. e le specifiche tecniche contenenti le modalità operative da seguire;

       installare e avviare detto programma sul proprio personal computer;

       immettere tutte le informazioni necessarie alla compilazione del modello di denuncia;

       predisporre, tramite il citato programma, il file contenente il modello di denuncia compilato;

       spedire tale file tramite un messaggio di posta elettronica alla casella AAMS.DenunceArt22@sogei.it

     Il sistema A.A.M.S., a seguito della ricezione della mail, invia:

       tramite posta elettronica, all’indirizzo di posta del gestore che ha fatto richiesta, una mail di risposta contenente il numero di protocollo informatico assegnato alla “pratica”;

       per posta ordinaria (per ovvie ragioni di sicurezza), al domicilio dichiarato dal gestore, il Numero personale di identificazione (PIN) dello stesso.

     Il gestore, all’atto della ricezione del PIN, deve:

       collegarsi al sito www.aams.it

       scaricare il programma “Apparecchi” fornito dall’A.A.M.S. e le specifiche tecniche contenenti le modalità operative da seguire;

       installare e avviare detto programma sul proprio personal computer;

       acquisire, tramite detto programma, tutti gli estremi identificativi di ciascun apparecchio installato, ovvero predisporre un archivio informatico, secondo quanto riportato nelle specifiche di cui al paragrafo 1), contenente le stesse informazioni;

       predisporre, tramite detto programma, il file contenente gli estremi identificativi di ciascun apparecchio installato;

       autenticare, con il P.I.N. ricevuto, la denuncia precedentemente inoltrata ed il file, di cui al punto precedente, inviando un messaggio di posta elettronica alla casella AAMS.DenunceArt22@sogei.it contenente il numero di protocollo informatico precedentemente assegnato, il citato file ed il suddetto P.I.N.

     Il sistema A.A.M.S., a seguito della ricezione della mail, invia, tramite posta elettronica all’indirizzo del gestore, una mail di risposta contenente la “ricevuta” di completamento della trasmissione.

     Il sistema A.A.M.S., a seguito della ricezione dei file dei versamenti a cura del circuito bancario/postale, procede all’abbinamento delle denunce presentate con i pagamenti effettuati tramite modello F24 e provvede, nei casi di totale corrispondenza e congruenza tra denuncia presentata, imposta dovuta e imposta versata, ad inviare al gestore, via posta ordinaria, un plico contenente i nulla osta.

Requisiti tecnici del personal computer

     Il gestore deve disporre di un personal computer avente le caratteristiche hardware e software di seguito indicate:

       sistema operativo Windows 95 o superiore;

       almeno 16 MB di RAM;

       browser (Microsoft Internet Explorer versione 4.x o successive o Netscape communicator);

       visualizzatore documenti in formato pdf (Adobe Acrobat 4.0 o successive);

       client di posta elettronica;

       scheda grafica compatibile SVGA.

     Il gestore, infine, deve essere in grado di collegarsi ad Internet e pertanto deve essere dotato di modem, deve disporre di una linea telefonica e deve possedere una casella di posta elettronica a lui intestata.

Allegato 3

Vedere Allegato 3 da pag. 50 a pag. 51 della G.U.

Allegato 4

Vedere Allegato 4 da pag. 52 a pag. 53 della G.U.